AS 2016 2697
Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie
Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie
del 1° luglio 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie, ordina:
Art. 1 Contributo Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 fran- chi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
1° luglio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
RS 832.108 1 RS 832.10
2016-1478 2697
Contributo per la prevenzione generale delle malattie. O del DFI RU 2016
2698