AS 2016 233
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione, OSAP)
del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della diret- tiva 2014/68/UE5 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezza- ture a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza.
RS 930.114 5 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.
2015-1126 233
O sulle attrezzature a pressione RU 2016
4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzatu- re a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato e messi a disposizione sul mercato soltanto se: a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non met- tono in pericolo la salute e la sicurezza di persone e la sicurezza di animali domestici e dei beni; e b. soddisfano i requisiti vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 4 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione7 e agli allegati I e II menzionati in tale disposizione.
Art. 3 Classificazione delle attrezzature a pressione, conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione 1 La classificazione delle attrezzature a pressione è retta dall’articolo 13 della diret- tiva UE sulle attrezzature a pressione8 e dall’allegato II menzionato in tale disposi- zione. 2 Alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione e agli allegati I, III e IV menzionati in tali disposi- zioni. 3 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’appo- sizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 4 e 5 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 4 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accredita- mento e sulla designazione (OAccD);
6 RS 930.111
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
9 RS 946.512
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b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale. 5 Gli ispettorati degli utilizzatori sottostanno ai requisiti menzionati agli articoli 16 e
25 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
6 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito
sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pres- sione10: a. fabbricanti, articolo 6; b. rappresentanti autorizzati, articolo 7; c. importatori, articolo 8; d. distributori, articolo 9. 2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 10 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorve- glianza del mercato è retta dall’articolo 11 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato La sorveglianza del mercato relativa alle attrezzature a pressione e agli insiemi è retta dagli articoli 19–29 OSPro11.
Art. 7 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 20 novembre 200212 sulle attrezzature a pressione è abrogata.
2 L’ordinanza del 15 giugno 2007 13 sull’utilizzo di attrezzature a pressione è modi- ficata come segue:
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
11 RS 930.111 12 RU 2003 38, 2010 2583, 2015 1903 13 RS 832.312.12
O sulle attrezzature a pressione RU 2016
Art. 10 Fissazione della pressione di concessione Prima della messa in servizio di un’attrezzatura a pressione, l’azienda deve fissare la pressione massima di esercizio (pressione di concessione [PC]). Quest’ultima non dev’essere superiore alla pressione massima ammissibile (PS), specificata dal fab- bricante, di cui all’articolo 2 numero 8 della direttiva 2014/68/UE 14 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione), a cui rimanda l’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 25 novembre 201515 sulle attrezzature a pressione.
Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi sul mercato prima del 19 luglio 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio anche dopo il 19 luglio 2016. 2 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordi- nanza.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 19 luglio 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164. 15 RS 930.114
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Allegato (art. 1 cpv. 3 e 4)
Concordanza terminologica e del diritto applicabile
1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione16 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza: a. Espressioni tedesche
UE Svizzera
Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt EU-Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur Gute Ingenieurpraxis Stand des Wissens und der Technik Stand der Technik Stand des Wissens und der Technik EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung EU-Entwurfsprüfbescheinigung Entwurfsprüfbescheinigung Europäische Werkstoffzulassung Werkstoffzulassung Gemische Zubereitungen
16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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b. Espressioni francesi
UE Svizzera
Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Règles de l’art Etat des connaissances et de la technique Etat d’avancement de la technique Etat des connaissances et de la technique Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type Attestation d’examen UE de la conception Attestation d’examen de la conception Approbation européenne de matériaux Approbation de matériaux Mélanges Préparations
c. Espressioni italiane
UE Svizzera
Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro Paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Corretta prassi costruttiva Stato della scienza e della tecnica Stato della tecnica Stato della scienza e della tecnica Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo
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UE Svizzera
Certificato di esame UE del progetto Certificato di esame del progetto Approvazione europea di materiali Approvazione di materiali Miscele Preparati
