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AS 2016 2329

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati)

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati)

Modifica del 20 marzo 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20131, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale2

1a. Espulsione. 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a a. Espulsione obbligatoria quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta: a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2); b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134); c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto quali- ficato (art. 139 n. 2 e 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualifi- cata (art. 156 n. 2–4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricet- tazione per mestiere (art. 160 n. 2);

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Art. 105 cpv. 1

1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull’espulsione

(art. 66a‒66d) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.

Ottenimento 1 Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti illecito di presta- zioni di un’assicu- o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l’errore, ottenen- razione sociale o do in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un’assicurazione socia- dell’aiuto sociale le o dell’aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

2 Nei casi poco gravi la pena è della multa.

Art. 367 cpv. 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies e 2septies 2ter Le autorità di cui ai capoversi 2 lettere c–l e 2septies possono con- sultare le sentenze che contengono l’espulsione soltanto finché l’inte- ressato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell’articolo 369 determina quello applicabile alla consultazione.

2quinquies Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secon- do il capoverso 2quater che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali. 2sexies La comunicazione e la constatazione di cui al capover- so 2quinquies possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettro- nica tra il Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) e il casellario.

5bis Le sentenze che contengono l’espulsione rimangono iscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell’interessato. Se l’interessato non dimora in Svizzera, la sentenza è eliminata dal casellario giudizia- le al più tardi cento anni dopo la sua nascita. Se acquisisce la cittadi- nanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione l’interessato può presentare una domanda di eliminazione della sentenza secondo i termini di cui ai capoversi 1‒5.

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3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nel-

l’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 capoversi 1‒5 e 6.

4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura

soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369 capo- versi 1‒5 e 6. 4bis Le sentenze che contengono l’espulsione figurano nell’estratto finché l’interessato è soggetto a quest’ultima. Se è più lungo, il termi- ne previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la sentenza figura nell’estratto.

5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4bis, la sentenza viene

riportata nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

2. Codice penale militare del 13 giugno 19278

1a. Espulsione. 1 Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a a. Espulsione obbligatoria quindici anni anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta: a. omicidio intenzionale (art. 115), assassinio (art. 116), omicidio passionale (art. 117), incitamento e aiuto al suicidio (art. 119); b. lesioni personali gravi (art. 121), aggressione (art. 128a); c. appropriazione indebita qualificata (art. 130 n. 2), furto quali- ficato (art. 131 n. 3 e 4), rapina (art. 132), danneggiamento con danno considerevole (art. 134 cpv. 3), truffa per mestiere (art. 135 cpv. 4), estorsione qualificata (art. 137a n. 2–4), ricettazione per mestiere (art. 137b cpv. 2), saccheggio quali- ficato (art. 139 cpv. 2); d. furto (art. 131) in combinazione con violazione di domicilio (art. 152); e. sequestro di persona e rapimento (art. 151a), sequestro di per- sona e rapimento qualificati (art. 151b), presa d’ostaggio

8 RS 321.0

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f coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resi- stere (art. 155), atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1); g. incendio intenzionale (art. 160 cpv. 1 e 2), esplosione inten- zionale (art. 161 n. 1, primo e terzo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 162 cpv. 1 e 3), uso col- poso intenzionale di materie esplosive o gas velenosi (art. 163 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 164), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 165 n. 1, primo e terzo com- ma), danneggiamento intenzionale d’impianti elettrici, di ope- re idrauliche e di opere di premunizione (art. 166 n. 1, primo comma), propagazione intenzionale di malattie dell’uomo (art. 167 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 169 cpv. 1), perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 169a n. 2), perturbamento intenzionale del ser- vizio ferroviario (art. 170 cpv. 1), atti preparatori punibili h. genocidio (art. 108), crimini contro l’umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19499 (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d).

2 Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione

se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore perso- nale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

3 Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto

è stato commesso per legittima difesa discolpante (art. 16a cpv. 1) o in stato di necessità discolpante (art. 17a cpv. 1).

b. Espulsione non Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a obbligatoria quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero10 per un crimine o un delitto non previsto nell’articolo 49a.

9 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51 10 RS 311.0

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c. Disposizioni 1 Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espul- comuni. Recidiva sione secondo l’articolo 49a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.

