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AS 2016 2311

Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sull’organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF)

Modifica del 17 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 ottobre 20081 sull’organizzazione della Cancelleria federale è modificata come segue:

Art. 5a Banca dati EXE-BRC 1 A fini di gestione, controllo e coordinamento degli affari del Consiglio federale, la Cancelleria federale gestisce la banca dati EXE-BRC.

2 La banca dati EXE-BRC contiene, per ciascun affare del Consiglio federale,

informazioni e documenti nonché i seguenti dati personali: a. il nome e il numero di telefono dei collaboratori dell’Amministrazione federale cui compete la trattazione di un affare del Consiglio federale; b. informazioni relative alle persone menzionate in un affare del Consiglio federale, per quanto la legislazione speciale consenta il trattamento di tali dati. 3 Su proposta della Cancelleria federale, la Conferenza dei segretari generali stabili- sce quante persone di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale abbiano accesso a EXE-BRC mediante procedura di richiamo.

4 La Cancelleria federale accorda, per quanto opportuno e necessario, i diritti

d’accesso alla banca dati EXE-BRC alle persone dell’Amministrazione federale incaricate di coordinare e garantire la qualità degli affari del Consiglio federale.

1 RS 172.210.10

2016-0674 2311

Organizzazione della Cancelleria federale. O RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

17 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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