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AS 2016 2635

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 6 luglio 2016

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), ordina:

I L’allegato 3 OEV è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 2 agosto 2016.

6 luglio 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

1 RS 142.204

2016-1661 2635

Entrata e rilascio del visto. O RU 2016

Allegato 3 (art. 4 cpv. 4 lett. b)

Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto dall’ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno d’attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse

Antigua e Barbuda Messico Argentina Nicaragua Australia Palau Bahamas Panama Barbados Paraguay Brasile Perù Canada Repubblica di Corea Cile Saint Kitts e Nevis Colombia Saint Lucia Costa Rica Saint Vincent e Grenadine Croazia Samoa Dominica Seicelle El Salvador Stati Uniti d’America Emirati Arabi Uniti Timor-Leste Grenada Tonga Guatemala Trinidad e Tobago Honduras Tuvalu Hong Kong Uruguay Isole Marshall Vanuatu Israele Venezuela Kiribati Macao Maurizio

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