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AS 2016 2829

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni culturali e progetti

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni culturali e progetti

del 5 luglio 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura, ordina:

Sezione 1: Obiettivi di promozione

Art. 1 Il sostegno ha lo scopo di promuovere manifestazioni culturali e progetti che per- mettono al grande pubblico di confrontarsi con forme espressive culturali e questioni culturali attuali e rilevanti.

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

Art. 2 Principi 1 La Confederazione può sostenere manifestazioni e progetti di terzi e realizzarne di propri.

2 Il sostegno è finalizzato a progetti.

3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Ambiti di promozione

1 Sono sostenuti manifestazioni e progetti nei seguenti ambiti:

a. grande pubblico: manifestazioni culturali che intendono interessare il grande pubblico a determinate forme espressive culturali, segnatamente le feste nell’ambito della cultura amatoriale e popolare e le giornate d’azione di por- tata nazionale;

RS 442.128 1 RS 442.1

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Regime di promozione a favore di manifestazioni culturali e progetti. RU 2016

b. dibattiti di politica culturale: manifestazioni e progetti che trattano temi di politica culturale attuali e rilevanti ai sensi di un ampliamento e dello scam- bio di sapere tra gli operatori e che in tal modo raggiungono il grande pub- blico; c. patrimonio culturale immateriale: manifestazioni e progetti volti a salva- guardare il patrimonio culturale immateriale negli ambiti della sensibilizza- zione, della connessione, della mediazione e delle basi concettuali.

2 Per manifestazioni e progetti nell’ambito del patrimonio culturale immateriale

l’Ufficio federale della cultura (UFC) incarica terzi.

Sezione 3: Requisiti di promozione

Art. 4 Manifestazioni e progetti per il grande pubblico 1 Le manifestazioni e i progetti per il grande pubblico ai sensi dell’articolo 3 capo- verso 1 lettera a devono soddisfare i seguenti requisiti: a. sono d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6; b. mirano a un pubblico di 10 000 persone, a seconda del luogo e del genere di manifestazione o progetto; se si svolgono per un periodo di tempo più lungo o in varie sedi devono essere esplicitamente riconoscibili come parte di un programma globale; c. sono accessibili al pubblico; d. non sono a scopo di lucro; e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata. 2 Non sono concessi contributi per lo svolgimento di manifestazioni cui partecipano in prevalenza operatori culturali professionisti.

Art. 5 Manifestazioni e progetti nell’ambito dei dibattiti di politica culturale Le manifestazioni e i progetti nell’ambito dei dibattiti di politica culturale di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b devono soddisfare i seguenti requisiti: a. sono impostati come convegni, simposi, conferenze, tavole rotonde o blog e trattano temi di politica culturale attuali e rilevanti, in particolare la cultura digitale e la critica culturale; b. sono incentrati sull’ampliamento di sapere e sullo scambio tra gli operatori nonché sull’informazione e sulla sensibilizzazione del grande pubblico; c. sono d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 6; d. non sono a scopo di lucro;

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e. dispongono di una struttura organizzativa professionale e coinvolgono parte- cipanti riconosciuti nel loro ambito specialistico; f. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Art. 6 Interesse nazionale Sono d’interesse nazionale le manifestazioni e i progetti d’importanza determinante per la Svizzera o per più comunità linguistiche e culturali della Svizzera.

Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

Art. 7 Manifestazioni e progetti per il grande pubblico Le manifestazioni e i progetti per il grande pubblico sono valutati secondo i seguenti criteri: a. chiarezza e plausibilità della strategia; b. rilevanza in riferimento alla percezione e alla pratica di forme espressive culturali in Svizzera; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. irradiamento nel maggior numero possibile di regioni.

Art. 8 Manifestazioni e progetti nell’ambito dei dibattiti di politica culturale Le manifestazioni e i progetti nell’ambito dei dibattiti di politica culturale sono valutati secondo i seguenti criteri: a. chiarezza e plausibilità della strategia; b. qualità contenutistica e specialistica; c. attualità e rilevanza del tema scelto, in particolare la culturale digitale e la critica culturale; d. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; e. irradiamento in più regioni linguistiche.

Art. 9 Calcolo dei contributi

1 I contributi ammontano a:

a. per manifestazioni e progetti per il grande pubblico, al massimo al 20 per cento dei costi e a 200 000 franchi per manifestazione o progetto; b. per manifestazioni e progetti nell’ambito dei dibattiti di politica culturale, al massimo al 50 per cento dei costi e a 50 000 franchi per manifestazione o progetto.

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2 L’attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

3 I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 10 Procedura di presentazione delle richieste

1 L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi.

2 Le richieste di contributi devono essere inoltrate all’UFC entro il 1° settembre di ogni anno. Per il 2016, le richieste devono essere inoltrate entro il 31 ottobre 2016.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e

contenere tutte le informazioni necessarie in riferimento ai criteri di promozione.

Art. 11 Regola di priorità Nel decidere circa i contributi si ponderano i criteri di promozione dando un’importanza particolare al criterio di cui all’articolo 7 lettera d rispettivamente all’articolo 8 lettere c ed e. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 12 Oneri I beneficiari di contributi sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti il progetto o la manifestazione sostenuta; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali del progetto o della manifestazione sostenuta; d. presentare all’UFC, entro sei mesi dalla conclusione del progetto o della manifestazione, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Disposizione transitoria Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20152 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle manifestazioni culturali e dei progetti destinati al grande pubblico.

2 RU 2015 5619

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Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.

5 luglio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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