AS 2016 2841
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata (OMAA)
Modifica del 4 luglio 2016
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 30 gennaio 20151 sugli strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza «apparecchio di rilevazione dell’alcolemia» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «etilometro precursore» e «apparecchio di misurazione dell’alcol nell’aria espirata» con «etilometro probatorio».
Art. 2 lett. a n. 2, 3 e 5, nonché b La presente ordinanza si applica: a. agli etilometri precursori usati per stabilire:
2. l’ebrietà secondo l’articolo 1 dell’ordinanza dell’Assemblea federale
del 15 giugno 20122 concernente i valori limite di alcolemia nella circo- lazione stradale,
3. l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo
l’articolo 2a dell’ordinanza del 13 novembre 19623 sulle norme della circolazione stradale (ONC),
5. l’incapacità di prestare servizio per influsso alcolico secondo l’articolo
47d dell’ordinanza del 21 dicembre 20064 sugli impianti a fune,
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2016
b. agli etilometri probatori usati per stabilire:
1. l’inosservanza del divieto di consumare bevande alcoliche secondo
l’articolo 63 capoverso 1 OCSM e del divieto di guidare sotto l’influsso di alcol secondo l’articolo 63 capoverso 2 OCSM,
2. l’ebrietà secondo l’articolo 1 e le concentrazioni di alcol qualificate
secondo l’articolo 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernen- te i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale,
3. l’inosservanza del divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo
l’articolo 2a ONC;
Art. 3 lett. c Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: c. etilometro precursore: strumento che misura la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata;
Art. 18a Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2016 Sono retti dal diritto previgente gli etilometri precursori: a. usati nel campo d’applicazione di cui all’articolo 2 lettera a numeri 4–8 per misurare la concentrazione di alcol nel sangue, fintanto che le relative norme fissano i valori determinanti in g/kg o ‰ (per mille); b. che misurano la concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata e che la convertono in tasso alcolemico nel sangue espresso in g/kg o in ‰ (per mille) mediante il fattore di conversione di 2000 l/kg; e c. chiaramente distinguibili come strumenti per misurare la concentrazione di alcol nel sangue.
II Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.
4 luglio 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2016
Allegato 1 (art. 4 e 7)
Requisiti specifici degli etilometri precursori
N. 2 e 4
2 Campi di misura
Il campo minimo di misura applicabile agli etilometri precursori è specifi- cato nella tabella 1. Tabella 1
Misurando Campo di misura
Concentrazione d’alcol nell’aria espirata (0,025 … 1,50) mg/l a 34 °C e pressione ambiente
4 Errori massimi tollerati
In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3 sono tollerati i seguenti errori massimi: – concentrazione d’alcol nell’aria espirata ≤ 0,20 mg/l: scarto massimo tollerato 0,02 mg/l; – concentrazione d’alcol nell’aria espirata > 0,20 mg/l: 10 % del valore.
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Strumenti di misurazione dell’alcol nell’aria espirata. O del DFGP RU 2016
Allegato 2 (art. 5 e 6)
Verificazione iniziale e procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione degli etilometri precursori
N. 3
3 Regolazione
3.1 Gli etilometri precursori vanno regolati con una miscela di alcol corrispon-
dente ad una concentrazione della massa di alcol nell’aria espirata di 0,4 mg/l. Occorre utilizzare una miscela certificata alcol-acqua di 1,03 g/l d’alcol nell’acqua se si produce la miscela d’alcol secondo il metodo descritto al numero 1.2.
3.2 In alternativa, si può utilizzare una miscela gassosa campione di un produt-
tore di materiale di riferimento accreditato di 225 µmol/mol alcol nell’azoto. Per applicare questo metodo secco occorre conoscere l’influsso dell’acqua sul principio di misura degli etilometri precursori. Se del caso, l’etilometro precursore deve tener conto di tale influsso e correggerlo automaticamente.
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