2 L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commet-

te il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato pre- cedente.

d. Esecuzione L’esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale sviz-

1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37), sull’espulsione

(art. 49a–49c) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2015 Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

11 RS 311.0

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Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

9 luglio 2015.12

2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2016.

4 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

12 FF 2015 2281

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri

Art. 5 cpv. 1 lett. d

1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)14 o dell’arti- colo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (CPM).

Art. 59 cpv. 3 3 Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP16 o dell’articolo 49a o 49abis

Art. 61 cpv. 1 lett. e e f

1 Un permesso decade:

e. con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP18 o f. con l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66abis CP o dell’arti-

13 RS 142.20 14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 311.0 17 RS 321.0 18 RS 311.0 19 RS 321.0

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Art. 62 cpv. 1 lett. b e 2 1 L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP20; 2 Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revo- cati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione21.

Art. 63 cpv. 3 3 Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione22.

Art. 67 cpv. 5 5 L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnata- mente i motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione.

Art. 71, frase introduttiva Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell’ese- cuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure del- l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP23 o dell’arti-

Art. 75 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

1 Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o di un

procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’arti- colo 66a o 66abis CP25 o dell’articolo 49a o 49abis CPM26, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della

20 RS 311.0 21 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 22 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 23 RS 311.0 24 RS 321.0 25 RS 311.0 26 RS 321.0

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decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di sog- giorno di breve durata, di dimora o di domicilio che: a. nella procedura d’asilo o d’allontanamento oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetu- tamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d’asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall’autorità;

Art. 76 cpv. 1, frase introduttiva e 4 1 Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d’allontanamento o d’espul- sione secondo la presente legge oppure è stata pronunciata l’espulsione ai sensi del- l’articolo 66a o 66abis CP27 o dell’articolo 49a o 49abis CPM28, l’autorità competen- te, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: 4 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.

Art. 78 cpv. 1 1 Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecu- zione della decisione, passata in giudicato, d’allontanamento o d’espulsione secondo la presente legge oppure d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP29 o dell’articolo 49a o 49abis CPM30, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.

Art. 83 cpv. 7 lett. a e 9 7 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 2 e 4 è esclusa se lo straniero allon- tanato o espulso: a. è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga du- rata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli ar- ticoli 59–61 o 64 CP31; 9 L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudi- cato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis

27 RS 311.0 28 RS 321.0 29 RS 311.0 30 RS 321.0 31 RS 311.0 32 RS 321.0

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Art. 86 cpv. 1 1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80–84 LAsi33 concernenti i richiedenti l’asilo. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, ai rifugiati ammessi provvisoriamente e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP34 o dell’arti- colo 49a o 49abis CPM35 si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Sviz- zera ha concesso asilo.

2. Legge del 26 giugno 199836 sull’asilo

Sostituzione di un termine Nell’articolo 115, frase introduttiva, «Codice penale» è sostituito con «CP».

Art. 37 cpv. 4 4 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione oppure se nei suoi confronti è stata ordinata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)37 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 38 (CPM), la SEM decide con particolare celerità.

Art. 53 Indegnità Non è concesso asilo al rifugiato: a. che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili; b. che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la com- prometta; o c. nei confronti del quale sia stata ordinata l’espulsione ai sensi dell’arti-

Art. 59 Effetti Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo o che adempiono la qualità di rifugiato sono, riguardo a tutte le autorità federali e cantonali, considerate rifugiati ai sensi

33 RS 142.31 34 RS 311.0 35 RS 321.0 36 RS 142.31 37 RS 311.0 38 RS 321.0 39 RS 311.0 40 RS 321.0

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della presente legge e della Convenzione del 28 luglio 195141 sullo statuto dei rifu- giati.

Art. 64 cpv. 1 lett. e

1 L’asilo in Svizzera ha termine se:

e. è passata in giudicato l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP42 o

Art. 73 Motivi d’esclusione La protezione provvisoria non è accordata se la persona bisognosa di protezione: a. adempie una delle fattispecie di cui all’articolo 53; b. ha attentato all’ordine o alla sicurezza pubblici oppure li compromette gra- vemente; o c. è oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP44 o dell’articolo 49a o 49abis CPM45 passata in giudicato.

