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AS 2016 277

Ordinanza del 15 dicembre 2015 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag)

Ordinanza sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag)

dell’11 dicembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23n capoversi 5 e 6, 23o capoverso 3, 23q capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 20102 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali a esse associate, la loro utilizzazione e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. risorse genetiche: materiale genetico avente un valore effettivo o potenziale; b. materiale genetico: qualsiasi materiale di origine vegetale, animale, micro- bica o di altro tipo, contenente unità funzionali ereditarie; c. utilizzazione delle risorse genetiche: attività di ricerca e sviluppo sulla com- posizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso

RS 451.61

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l’applicazione della biotecnologia come definita nell’articolo 2 della Con- venzione del 5 giugno 19923 sulla diversità biologica; d. utente: qualsiasi persona giuridica o fisica che, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali a esse asso- ciate o trae direttamente benefici dalla loro utilizzazione; e. commercializzazione: vendita di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utiliz- zazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, nonché altri negozi giuridici relativi all’utilizzazione di risorse genetiche o a conoscenze associate e dai quali sono ricavati benefici finanziari, in partico- lare licenze, contratti di pegno o simili; f. certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale: un permesso o documento equivalente rilasciato al momento dell’accesso da un’autorità competente conformemente agli articoli 6 paragrafo 3 lettera e, nonché

13 capoverso 2 del Protocollo di Nagoya e registrato presso il Centro di

scambio d’informazioni sull’accesso e la condivisione dei benefici (Access and Benefit-sharing Clearing-House internazionale).

Sezione 2: Esigenze per l’utilizzazione di risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali a esse associate da parte di altre Parti contraenti del Protocollo di Nagoya

Art. 3 Obbligo di diligenza 1 Nell’adempiere l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 23n LPN, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti: a. il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale rilasciato conformemente alle prescrizioni del Protocollo di Nagoya e, se del caso, informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione; b. in assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazio- nale, le informazioni seguenti:

1. nome e indirizzo dell’utente,

2. descrizione della risorsa genetica o dell’oggetto e della rispettiva utiliz-

zazione,

3. momento dell’accesso alla risorsa genetica,

4. fonte della risorsa genetica,

5. nome e indirizzo della persona da cui è stata acquisita direttamente la

risorsa genetica, momento dell’acquisizione e, se disponibile, conferma della persona secondo cui essa ha acquisito legalmente la risorsa gene- tica per l’utilizzazione prevista ed è autorizzata a trasmetterla,

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6. in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli

utenti successivi e momento della trasmissione,

7. se necessario, permesso o documento equivalente attestante il consenso

informato preventivo della Parte contraente autorizzata del Protocollo di Nagoya, nonché informazioni concernenti i diritti di utilizzazione e di trasmissione,

8. se necessario, prova che sono state stabilite di comune accordo condi-

zioni per la giusta ed equa condivisione dei benefici. 2 Se determinate informazioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono note e non possono essere ottenute, è necessario indicarne i motivi, conservarli e trasmetterli agli utenti successivi. 3 Nel caso in cui il nome e l’indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera b numero 5 siano soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi. 4 In presenza di una situazione di emergenza riconosciuta a livello internazionale o nazionale in cui è in pericolo la salute dell’uomo, di animali o di piante oppure l’ambiente, è sufficiente che l’obbligo di diligenza in caso di utilizzazione di risorse genetiche che sono agenti patogeni od organismi nocivi sia interamente adempiuto solo fino al momento in cui i prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di queste risorse genetiche sono commercializzati.

5 Tutte le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere conservate come

segue e, su richiesta, essere messe a disposizione delle autorità esecutive: a. per dieci anni dal termine dell’utilizzazione o del conseguimento diretto dei benefici; e b. finché è conservata la risorsa genetica o il prodotto il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di una risorsa genetica.

Art. 4 Obbligo di notifica

1 L’utente deve effettuare la notifica secondo l’articolo 23o capoverso 1 LPN.

Quest’ultima deve contenere le informazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 che sono disponibili al momento della notifica. 2 La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è previ- sta alcuna commercializzazione.

3 A prova dell’avvenuta notifica l’utente riceve un numero di registro.

4 Nel caso in cui il rispetto dell’obbligo di diligenza sia già attestato nel quadro dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 511/20144 o se risulta tale sulla base di informazioni pubblicate dal Centro di scambio d’informazioni di cui all’articolo 14 del Protocollo di Nagoya, invece delle informazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1

4 Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya re- lativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici deri- vanti dalla loro utilizzazione nell’Unione, GU L 150 del 20 maggio 2014, pag. 59.

