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AS 2016 2997

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina

Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)

Modifica del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20131, decreta:

I La legge federale del 17 giugno 19942 concernente il transito stradale nella regione alpina è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 84 della Costituzione federale 3;

Art. 1 Oggetto La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costitu- zione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.

Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo 1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita. 2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione. 3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli auto- veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.