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezza- ture a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero: Direttiva 2014/29/UE: direttiva 2014/29/UE Ordinanza del 25 novembre dell’Unione europea e del Consiglio, del 26 febbraio 2015 sulla sicurezza dei 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla- recipienti semplici a pres- zioni degli Stati membri relative alla messa a dispo- sione (OSRP, RS 930.113) sizione sul mercato di recipienti semplici a pres- sione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. Direttiva 75/324/CEE: direttiva 75/324/CEE del Ordinanza emanata dal Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamen- Dipartimento federale to delle legislazioni degli Stati membri relative agli dell’interno (DFI) in virtù aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. dell’articolo 45 dell’ordi- nanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02) Direttiva 2007/46/CE: direttiva 2007/46/CE del Ordinanza del 19 giugno Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 1995 concernente le esigenze 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione tecniche per i veicoli stradali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei (OETV, RS 741.41) sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Ordinanza del 2 aprile 2008 Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio concernente la sicurezza 2006, relativa alle macchine e che modifica la delle macchine direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. (OMacch, RS 819.14) Direttiva 2014/33/UE: direttiva 2014/33/UE del Ordinanza del 25 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2015 sulla sicurezza degli 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli ascensori (RS 930.112) Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
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Direttiva 2014/35/UE: direttiva 2014/35/UE del Ordinanza del 25 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2015 sui prodotti elettrici a 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla- bassa tensione zioni degli Stati membri relative alla messa a dispo- (OPBT, RS 734.26) sizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357. Direttiva 93/42/CEE: direttiva 93/42/CEE del Ordinanza del 17 ottobre Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispo- 2001 relativa ai dispositivi sitivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. medici (ODmed, RS 812.213) Direttiva 2009/142/CE: direttiva 2009/142/CE del Ordinanza del 19 maggio Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novem- 2010 sulla sicurezza dei bre 2009, in materia di apparecchi a gas, GU L 330 prodotti del 16.12.2009, pag. 10. (OSPro, RS 930.111) Direttiva 2014/34/UE: direttiva 2014/34/UE del Ordinanza del 25 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2015 sugli apparecchi e i 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla- sistemi di protezione utilizza- zioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ti in ambienti esplosivi sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in (OASAE, RS 734.6) atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309. Direttiva 2008/68/CE: direttiva 2008/68/CE del Ordinanza del 29 novembre Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settem- 2002 concernente il trasporto bre 2008, relativa al trasporto interno di merci di merci pericolose su strada pericolose, GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13. (SDR, RS 741.621) Ordinanza del 31 ottobre
2012 concernente il trasporto
di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.412) Direttiva 2010/35/UE: direttiva 2010/35/UE del Ordinanza del 31 ottobre Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2012 sui mezzi di conteni- 2010, in materia di attrezzature a pressione traspor- mento per merci pericolose tabili e che abroga le direttive del Consiglio (OMCont, RS 930.111.4) 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1. Regolamento (UE) n. 167/2013: regolamento (UE) Ordinanza del 19 giugno n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1995 concernente le esigenze del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla tecniche per i trattori agricoli vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, e i loro rimorchi GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1. (OETV 2, RS 741.413)
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Regolamento (UE) n. 168/2013: regolamento (UE) Ordinanza del 2 settembre n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1998 concernente le esigenze del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e tecniche per motoveicoli, alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due quadricicli leggeri a motore, o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, quadricicli a motore e tricicli pag. 52. a motore (OETV 3, RS 741.414) Articolo 346 paragrafo 1 lettera b Trattato sul fun- Ordinanza emanata dal zionamento dell’Unione europea Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) in virtù dell’articolo
4 capoverso 2 dell’ordinanza
del 7 marzo 2003 sull’orga- nizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS, RS 172.214.1). Articolo 2 numeri 7 e 8 e allegato I parti 2 e 3 del Articolo 4 capoverso 1 lettera regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento c della legge federale del europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 15 dicembre 2000 sulla relativo alla classificazione, all’etichettatura e protezione contro le sostanze all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che e i preparati pericolosi modifica e abroga le direttive 67/548/CE e (LPChim, RS 813.1) e artico- 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento lo 2 capoverso 1 lettera a e (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, articoli 6–7 e allegato 2 pag. 1. numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sulla prote- zione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11)
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