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l’utente può notificare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il numero di registro del corrispondente attestato o della corrispondente pubblicazione. 5 In occasione di una procedura di autorizzazione di messa in commercio, l’utente deve informare l’autorità competente secondo l’articolo 11 se lo sviluppo del prodot- to da commercializzare si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche soggette agli obblighi di diligenza e di notifica, nonché indicare, se del caso, il numero di registro.

Art. 5 Conoscenze tradizionali All’utente di conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche secondo l’arti- colo 23p LPN si applicano per analogia gli obblighi di registrazione, conservazione, trasmissione e notifica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Riconoscimento di migliori prassi 1 L’UFAM tiene un elenco pubblico delle prassi i cui utenti, al momento della loro utilizzazione, possono presumere che le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8 siano soddisfatte. 2 L’aggiunta di una prassi all’elenco avviene su richiesta di un’associazione di utenti o di altre cerchie interessate, nella quale si specifica che la prassi in questione soddi- sfa le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8. Le modifiche o gli aggiornamenti di una prassi riconosciuta devono essere comunicati all’UFAM. 3 L’UFAM può aggiungere all’elenco una prassi che soddisfi le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8 anche di propria iniziativa. 4 Se vi sono indizi che, avvalendosi di una prassi riconosciuta, non sono più soddi- sfatte le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8, l’UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie. Se allo scadere del termine stabi- lito le esigenze non sono ancora soddisfatte, l’UFAM stralcia la prassi dall’elenco.

Art. 7 Riconoscimento di collezioni

1 Tenendo conto dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 511/2014 5, l’UFAM tiene

un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che: a. al momento dell’acquisizione, conservazione e trasmissione di risorse gene- tiche e delle informazioni a esse associate sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8; e b. al momento dello scambio di risorse genetiche e d’informazioni a esse asso- ciate ad altre collezioni che non utilizzano le risorse genetiche in questione e non traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione, si fa uso di procedure e strumenti standardizzati che garantiscono la tracciabilità e il monitoraggio dello scambio.

2 L’aggiunta di una collezione all’elenco avviene su domanda del detentore della

collezione dopo che l’UFAM ha verificato e confermato che la collezione o una

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 4.

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determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1. L’UFAM può delegare la verifica a terzi. 3 Se vi sono indizi che la collezione o una determinata parte di essa non soddisfa più le esigenze di cui al capoverso 1, l’UFAM stabilisce un termine entro il quale devo- no essere adottate le misure necessarie. Se allo scadere del termine stabilito le esi- genze non sono ancora soddisfatte, l’UFAM stralcia dall’elenco la collezione o la parte interessata.

Sezione 3: Risorse genetiche in Svizzera

Art. 8 Accesso alle risorse genetiche in Svizzera 1 Nell’accedere a risorse genetiche in Svizzera, l’utente deve registrare, conservare e trasmettere agli utenti successivi le informazioni seguenti: a. nome e indirizzo dell’utente; b. descrizione della risorsa genetica o dell’oggetto e della rispettiva utiliz- zazione; c. momento e luogo dell’accesso alla risorsa genetica; d. in caso di acquisizione diretta della risorsa genetica da parte di una persona terza, nome e indirizzo di questa persona e momento dall’acquisizione; e. in caso di trasmissione della risorsa genetica, nome e indirizzo degli utenti successivi e data della trasmissione. 2 Nel caso in cui il nome e l’indirizzo della persona di cui al capoverso 1 lettera d siano soggetti al segreto commerciale, questi dati non devono essere trasmessi agli utenti successivi.

3 Prima dell’autorizzazione di messa in commercio oppure, se tale autorizzazione

non è necessaria, prima della commercializzazione di prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche, l’utente deve notificare all’UFAM le informa- zioni di cui al capoverso 1. 4 La notifica può essere fatta anche su base volontaria, segnatamente se non è previ- sta alcuna commercializzazione. 5 A prova dell’avvenuta notifica, l’utente riceve un numero di registro e, su richiesta, una certificazione attestante che sono state rispettate le prescrizioni svizzere sull’accesso e sulla condivisione dei benefici.

6 Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere conservate conformemente a

quanto prescritto nell’articolo 3 capoverso 5 e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità esecutive. 7 Sono escluse dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 3 le risorse genetiche per le quali le informazioni di cui al capoverso 1 sono già state registrate nel quadro di un’altra procedura e messe globalmente a disposizione dell’UFAM.

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Art. 9 Conservazione e uso sostenibile 1 Le domande di aiuto finanziario per la conservazione e l’uso sostenibile di risorse genetiche secondo l’articolo 23q capoverso 2 LPN devono essere presentate all’UFAM. 2 Possono essere sostenute in particolare le attività di istituti od organizzazioni che conservano, caratterizzano e usano in modo sostenibile risorse genetiche in situ o ex situ oppure impiegano i benefici derivanti dall’utilizzazione di tali risorse per la conservazione della diversità biologica e l’uso sostenibile dei suoi componenti. 3 Su richiesta, le informazioni su risorse genetiche riguardanti attività sussidiate devono essere messe a disposizione dell’UFAM.

