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Legge federale sull'imposizione degli oli minerali
Legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Modifica del 21 marzo 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale dell’8 aprile 20131; visto il parere del Consiglio federale del 29 maggio 20132, decreta:
I La legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali è modi- ficata come segue:
Art. 2 cpv. 3 lett. d
3 Nel senso della presente legge si considera:
d. «biocarburante», il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agen- ti energetici rinnovabili.
Art. 2a Designazione dei biocarburanti Il Consiglio federale designa i biocarburanti di cui all’articolo 2 capoverso 3 let- tera d.
Art. 12b Agevolazione fiscale per biocarburanti 1 Su richiesta, per i biocarburanti è accordata un’agevolazione fiscale se sono soddi- sfatte le seguenti esigenze: a. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i biocarburanti emettono gas serra in misura notevolmente inferiore rispetto alla benzina fossile;
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b. dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, nel complesso i biocarburanti non inquinano l’ambiente in misura notevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile; c. la coltivazione delle materie prime non ha richiesto un cambiamento di destinazione di superfici che presentano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità; d. le materie prime sono state coltivate su superfici acquistate legalmente; e. i biocarburanti sono stati prodotti in condizioni socialmente accettabili. 2 Le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a–d sono considerate in ogni caso soddi- sfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni. 3 Oltre alle esigenze di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può prescrivere che la produzione dei biocarburanti non debba avvenire a scapito della sicurezza ali- mentare. A questo riguardo tiene conto degli standard riconosciuti a livello interna- zionale. 4 Il Consiglio federale determina l’entità dell’agevolazione fiscale tenendo conto della competitività dei biocarburanti rispetto ai carburanti di origine fossile.
Art. 12c Prova e tracciabilità dei biocarburanti 1 Chiunque intenda ottenere un’agevolazione fiscale per biocarburanti deve provare che essi soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3.
2 La prova consiste in:
a. indicazioni comprensibili e verificabili che assicurino la tracciabilità dei bio- carburanti attraverso tutte le fasi della produzione; e b. documenti a sostegno di tali indicazioni. 3 L’autorità fiscale può esigere che l’esattezza delle indicazioni e dei documenti sia esaminata e attestata da terzi indipendenti riconosciuti. 4 Il Consiglio federale designa le indicazioni e i documenti necessari. Può alleviare l’onere della prova, purché sia garantito che le esigenze di cui all’articolo 12b capo- versi 1 e 3 sono soddisfatte.
Art. 12d Domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti 1 La domanda di agevolazione fiscale per i biocarburanti deve essere presentata per scritto all’autorità fiscale prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale. 2 L’autorità fiscale decide in merito all’agevolazione fiscale d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale dell’agricoltura e la Segreteria di Stato dell’economia.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
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Art. 12e Neutralità dei proventi 1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale di cui agli articoli 12a e 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.
2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina contenute
nell’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.
Titolo prima dell’art. 17 Sezione 4: Esenzioni dall’imposta e restituzioni dell’imposta
Art. 18 cpv. 3bis 3bis Per i biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capo- versi 1 e 3 non possono essere chieste restituzioni dell’imposta secondo il capo- verso 3.
Art. 20a Miscele di carburanti 1 All’attodella dichiarazione delle miscele di biocarburanti e altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare separatamente: a. la quota di biocarburanti che soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3; b. la quota di biocarburanti che non soddisfano le esigenze di cui all’arti- colo 12b capoversi 1 e 3; e c. la quota di altri carburanti.
2 Vanno dichiarate separatamente soltanto le quote di carburanti che superano
un’esigua quantità. Il Consiglio federale stabilisce tale quantità. 3 L’agevolazione fiscale può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l’agevolazione fiscale non è più adempiuta, l’anti- cipazione deve essere rimborsata.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura.
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
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III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto sino al 30 giugno 2020; dopo tale data tutte le modi- fiche in essa contenute decadono.
Consiglio nazionale, 21 marzo 2014 Consiglio degli Stati, 21 marzo 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
10 luglio 2014.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2016.
4 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 FF 2014 2591
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Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 7 ottobre 19835 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 96 9 Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liqui- di o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.
Titolo prima dell’art. 35d Capitolo 7: Messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili
Art. 35d 1 Se biocarburanti e biocombustibili o miscele contenenti biocarburanti e biocombu- stibili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 12b capoversi 1 e 3 della legge federale del 21 giugno 19967 sull’imposizione degli oli minerali sono messi in commercio in grande quantità, il Consiglio federale può prevedere che i biocarbu- ranti e i biocombustibili da esso designati possano essere messi in commercio sol- tanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche o sociali.
2 È esonerato dall’obbligo di omologazione l’etanolo destinato alla combustione.
3 Tenendo conto delle disposizioni della legislazione sull’imposizione degli oli
minerali, il Consiglio federale stabilisce: a. le esigenze ecologiche o sociali che i biocarburanti e i biocombustibili sog- getti a omologazione devono soddisfare; b. la procedura di omologazione.
Art. 41 cpv. 1 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acqui- rente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confedera- zione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a–35c (tasse d’incenti- vazione), 35d (messa in commercio di biocarburanti e di biocombustibili), 39 (pre-
5 RS 814.01 6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.11). 7 RS 641.61
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scrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di im- pianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organi- smi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.
Art. 61a, rubrica, e cpv. 2–5 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione e sui biocarburanti e i biocombustibili 2 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in commercio biocarburanti o biocombustibili senza omologazione secondo l’articolo 35d o ottiene un’omolo- gazione fornendo indicazioni false, inesatte o incomplete, è punito con la multa fino a 500 000 franchi. 3 Il tentativo di commettere una delle infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 è punibile.
4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’Amministrazione federale delle dogane.
5 Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione ai sensi dei capoversi
1–3 e un’infrazione a un altro atto normativo federale che l’Amministrazione fede- rale delle dogane è incaricata di perseguire, si applica la pena prevista per l’infra- zione più grave; detta pena può essere adeguatamente aumentata.
Art. 62 cpv. 2 2 Alle infrazioni secondo l’articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
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