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AS 2016 2473

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

Modifica del 22 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2 è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 5 5 Il primo rapporto di monitoraggio e il relativo rapporto di verifica devono essere presentati all’UFAM al più tardi sei mesi dopo lo scadere dell’anno che segue l’inizio del monitoraggio. I successivi rapporti di monitoraggio e di verifica devono essere presentati almeno ogni tre anni. Le riduzioni delle emissioni vanno compro- vate per ogni anno civile.

Art. 69 cpv. 2bis 2bis La proposta per l’obiettivo basato su provvedimenti deve essere elaborata facen- do ricorso a una delle organizzazioni private incaricate dall’UFAM conformemente all’articolo 130 capoverso 6.

Art. 104 Diritto ai contributi 1 La Confederazione accorda ai Cantoni, su domanda, aiuti finanziari globali secon- do l’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 al fine di agevolare l’adozione di provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti e in particolare per migliorare l’isolamento termico dell’involucro degli edifici.

2 Gli aiuti finanziari globali di cui al capoverso 1 sono accordati se:

a. i provvedimenti sono efficaci ai fini della riduzione delle emissioni di CO 2; e b. i provvedimenti sono attuati in tutti i Cantoni in modo armonizzato.

1 RS 641.711

2015-1971 2473

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3 L’agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati ne sono esclusi.

Art. 105 Domanda 1 Le domande di aiuti finanziari globali devono essere inoltrate all’UFE entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno precedente. 2 Nella domanda il Cantone dichiara la sua disponibilità a realizzare un programma comprendente i provvedimenti di cui all’articolo 104.

3 L’UFE trasmette la domanda all’UFAM.

Art. 106 Accordo programmatico

1 L’UFE conclude con il Cantone un accordo programmatico volto ad accordare

l’aiuto finanziario globale.

2 Oggetto dell’accordo programmatico sono in particolare:

a. l’obiettivo del programma; b. i principi del programma; c. gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni; d. il controlling; e. la comunicazione.

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata massima di cinque anni.

4 L’UFE e i Cantoni stabiliscono criteri uniformi per l’utilizzazione degli aiuti finanziari globali in tutti gli accordi programmatici.

Art. 107 Ammontare dell’aiuto finanziario globale 1 L’ammontare dell’aiuto finanziario globale si basa sull’efficacia del programma cantonale. 2 L’efficacia del programma risulta dai provvedimenti in esso previsti e dal numero di abitanti del Cantone.

Art. 108 Versamento dell’aiuto finanziario globale L’aiuto finanziario globale è versato annualmente.

Art. 109 cpv. 1 1 I fondi messi a disposizione per l’agevolazione di provvedimenti per il risanamento energetico di edifici esistenti sono utilizzati per indennizzare il Cantone in modo forfettario per l’esecuzione dell’accordo programmatico. L’importo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi d’incentivazione da esso accordati.

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Art. 110 cpv. 1 1 Il Cantone presenta annualmente all’UFE un resoconto sull’esecuzione dell’accor- do programmatico. Il resoconto deve essere inoltrato entro il 31 marzo dell’anno successivo. Esso deve contenere indicazioni riguardanti: a. le riduzioni di emissioni auspicate in base al programma e quelle già realiz- zate; b. gli investimenti auspicati in base al programma e quelli già realizzati, inclusi eventuali effetti di trascinamento; c. l’importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi per provvedimento e con l’indicazione dell’importo medio del contributo di incentivazione ero- gato; d. i mezzi finanziari dell’aiuto finanziario globale non utilizzati.

Art. 111 Restituzione dei mezzi finanziari non utilizzati I mezzi finanziari non utilizzati devono essere restituiti annualmente alla Confedera- zione. In luogo della restituzione, l’UFE può autorizzarne il riporto sui provvedi- menti da realizzare nell’anno successivo.

Art. 111a Utilizzazione dei mezzi finanziari restituiti 1 I mezzi finanziari restituiti alla Confederazione sono impiegati per gli aiuti finan- ziari globali di cui all’articolo 104. 2 I mezzi di cui al capoverso 1 che non possono essere impiegati per gli aiuti finan- ziari globali sono distribuiti alla popolazione e all’economia conformemente all’articolo 36 della legge sul CO2.

Art. 112 cpv. 1, frase introduttiva 1 L’UFE può sospendere del tutto o in parte l’erogazione dell’aiuto finanziario globale nel periodo di validità dell’accordo programmatico se il Cantone:

Art. 135 lett. dbis Il DATEC adegua: dbis. l’allegato 9 numero 3: se la decisione 2014/746/UE2 è modificata;

2 Decisione 2014/746/UE della Commissione, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019, versione della GU L 308 del 29.10.2014, pag. 114.

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Titolo prima dell’art.146c Sezione 2b: Disposizioni transitorie della modifica del 22 giugno 2016

Art. 146c 1 Per gli accordi programmatici di cui all’articolo 34 capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 che sono stati conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 si applicano gli articoli 104–110, 112 e 113 nella versione previgen- te, nonché l’articolo 111a; l’articolo 111 non si applica. 2 Il Cantone restituisce alla Confederazione i mezzi finanziari di accordi program- matici conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2016 e rimasti inutilizzati al più tardi entro tre anni dallo scadere dell’accordo programma- tico.

II Gli allegati 9 e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

2 L’allegato 10 entra in vigore il 1° gennaio 2017.

22 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 9 (art. 46 cpv. 1, 46c cpv. 3)

Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito

Numero 3.1, frase introduttiva

3 Fattori di adeguamento

3.1 Per i settori e i sottosettori non menzionati nell’allegato della decisione

2014/746/UE3, le quantità calcolate secondo i numeri 2 e 4 sono moltiplicate per i seguenti fattori di adeguamento:

3 Cfr. nota a piè di pagina all’art. 135 lett. dbis.

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Allegato 10 (art. 86 cpv. 1, 89 cpv. 2)

Carburanti le cui emissioni di CO2 devono essere compensate Voce della tariffa Designazione Fattore di emissione Fattore di emissione Fattore di emissione doganale4 della merce t CO2 per 1000 kg t CO2 per TJ t CO2 per m3

2710.1211 Benzina e sue 3,15 73,80 2,32

frazioni, senza a un potere calorifico a una densità* la benzina avio (PCI) di 42,6 MJ/kg di 737 kg/m3

ex 2710.1211 Benzina avio 3,17 72,50 2,27 a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 43,7 MJ/kg di 715 kg/m3

2710.1911 Petrolio, 3,14 72,80 2,51

incl. cherosene a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 43,2 MJ/kg di 799 kg/m3

2710.1912 Olio diesel 3,15 73,30 2,62

a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 43,0 MJ/kg di 830 kg/m3

2711.1110 Gas naturale 2,58 56,4 1,16

liquefatto a un potere calorifico a una densità** (PCI) di 45,7 MJ/kg di 451 kg/m3

2711.2110 Gas naturale allo 2,58 56,4 0,002

stato gassoso a un potere calorifico a una densità*** (PCI) di 45,7 MJ/kg di 0,795 kg/m3 ex 2711 GPL (butano, 3,01 65,50 1,63 propano) a un potere calorifico a una densità* (PCI) di 46,0 MJ/kg di 540 kg/m3

* a 15 °C ** a –161,5 °C *** a 0 °C, 1 bar

4 RS 632.10, allegato

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