Art. 79 Termine della protezione provvisoria La protezione provvisoria ha termine se la persona protetta: a. trasferisce il centro della sua vita in un altro Paese; b. rinuncia alla protezione provvisoria; c. ha ottenuto un permesso di domicilio sulla base della LStr46; o d. è oggetto di una decisione d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP47 o dell’articolo 49a o 49abis CPM48 passata in giudicato.

Art. 88 cpv. 3 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP49 o dell’articolo 49a o 49abis CPM50, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. Tali

41 RS 0.142.30 42 RS 311.0 43 RS 321.0 44 RS 311.0 45 RS 321.0 46 RS 142.20 47 RS 311.0 48 RS 321.0 49 RS 311.0 50 RS 321.0

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somme sono versate per al massimo cinque anni a partire dal deposito della doman- da d’asilo.

Art. 109 cpv. 5 5 Se il richiedente è incarcerato in vista d’estradizione o se nei suoi confronti è stata ordinata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP51 o dell’articolo 49a o 49abis CPM52, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

3. Legge federale del 20 giugno 200353 sul sistema d’informazione per

il settore degli stranieri e dell’asilo

4bis Per l’allestimento di statistiche sulla revoca o sulla mancata proroga di permessi nell’ambito del diritto degli stranieri nonché sulle espulsioni pronunciate sulla base di sentenze penali passate in giudicato sono raccolti dati concernenti: a. le relative fattispecie penali; b. il rimpatrio volontario o coatto; c. i Paesi d’origine o di provenienza interessati.

4. Legge del 19 marzo 201054 sull’organizzazione delle autorità penali

Art. 74 cpv. 1 lett. gbis

1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali

della Confederazione: gbis. espulsioni;

5. Codice di procedura penale55

Art. 130 lett. b L’imputato deve essere difeso se: b. rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura priva- tiva della libertà o l’espulsione;

51 RS 311.0 52 RS 321.0 53 RS 142.51 54 RS 173.71 55 RS 312.0

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Art. 220 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 La carcerazione di sicurezza è quella durante il periodo tra il deposito dell’atto d’accusa presso il tribunale di primo grado e il giudicato della sentenza, l’inizio di una sanzione privativa della libertà, l’esecuzione dell’espulsione o la liberazione.

Art. 352 cpv. 2 2 Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di

6. Legge federale del 22 marzo 197457 sul diritto penale amministrativo

Art. 21 cpv. 1

1 Del giudizio è competente l’amministrazione in causa; tuttavia, se il

Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o per ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale58, il giudizio spetta al tribunale.

Art. 73 cpv. 1, primo periodo

1 Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento

preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena detentiva o ordinare una misura privativa della libertà o l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale59, l’amministrazione in causa trasmette gli atti al pubblico ministero cantonale all’atten- zione del giudice penale competente. …

7. Procedura penale militare del 23 marzo 197960

Art. 56, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a L’imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e contro cui è stata ordinata l’istruzione preparatoria può essere oggetto di un ordine di arresto qualora vi sia motivo di presumere che: a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; o

56 RS 311.0 57 RS 313.0 58 RS 311.0 59 RS 311.0 60 RS 322.1

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Art. 119 cpv. 2 lett. e

2 La procedura del decreto d’accusa non ha luogo:

e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un’esclusione dall’esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM, oppure se è prevista l’espulsione (art. 49a e 49abis CPM).

8. Legge federale del 13 giugno 200861 sui sistemi d’informazione

di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 1 lett. d 1 Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatiz- zato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti: d. eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stra- nieri secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, l’arti- colo 66a o 66abis del Codice penale62 o l’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192763, la legge federale del 16 dicembre

200564 sugli stranieri e la legge del 26 giugno 199865 sull’asilo;

9. Legge del 20 giugno 200366 sui profili del DNA

Art. 16 cpv. 4 4 In caso di esecuzione di una pena detentiva, di internamento, di misure terapeuti- che o di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale67 o dell’arti- colo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192768, l’Ufficio federale cancella il profilo del DNA 20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall’internamento o dopo l’esecuzione della misura o dell’espulsione.

61 RS 361 62 RS 311.0 63 RS 321.0 64 RS 142.20 65 RS 142.31 66 RS 363 67 RS 311.0 68 RS 321.0

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 RU 2016

Codice penale svizzero e Codice penale militare (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) | Lexipedia | Lexipedia