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AS 2016 2697

Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie

Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie

del 1° luglio 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie, ordina:

Art. 1 Contributo Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 fran- chi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° luglio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

RS 832.108 1 RS 832.10

2016-1478 2697

Contributo per la prevenzione generale delle malattie. O del DFI RU 2016

2698

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