AS 2016 2999
Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)
Modifica del 10 agosto 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 24 novembre 19941 sulle categorie speciali di aeromo- bili è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 Fatto salvo l’articolo 20a, la navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.
Art. 7 Licenza svizzera 1 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L’età minima è di 14 anni per effettuare voli d’istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale. 2 I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli bipo- sto commerciali è di 3 anni. 3 I voli d’istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d’istruttore di volo. I permessi d’istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.
4 Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle
istruzioni dell’UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest’ultimo. Le istru- zioni possono prevedere condizioni d’ammissione all’esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze.
1 RS 748.941
2015-2870 2999
Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC RU 2016
Art. 7a Licenza estera 1 Il titolare di una licenza estera può chiedere all’organo designato dall’UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli non commerciali occasionali con alianti da pendio con o senza passeggero. 2 Il titolare di una licenza estera per l’esercizio a fini commerciali nel proprio Stato di rilascio può chiedere all’organo designato dall’UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli d’istruzione e di voli biposto commerciali in Svizzera, a condizione che siano ammessi dai seguenti accordi: a. Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola- zione delle persone (ALC), allegato 3; b. Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), allegato K. 3 I prestatori di servizi con licenza per lo svolgimento di un’attività commerciale in uno Stato contraente secondo l’ALC o la Convenzione AELS (istruzione o voli commerciali con alianti da pendio con passeggero) si annunciano presso l’autorità competente secondo la legge federale del 14 dicembre 20124 sull’obbligo di dichia- razione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.
Art. 7b Obbligo di recare con sé la licenza Durante i voli con alianti da pendio i titolari devono recare con sé la licenza.
Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 2 1 L’utilizzazione degli alianti da pendio è proibita negli aerodromi senza zona di controllo (CTR) e negli aerodromi con CTR inattiva al di sotto di 2000 piedi sopra il punto di riferimento di aerodromo: c. ad una distanza inferiore a 2,5 km dal punto di riferimento di aerodromo di un eliporto. 2 La direzione dell’aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra. Le autorizzazioni sono rilasciate: a. negli aerodromi con servizi della sicurezza aerea: dall’organo di controllo della circolazione aerea, d’intesa con la direzione dell’aerodromo; b. nei restanti aerodromi: dalla direzione dell’aerodromo.
2 RS 0.142.112.681 3 RS 0.632.31 4 RS 935.01
3000
Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC RU 2016
Art. 10 cpv. 1bis 1bis La responsabilità civile verso i passeggeri dev’essere garantita dall’esercente di un aliante da pendio biposto con un’assicurazione responsabilità civile. Per i voli commerciali la copertura assicurativa è di almeno 5 milioni di franchi e per i restanti voli di 1 milione di franchi.
Art. 16 Restrizioni per palloni liberi senza occupanti
1 È proibito far salire palloni liberi:
a. se sono riempiti con gas infiammabile; b. se hanno un carico utile totale superiore a 2 kg; c. se hanno una capacità totale superiore a 30 m3; 2 Ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare si applicano inoltre le seguenti restrizioni: a. la capacità di un pallone non deve essere superiore a 1 m3; b. è proibito far salire palloni con fiamma libera (lanterne volanti) o con carico utile appeso; sono fatti salvi i cartoncini di risposta a un concorso di formato non superiore ad A5 appesi a palloncini; c. è proibito far salire più di 300 palloni contemporanemente; d. i palloni non possono essere legati l’uno all’altro.
Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. b 1 Chi utilizza un aeromodello fino a 30 kg di peso deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l’aeromobile e assicurarne la guida in qualsiasi momento.
2 È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:
b. nelle CTR attive, ad un’altezza superiore a 150 m sopra il suolo;
Art. 18 cpv. 1
1 Possono autorizzare eccezioni:
a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 capoverso 2 e 17 capo- verso 2 lettere a e b:
1. in un aerodromo con servizi della sicurezza aerea: l’organo di controllo
della circolazione aerea, d’intesa con la direzione dell’aerodromo,
2. negli altri casi: la direzione dell’aerodromo;
b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 capoverso 1 e 17 capo- versi 1 e 2 lettera c: l’UFAC.
3001
Categorie speciali di aeromobili. O del DATEC RU 2016
Titolo prima dell’art. 20a Sezione 7a.: Ammissione del tipo di aeromodelli
Art. 20a Ammissione del tipo di aeromodelli
1 Per gli aeromodelli può essere richiesto all’UFAC un certificato di tipo.
2 La procedura di ammissione e le esigenze di navigabilità si basano per analogia sugli articoli 9 capoversi 1 e 2 e 10 dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre
19955 concernente la navigabilità degli aeromobili.
Titolo prima dell’art. 20b Sezione 7b.: Disposizione penale
Art. 20b Ex art. 20a
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
10 agosto 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
5 RS 748.215.1
3002