AS 2016 2679
Ordinanza del DATEC concernente la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti
Ordinanza del DATEC concernente la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti (OBcarb)
del 15 giugno 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 19f capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 1996 1 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i dettagli concernenti la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti che il richiedente deve fornire per bene- ficiare dell’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12b della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 2 Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche Per la prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19c OIOm, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7.
Art. 3 Indicazioni concernenti il tipo e la qualità del biocarburante Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti: a. il tipo di biocarburante; b. la qualità del biocarburante, indicando le norme riconosciute; c. la biomassa utilizzata o gli altri agenti energetici rinnovabili impiegati per la produzione.
RS 641.611.21
2015-2686 2679
Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche dei biocarburanti. RU 2016 O del DATEC
Art. 4 Indicazioni concernenti le superfici utilizzate Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti: a. il paese di provenienza e la posizione geografica del luogo di coltivazione delle materie prime utilizzate; b. l’utilizzazione della superficie tra il 1° gennaio 2008 e il momento della coltivazione delle materie prime.
Art. 5 Indicazioni concernenti la coltivazione e la raccolta delle materie prime In merito alla coltivazione e alla raccolta il richiedente deve fornire indicazioni concernenti: a. le tecniche di coltivazione e di raccolta, indicando le macchine e gli agenti energetici impiegati; b. il tipo e la quantità dei concimi e dei prodotti fitosanitari impiegati; c. la tecnica di irrigazione e la quantità di acqua consumata a tal fine come pure il tipo di risorsa idrica utilizzato; d. il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti; e. il rendimento in termini di valore di tutti i prodotti primari e di tutti i sotto- prodotti; f. il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento.
Art. 6 Indicazioni concernenti la produzione del biocarburante In merito alla produzione il richiedente deve fornire indicazioni concernenti: a. la tecnica applicata; b. il tipo e la quantità dell’energia impiegata; c. il tipo e la quantità delle sostanze ausiliarie utilizzate; d. il tipo e la quantità di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti; e. il rendimento di tutti i prodotti primari e di tutti i sottoprodotti in termini di energia e di valore; f. il tipo e la quantità dei rifiuti prodotti e il loro smaltimento; g. i gas serra e gli inquinanti ambientali rilasciati.
Art. 7 Indicazioni concernenti i luoghi di lavorazione e i trasporti Il richiedente deve fornire indicazioni concernenti: a. i luoghi di lavorazione; b. i mezzi e le distanze di trasporto dal luogo di coltivazione delle materie pri- me fino al luogo in cui i consumatori acquistano il biocarburante.
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Art. 8 Prova semplificata 1 Le indicazioni di cui agli articoli 3–7 non devono essere fornite se il richiedente dimostra che il carburante è stato prodotto nel rispetto delle esigenze di una legisla- zione nazionale o di uno standard riconosciuto sul piano nazionale o internazionale, equivalenti alle esigenze ecologiche secondo l’articolo 19c OIOm. Se l’equivalenza è solo parziale, il richiedente deve fornire le indicazioni di cui agli articoli 3–7 necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’arti- colo 19c OIOm. 2 Se, visti il tipo e la produzione del biocarburante, alcune indicazioni di cui agli articoli 3–7 non sono necessarie per la verifica dell’adempimento delle esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm, dette indicazioni non devono essere fornite.
Art. 9 Bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante 1 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) effettua un bilancio relativo ai gas serra e al carico inquinante sulla base delle indicazioni fornite e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo dei biocarburanti.
2 Per effettuare il bilancio, utilizza in particolare:
a. le serie di dati della banca dati degli inventari ecologici del centro Ecoin- vent3 o di banche dati di qualità comparabile in termini di verificabilità e di trasparenza nonché di controllo da parte di terzi; b. il metodo della scarsità ecologica4 o altri metodi di qualità comparabile in termini di verificabilità, trasparenza e completezza.
Art. 10 Verifica e valutazione dell’adempimento delle esigenze ecologiche 1 L’UFAM verifica se sono adempiute le esigenze ecologiche di cui all’articolo 19c OIOm. 2 Può chiedere indicazioni o documenti supplementari, se ciò è necessario per veri- ficare l’adempimento delle esigenze ecologiche. 3 Per verificare l’adempimento delle esigenze ecologiche, può fare ricorso a esperti indipendenti. 4 Riassume la sua valutazione in un rapporto di verifica all’attenzione della Dire- zione generale delle dogane.
3 Le serie di dati possono essere consultate previo pagamento sul sito Internet del centro Ecoinvent: www.ecoinvent.ch
4 UFAM, Ökofaktoren Schweiz 2013 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit,
Umwelt-Wissen Nr. 1330, Bern 2013. La pubblicazione, disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito www.bafu.admin.ch > Temi A–Z > Ecobilanci > Methode der ökologischen Knappheit.
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Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 3 aprile 20095 sull’ecobilancio dei carburanti è abrogata.
Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.
15 giugno 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
5 RU 2009 1509, 2013 4145
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