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AS 2016 273

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica dell’11 dicembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 novembre 20021 concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1 1 Il valore massimo del tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d’interesse massimo) è ottenuto aggiungendo 10 punti percentuali al Libor a tre mesi calcolato dalla Banca nazionale; il valore risultante è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell’arrotondamento commerciale. Il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento. 2 Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte- cliente con opzione di credito, al Libor a tre mesi sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d’interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua annualmente il tasso

d’interesse massimo.

Art. 9a Disposizione transitoria In caso di modifica del tasso d’interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della modifica vale il tasso d’interesse massimo precedente.

1 RS 221.214.11

2015-3244 273

Legge sul credito al consumo. O RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

11 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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