AS 2016 2993
Legge federale sull'imposizione degli oli minerali
Legge federale sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)
Modifica del 18 marzo 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151, decreta:
I La legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali è modi- ficata come segue:
Art. 17 cpv. 1bis e 3 1bis Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esenzione dall’imposta per le merci di cui al capoverso 1 lettere g e h; l’autorità fiscale disciplina la procedura.
3 Abrogato
Art. 18 cpv. 1bis e 1ter 1bis L’imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessio- narie della Confederazione è restituita integralmente o in parte. 1ter La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla pre- parazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.