AS 2016 2815
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
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Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti
del 5 luglio 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivo di promozione
Art. 1 Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di promuovere le associazioni professionali che s’impegnano a favore del migliora- mento delle condizioni quadro professionali dei loro membri e li rappresentano all’esterno.
Sezione 2: Ambito di promozione
Art. 2 1 Sono erogati contributi ai costi generati dalla fornitura di prestazioni di cui all’arti- colo 3 capoverso 2.
2 Non sono sostenute:
a. le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scien- tifico; b. le organizzazioni attive in ambito culturale che si occupano prevalentemente della promozione e della mediazione di operatori culturali o della raccolta e della salvaguardia di beni culturali.
3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
RS 442.124 1 RS 442.1
2016–0560 2815
Regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali RU 2016 professionisti. O del DFI
Sezione 3: Requisiti di promozione
Art. 3
1 Le organizzazioni devono:
a. essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu; b. disporre di membri di almeno tre regioni linguistiche; c. disporre nel loro comitato di rappresentanti di almeno tre regioni linguisti- che; d. essere rappresentative all’interno delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza e teatro; e. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni; f. disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività.
2 Le organizzazioni devono fornire le prestazioni seguenti:
a. informare i membri sulle loro condizioni quadro professionali; b. consigliare i membri in modo personalizzato e regolare; c. informare il pubblico e le cerchie interessate sulle attività dell’organiz- zazione; d. rappresentare la disciplina e tutelarne gli interessi a livello nazionale e inter- nazionale. 3 L’Ufficio federale della cultura (UFC) fissa, nel quadro del contratto di prestazioni di cui all’articolo 6 capoverso 4, l’entità minima delle prestazioni di cui al capo- verso 2. 4 Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile almeno tre giorni lavorativi alla settimana a orari fissi.
Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi
Art. 4 1 Per il calcolo dei contributi alle organizzazioni di operatori culturali professionisti sono determinanti: a. l’importo di base fissato dall’UFC per ogni organizzazione che soddisfa i requisiti di promozione; se più organizzazioni adempiono i requisiti di pro- mozione in una disciplina di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d, l’UFC ripartisce l’importo di base proporzionalmente, tenendo conto che un’orga- nizzazione può ricevere un importo di base in un’unica disciplina;
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b. il numero di membri professionisti di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 23 novembre 20112 sulla promozione della cultura; c. l’entità delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2. 2 I contributi ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 5 Procedura
1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi.
2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione. Per il periodo 2016–2020 le richieste devono essere inoltrate entro il 31 ottobre 2016.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e
contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare del contributo e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 6 Ponderazione e regola di priorità
1 Nel decidere circa i contributi si ponderano i criteri di promozione di cui
all’articolo 4 capoverso 1 lettere b e c. 2 Se più organizzazioni della stessa disciplina adempiono i requisiti di promozione, ricevono un contributo solo le organizzazioni i cui membri sono operatori culturali professionisti secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre
20113 sulla promozione della cultura.
Art. 7 Oneri I beneficiari di contributi sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il contributo concesso; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti le atti- vità dell’organizzazione.
2 RS 442.11 3 RS 442.11
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Art. 8 Scambio Una volta all’anno l’UFC invita i beneficiari di contributi ad un incontro per un bilancio e uno scambio di opinioni.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 9 Disposizioni transitorie 1 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20154 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti. 2 Le organizzazioni che negli anni 2012–2016 hanno beneficiato di un contributo e non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 possono chiedere entro il 31 ottobre 2016 un contributo unico per l’anno 2017. L’UFC decide circa l’assegnazione dei contributi tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono escluse dall’inoltro di richieste le organizzazioni che, per decisione dell’UFC, hanno beneficiato per l’ultima volta di un contributo. 3 Se un’organizzazione di cui al capoverso 2 si fonde entro il 31 dicembre 2017 con un’organizzazione sostenuta dall’UFC secondo la presente ordinanza, il contributo a quest’ultima viene ricalcolato e all’occorrenza adeguato.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.
5 luglio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
4 RU 2015 5605