AS 2016 2367
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Modifica dell’8 aprile 2016 Approvato dal Consiglio federale il 3 giugno 2016
Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (Consiglio di banca) decreta:
I Il regolamento di organizzazione del 14 maggio 20041 della Banca nazionale sviz- zera è modificato come segue:
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione interna della Banca nazionale svizzera (BNS), disciplina lo svolgimento dell’Assemblea generale in complemento agli articoli 34–38 LBN e regola i compiti e l’attività del Consiglio di banca, della Direzione generale, della Direzione generale allargata e del Collegio dei supplenti.
Art. 4 cpv. 1 e 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 7 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 10 cpv. 1 e 2 lett. c, i e o 1 Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività d’affari della BNS. Emana i regolamenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2 Il Consiglio di banca:
c. Concerne soltanto il testo francese i. esercita la vigilanza sull’attività d’affari da parte della Direzione generale allargata, in particolare per quanto riguarda l’osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive (compliance);
1 RS 951.153
2016-0898 2367
Banca nazionale svizzera. R di organizzazione RU 2016
o. emana un regolamento sugli investimenti finanziari e le operazioni finanzia- rie dei membri della Direzione della banca.
Art. 14 cpv. 2 lett. b, 15 cpv. 1 e 17 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2016.
8 aprile 2016 Banca nazionale svizzera: Il presidente del Consiglio di banca, Jean Studer Il vicepresidente del Consiglio di banca, Olivier Steimer
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