AS 2016 2295
AS 2016 2295
Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residuati bellici esplosivi allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato (Protocollo V)
RS 0.515.091.4; RU 2006 3871
Campo d’applicazione il 15 giugno 2016, complemento 1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Bahrein 11 marzo 2016 11 settembre 2016 Costa d’Avorio 25 maggio 2016 25 novembre 2016 Grecia 21 ottobre 2014 21 aprile 2015 Grenada 10 dicembre 2014 10 giugno 2015 Iraq 24 settembre 2014 24 marzo 2015 Lesotho 25 aprile 2016 25 ottobre 2016 Montenegro 20 maggio 2016 20 novembre 2016 Paesi Bassi Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)a 28 aprile 2014 28 aprile 2014 a Le relazioni di diritto costituzionale interne al Regno dei Paesi Bassi sono state modificate.
1 Completa quelli in RU 2006 3871, 2007 3681, 2008 3757, 2009 3199, 2010 1563,
2011 2981, 2012 4217 e 2013 3527.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
2016-1592 2295
Residuati bellici esplosivi. Prot. V RU 2016