AS 2016 2643
Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione
Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC)
Modifica del 29 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), ordina:
I Il regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 19232 concernente il pignora- mento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC) è modificato come segue:
Titolo Ordinanza concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC)
Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),
2016-0996 2643
Pignoramento e realizzazione di diritti in comunione. R del Tribunale federale RU 2016
Art. 2 cpv. 2
2 Se il debitore è domiciliato all’estero, è competente per pignorare le
parti o i redditi spettantigli di una successione indivisa l’ufficio d’esecuzione dell’ultimo domicilio dell’ereditando. Se l’ultimo domi- cilio dell’ereditando non si trova in Svizzera ed è data la competenza in Svizzera ai sensi dell’articolo 87 della legge federale del 18 dicem- bre 19874 sul diritto internazionale privato, è competente ogni ufficio d’esecuzione nel cui circondario si trovano beni della successione.
II Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
29 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 291
2644