Sezione 4: Compiti delle autorità

Art. 10 Compiti dell’UFAM

1 L’UFAM è l’autorità competente e il centro di contatto per il Protocollo di

Nagoya. I suoi compiti consistono in particolare nel: a. gestire un centro di scambio di informazioni a livello nazionale (Access and Benefit-sharing Clearing-House nazionale); b. garantire il legame con il Segretariato di cui all’articolo 24 della Conven- zione del 5 giugno 19926 sulla diversità biologica e con il centro di scambio d’informazioni a livello internazionale (Access and Benefit-sharing Clea- ring-House internazionale); c. adempiere i compiti di cui all’articolo 13 del Protocollo di Nagoya; d. garantire lo scambio di informazioni con l’Access and Benefit-sharing Clea- ring-House internazionale secondo l’articolo 14 del Protocollo di Nagoya; e. mettere a disposizione, su richiesta, di altre Parti contraenti del Protocollo di Nagoya informazioni relative al rispetto dell’obbligo di diligenza; le infor- mazioni confidenziali sono messe a disposizione soltanto se sono garantiti un segreto d’ufficio corrispondente a quello previsto dal diritto svizzero e un’adeguata protezione della personalità; f. gestire una banca dati elettronica in cui sono registrate le informazioni rela- tive al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3−5 e 8; g. pubblicare le informazioni di cui all’articolo 23o capoverso 2 seconda frase LPN e altre informazioni non confidenziali relative agli obblighi di cui agli articoli 3−5 e 8; h. effettuare una verifica formale delle notifiche secondo gli articoli 4 e 8; i. verificare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3−5 e 8 in presenza di indizi concreti di una loro violazione o nel caso di controlli a campione; a tal fine, può coinvolgere i Cantoni;

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j. tenere un elenco pubblico delle migliori prassi, delle collezioni riconosciute e delle altre procedure di cui all’articolo 8 capoverso 7; k. provvedere affinché, all’occorrenza, siano organizzate manifestazioni rela- tive all’esecuzione del Protocollo di Nagoya; l. fare rapporto conformemente all’articolo 29 del Protocollo di Nagoya. 2 L’UFAM incoraggia gli utenti a condividere su base volontaria, in modo giusto ed equo, i benefici derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradi- zionali a esse associate anche in assenza di un obbligo legale. Esso si adopera affin- ché i benefici siano impiegati ai fini della conservazione della diversità biologica e dell’uso sostenibile dei suoi componenti.

Art. 11 Compiti di altre autorità 1 Le autorità competenti verificano, nell’ambito di procedure di autorizzazione di messa in commercio conformi alle ordinanze riportate di seguito, se sussiste la prova dell’adempimento dell’obbligo di notifica di cui agli articoli 4, 5 e 8 per i prodotti il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradi- zionali a esse associate:

Prodotto Autorità competente Ordinanza

a. medicamenti (per uso Istituto svizzero per gli agenti Ordinanza del 17 ottobre 20017 umano e veterinario) terapeutici (Swissmedic) sui medicamenti b. medicamenti immunologici Ufficio federale della sicurez- Ordinanza del 17 ottobre 2001 per uso veterinario za alimentare e di veterinaria sui medicamenti (USAV) c. derrate alimentari, additivi, USAV Ordinanza del 23 novembre coadiuvanti tecnologici 20058 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso d. prodotti fitosanitari Ufficio federale Ordinanza del 12 maggio 20109 dell’agricoltura (UFAG) sui prodotti fitosanitari e. concimi UFAG Ordinanza del 10 gennaio

200110 sui concimi

f. alimenti per animali UFAG Ordinanza del 26 ottobre 201111 sugli alimenti per animali g. materiale vegetale di UFAM Ordinanza del 10 settembre moltiplicazione destinato a 200812 sull’emissione deliberata un impiego esclusivamente nell’ambiente forestale h. materiale vegetale di UFAG Ordinanza del 7 dicembre moltiplicazione destinato a 199813 sul materiale di moltipli- tutti gli altri impieghi cazione

7 RS 812.212.21 8 RS 817.02 9 RS 916.161 10 RS 916.171 11 RS 916.307 12 RS 814.911 13 RS 916.151

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Prodotto Autorità competente Ordinanza

i. biocidi Ufficio federale della sanità Ordinanza del 18 maggio pubblica (UFSP) 200514 sui biocidi j. prodotti chimici UFSP Ordinanza del 5 giugno 201515 sui prodotti chimici k. altri prodotti UFAM Ordinanza del 10 settembre

2008 sull’emissione deliberata

nell’ambiente

2 Se all’inizio della procedura non sussiste la prova dell’adempimento dell’obbligo di notifica, le autorità competenti esortano l’utente a fornirla entro la conclusione della procedura di autorizzazione. 3 Le autorità competenti negano l’autorizzazione fintantoché l’utente non ha fornito la prova dell’adempimento dell’obbligo di notifica. 4 Le autorità competenti trasmettono all’UFAM le indicazioni che, su richiesta di quest’ultimo, l’utente ha fornito circa l’adempimento dell’obbligo di notifica.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 13 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.

