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AS 2016 2949

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del 17 agosto 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2bis 2bis Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nelle settimane senza domenica libera è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

Art. 52 Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli 1 Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occu- pati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli artico- li 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 2 bis, 13 e 14 capoverso 2, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterio- ramento della qualità dei prodotti. 2 Sono considerate aziende per la trasformazione di prodotti agricoli le aziende che preparano, immagazzinano, trasformano, tengono in conto deposito o distribuiscono prodotti vegetali come frutta, verdura, patate, funghi commestibili o fiori recisi.

1 RS 822.112

2016-1498 2949

O 2 concernente la legge sul lavoro RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.

17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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