AS 2016 227
Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione
Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (Ordinanza sui recipienti a pressione, OSRP)
del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione fabbricati in serie ai sensi della direttiva 2014/29/UE5 (direttiva UE sui recipienti semplici a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sui recipienti a pressione. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sui recipienti a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 9–11 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata nell’allegato alla presente ordinanza.
RS 930.113 5 Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.
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4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, ai recipienti semplici a pressione si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 2010 6 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato I recipienti semplici a pressione possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se: a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non met- tono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e b. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione7 e all’alle- gato I menzionato in tale disposizione.
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione 1 Alla valutazione della conformità dei recipienti semplici a pressione si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12–14 della direttiva UE sui recipienti a pressione8 e agli allegati I, II e IV menzionati in tali disposizioni. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’appo- sizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 16 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva UE sui recipienti a pressione e l’allegato III menzionato in tale disposi- zione. 3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accredita- mento e sulla designazione (OAccD); b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale. 4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
6 RS 930.111
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
9 RS 946.512
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Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sui recipienti a pressione 10: a. fabbricanti, articolo 6; b. rappresentanti autorizzati, articolo 7; c. importatori, articolo 8; d. distributori, articolo 9. 2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
3 L’identificazione degli
operatori economici nei confronti delle autorità di sor- veglianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sui recipienti a pressione.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato La sorveglianza del mercato relativa ai recipienti semplici a pressione è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 20 novembre 200212 sui recipienti a pressione è abrogata.
Art. 8 Disposizioni transitorie
1 I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016
secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016. 2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordi- nanza.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
11 RS 930.111 12 RU 2003 107, 2010 2583
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Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 1 cpv. 3)
Concordanza terminologica
Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sui recipienti a pressione13 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza: a. Espressioni tedesche
UE Svizzera
Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur Gute Ingenieurpraxis Stand des Wissens und der Technik EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung
b. Espressioni francesi
UE Svizzera
Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Règles de l’art Etat des connaissances et de la technique
13 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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UE Svizzera
Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type
c. Espressioni italiane
UE Svizzera
Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro Paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Corretta prassi costruttiva Stato della scienza e della tecnica Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo
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