AS 2016 261
Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)
Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)
Modifica del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione è modi- ficata come segue:
Art. 25 cpv. 3 3 Per poter essere designato nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, il richiedente deve soddisfare le condizioni menzionate nell’allegato 5; sono fatte salve disposizioni derogatorie o più rigorose previste in altri atti normativi.
II L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.512
2015-2426 261
O sull’accreditamento e sulla designazione RU 2016
Allegato 5 (art. 25 cpv. 3)
Condizioni per la designazione degli organismi di valutazione della conformità
N. 8
8 L’organismo designato partecipa alle pertinenti attività di normalizzazione e
alle attività del gruppo di coordinamento europeo di organismi notificati dell’Unione europea e del corrispondente gruppo di coordinamento svizzero di organismi designati o garantisce che il suo personale addetto alle valuta- zioni sia informato in merito. Applica come linee guida generali le decisioni amministrative e i documenti elaborati dal gruppo di coordinamento euro- peo.