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Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM)

Modifica dell’8 luglio 2016

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20031 concernente i membri del servizio di volo militare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 Con l’ottenimento del brevetto, gli aspiranti provenienti da altre Armi vengono trasferiti nelle truppe d’aviazione.

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a‒c, g, i e k, nonché 2

1 Può essere assunto come pilota militare di professione chi:

a. adempie le condizioni d’ammissione a una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale riconosciute dallo Stato; b. riveste almeno il grado di tenente dopo aver concluso il servizio pratico; c. ha ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti; g. nel quadro dell’istruzione aeronautica di cui all’articolo 103a della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA) è stato dichiarato idoneo per l’istruzione a pilota militare di professione o ha supe- rato un esame d’idoneità dopo aver concluso con successo una formazione aeronautica privata; chi, nel quadro dell’istruzione aeronautica di cui all’articolo 103a LNA, è stato dichiarato non idoneo per l’istruzione a pilota militare di professione, non è ammesso all’esame d’idoneità; e

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i. Abrogata k. Abrogata 2 I piloti militari di professione devono inoltre adempiere almeno una delle condi- zioni seguenti: a. aver superato l’esame d’idoneità professionale della durata massima di dieci giorni per l’assunzione a tempo determinato quale candidato pilota militare di professione; b. aver superato l’esame d’idoneità aeronautica nella scuola per piloti delle Forze aeree per l’assunzione a tempo indeterminato quale aspirante pilota militare di professione; o c. aver concluso con successo l’istruzione di base dei piloti militari di profes- sione secondo l’articolo 17 capoverso 1.

Art. 17 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. a e b, nonché 2bis e 3 1 I piloti militari di professione sono istruiti nell’ambito della scuola per piloti delle Forze aeree. Questa istruzione di base dura al massimo quattro anni fino all’ottenimento del brevetto.

2 L’istruzione di base dei piloti militari di professione comprende almeno:

a. Abrogata b. un’istruzione aeronautica civile che porta all’ottenimento di una licenza di pilota commerciale con abilitazione al volo strumentale; 2bis Nelquadro della pianificazione della carriera i piloti militari di professione assolvono un perfezionamento in ambito accademico. 3 In casi giustificati, nel quadro dell’istruzione di base o del perfezionamento in ambito accademico il capo dell’esercito può autorizzare eccezioni se, ad esempio, i piloti militari di professione hanno già concluso una parte dell’istruzione di base o un corrispondente ciclo di studi.

Art. 52 cpv. 4 4 Ai piloti militari di professione che hanno iniziato l’istruzione di base prima del 1° gennaio 2017 si applicano, per quanto concerne gli articoli 16 e 17, le disposizio- ni previgenti.

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II L’ordinanza del DDPS del 21 giugno 20053 sulla valutazione delle funzioni partico- lari nel DDPS è modificata come segue:

Allegato 1, n. 3.9a

Classe di Numero Funzione, criteri di valutazione stipendio

3.9a Operatore di bordo di professione 22 Op bordo prof, operatori FLIR di professione o fotografi di bordo di professione che svolgono autonomamente attività particolarmente difficili nell’ambito delle Forze aeree.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

8 luglio 2016 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin

3 RS 172.220.111.343.1

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