AS 2016 275
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Modifica del 20 gennaio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 settembre 19961 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 12a cpv. 3 3 Per l’estratto scritto del registro delle esecuzioni non è riscossa nessuna tassa se il diritto federale prevede che le autorità giudiziarie e amministrative devono essere informate.
Art. 13 cpv. 3 lett. e
3 Non devono essere rimborsate:
e. le tasse per l’utilizzo del gruppo e-LEF secondo l’articolo 15a.
Art. 15a Domande conformi allo standard e-LEF 1 Se la domanda d’esecuzione o la domanda di estratto del registro delle esecuzioni è presentata secondo lo standard e-LEF, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote dall’ufficio di esecuzione interessato le seguenti tasse:
Numero di domande Tassa per domanda in franchi
fino a 1 000 1.— più di 1 000 fino a 5 000 –.90 più di 5 000 fino a 10 000 –.80 più di 10 000 –.70
1 RS 281.35
2015-3121 275
Tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e RU 2016 sul fallimento. O
2 Se un Cantone utilizza un’applicazione centrale per tutti gli uffici di esecuzione e le tasse secondo il capoverso 1 possono essere addebitate mediante un’unica fattura, queste sono calcolate tenendo conto della somma di tutte le domande presentate a tutti gli uffici di esecuzione.
3 Per l’adesione al gruppo e-LEF è riscossa una tassa unica di registrazione di
500 franchi.
4 A partire dal secondo anno civile, ogni partecipante al gruppo e-LEF è tenuto al pagamento di una tassa di 200 franchi all’anno per il rinnovo dell’accesso al gruppo. 5 La riscossione di tali tasse compete all’UFG o a un servizio da esso incaricato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.
20 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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