2 L’articolo 8 entra in vigore il 1° gennaio 2017.

11 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 RS 813.12 15 RS 813.11

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Allegato

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 ottobre 200116 sui medicamenti

1bis La domanda di omologazione per un medicamento il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate deve inoltre contenere il numero di registro di cui all’articolo 4 capoverso 3 o 8 capoverso 5 dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201517.

1bis L’omologazione di un medicamento il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di

risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate è inoltre rilasciata soltanto se è stata fornita la prova dell’adempimento dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 o 8 dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201518.

2. Ordinanza del 5 giugno 201519 sui prodotti chimici

Art. 2 cpv. 7

7 Per l’immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui sviluppo si basa

sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse asso- ciate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicem- bre 201520.

16 RS 812.212.21 17 RS 451.61 18 RS 451.61 19 RS 813.11 20 RS 451.61

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3. Ordinanza del 18 maggio 200521 sui biocidi

Art. 3 cpv. 5 5 Per l’immissione sul mercato di biocidi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201522.

4. Ordinanza del 10 settembre 200823 sull’emissione deliberata

nell’ambiente

Art. 28 cpv. 2 lett. i

2 La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:

i. per organismi derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui svilup- po si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizio- nali a esse associate, il numero di registro di cui all’articolo 4 capoverso 3 o

8 capoverso 5 dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201524.

Art. 29 cpv. 2 lett. h

2 La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:

h. per organismi derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui svilup- po si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizio- nali a esse associate, il numero di registro di cui all’articolo 4 capoverso 3 o

8 capoverso 5 dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201525.

Art. 30 cpv. 2 lett. g

2 La domanda deve in particolare comprendere i seguenti dati:

g. per organismi derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui svilup- po si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizio- nali a esse associate, il numero di registro di cui all’articolo 4 capoverso 3 o

8 capoverso 5 dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201526.

Art. 44 cpv. 1 lett. e 1 L’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione autorizza la messa in commercio tenendo conto dei pareri presentati dalle parti e dai servizi specializzati, se dalla valutazione della domanda risulta che:

21 RS 813.12 22 RS 451.61 23 RS 814.911 24 RS 451.61 25 RS 451.61 26 RS 451.61

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e. per organismi derivanti dall’utilizzazione di risorse genetiche o il cui svilup- po si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradi- zionali a esse associate, è stato adempiuto l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4 o 8 capoverso 3 dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201527.

5. Ordinanza del 23 novembre 200528 sulle derrate alimentari e gli

oggetti d’uso

1bis Per l’immissione in commercio di derrate alimentari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associa- te, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicem- bre 201529.

Art. 22 cpv. 2 lett. b n. 7

2 L’autorizzazione è concessa se:

b. le derrate alimentari, gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li contengono o ne sono stati ricavati adempiono le condizioni previste nelle seguenti leggi:

7. legge federale del 1° luglio 196630 sulla protezione della natura e del

paesaggio.

6. Ordinanza del 7 dicembre 199831 sul materiale di moltiplicazione

2bis Per la messa in commercio di materiale proveniente da varietà geneticamente modificate il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordi- nanza di Nagoya dell’11 dicembre 201532.

Art. 14 cpv. 6 6 Per la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse

27 RS 451.61 28 RS 817.02 29 RS 451.61 30 RS 451 31 RS 916.151 32 RS 451.61

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associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicem- bre 201533.

7. Ordinanza del 12 maggio 201034 sui prodotti fitosanitari

1bis Per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associa- te, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicem- bre 201535.

8. Ordinanza del 10 gennaio 200136 sui concimi

Art. 3 cpv. 2 2 Per l’immissione in commercio di concimi il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione

di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201537.

9. Ordinanza del 26 ottobre 201138 sugli alimenti per animali

1bis Per l’immissione sul mercato di materie prime, alimenti composti e alimenti

dietetici per animali il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201539.

1bis Per l’immissione sul mercato di additivi per alimenti per animali e premiscele il

cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradi- zionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201540.

33 RS 451.61 34 RS 916.161 35 RS 451.61 36 RS 916.171 37 RS 451.61 38 RS 916.307 39 RS 451.61 40 RS 451.61

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Art. 61 cpv. 4 4 Per l’immissione sul mercato di alimenti geneticamente modificati per animali il

cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradi- zionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201541.

41 RS 451.61

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