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AS 2016 2641

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)

Modifica del 6 luglio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 5b Capitolo 1b: Consultazione delle commissioni parlamentari competenti per la politica estera

Art. 5b 1 Le commissioni competenti per la politica estera sono consultate in caso di progetti essenziali ai sensi dell’articolo 152 capoversi 3 e 4 della legge del 13 dicembre

20022 sul Parlamento (LParl) segnatamente quando:

a. in seguito all’attuazione di raccomandazioni o decisioni di organizzazioni internazionali o di organi multilaterali è necessario emanare o modificare sostanzialmente una legge federale; o b. la rinuncia all’attuazione di tali raccomandazioni o decisioni comporta il rischio di gravi svantaggi economici, di sanzioni, di un isolamento della Svizzera per la sua posizione divergente o di un danno alla sua reputazione politica oppure quando sono prevedibili altri seri svantaggi per la Svizzera.

2 Una consultazione secondo il capoverso 1 ha luogo sulla base di un progetto di

mandato del Consiglio federale. Nel caso di consultazioni urgenti secondo l’arti- colo 152 capoverso 4 LParl, la consultazione può aver luogo su posizioni provviso- rie che la Svizzera intende sostenere nei negoziati.