AS 2016 3071
AS 2016 3071
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 24 agosto 2016
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I Gli allegati 2 e 3 dell’ordinanza dell’UFAG del 13 marzo 2015 1 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2016.
24 agosto 2016 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.202.1
2016-2005 3071
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2016
Allegato 2 (art. 3)
Misure a carattere temporaneo volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi che potrebbero rivelarsi particolarmente pericolosi e non figurano nell’allegato 1 né nell’allegato 2 OPV
Sezione 7 par. III, IIIa e IV
III Importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi Le piante specificate originarie di Paesi terzi possono essere importate in Svizzera soltanto se soddisfano le esigenze particolari relative all’importazione di cui all’appendice I della presente sezione.
IIIa Importazione di piante specificate originarie dell’UE Le piante specificate originarie di Paesi membri dell’UE possono essere importate in Svizzera soltanto se soddisfano le esigenze specifiche relative al trasferimento all’interno dell’UE secondo la decisione di esecuzione 2012/756/UE2 e sono scortate da un passaporto fitosanitario UE conformemente alla direttiva 92/105/CEE3.
IV Messa in commercio di piante specificate Le piante specificate possono essere messe in commercio soltanto se soddisfano le esigenze particolari di cui all’appendice II della presente sezione.
2 Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Gotoo, GU L 335 del 7.12.2012, pag. 49 (non più in vigore nell’UE). 3 Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vege- tali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzio- ne, GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/17/CE, GU L 57 del 3.3.2005, pag. 23.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2016
Appendice II della sezione 7 Appendice II della sezione 7 Esigenze relative alla messa in commercio di piante specificate 1. Le piante specificate coltivate in Svizzera, per almeno parte del loro ciclo di vita, possono essere messe in commercio in Svizzera soltanto se sono scorta- te da un passaporto fitosanitario svizzero rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV e se soddisfano le esigenze di cui al numero 2 ed even- tualmente al numero 3.
2. Le piante specificate devono soddisfare una delle seguenti esigenze:
a. sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in una zona riconosciu- ta indenne dall’organismo specificato dal SFF conformemente alla norma ISPM numero 4; b. sono state coltivate in un luogo o in un sito di produzione riconosciuto indenne dall’organismo specificato dal SFF conformemente alla norma ISPM numero 10, segnatamente: i) sono state coltivate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall’ambiente esterno che esclude efficacemente la pe- netrazione dell’organismo specificato, ii) sono state oggetto di controlli ufficiali due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento e sono risultate indenni dall’organismo specificato, e iii) il luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di almeno 500 m dove sono stati svolti controlli ufficiali due volte nel periodo più idoneo per la constatazione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento e dove tutte le piante che nel corso dei controlli hanno mostrato sintomi di infestazione, come pure tutte le piante specificate adiacenti entro un raggio di 5 m, sono state immedia- tamente distrutte; c. sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne dall’organismo specificato dal SFF conformemente alla norma ISPM numero 10, segnatamente: i) il luogo di produzione è circondato da una zona con un raggio di
500 m, in seguito «zona circostante»; sia il luogo di produzione sia
la zona circostante sono stati sottoposti a controlli ufficiali, cam- pionamenti e analisi due volte nel periodo più idoneo per la con- statazione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo ve- getativo completo prima del trasferimento, in occasione dei quali non è stata rilevata la presenza dell’organismo specificato, e ii) nella zona avente un raggio di 4000 m che circonda la zona circo- stante, nella quale sono stati effettuati controlli ufficiali, campio- namenti e analisi due volte nel periodo più idoneo per la constata- zione di sintomi di un’infestazione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima del trasferimento, sono state adottate
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misure di eradicazione in tutti i casi in cui l’organismo specificato è stato riscontrato nelle piante specificate; tali misure hanno com- portato la distruzione immediata delle piante specificate infestate e di tutte le piante specificate adiacenti entro un raggio di 5 m.
3. Laddove sono soddisfatte le esigenze di cui al numero 2 lettera b o c, le
piante specificate devono altresì adempiere una delle esigenze seguenti: a. provengono in linea diretta da piante madri coltivate in condizioni con- formi al numero 2 lettera a o b; b. provengono in linea diretta da piante madri preventivamente sottoposte ad analisi individuali e ritenute esenti dall’organismo specificato; c. sono state oggetto di un programma di campionamento in grado di con- fermare con un’affidabilità del 99 per cento che il livello di presenza dell’organismo specificato nelle piante specificate è inferiore allo 0,1 per cento.
4. Le piante specificate originarie dell’UE possono essere messe in commercio
in Svizzera soltanto se sono scortate da un passaporto fitosanitario UE con- formemente al paragrafo IIIa oppure, in situazioni di cui all’articolo 36 ca- poverso 1 lettera a o b OPV, da un passaporto fitosanitario svizzero sostitu- tivo ai sensi di detto articolo.
5. Le piante specificate originarie di Stati terzi conformemente all’appendice I
possono essere messe in commercio in Svizzera soltanto se scortate da un passaporto fitosanitario UE di cui al paragrafo IIIa o da un passaporto fito- sanitario svizzero di cui al numero 1 della presente appendice.
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Allegato 3 (art. 4)
Misure particolari a carattere temporaneo in caso di rischio fitosanitario elevato
Sezione 4 par. VII cpv. 1, VIIa, XV cpv. 3 frase introduttiva, 3 bis e 4bis, XVI cpv. 2 frase introduttiva, 3 frase introduttiva e 5
VII Trasferimento di piante specificate e importazione dall’UE 1 Le presenti disposizioni si applicano alle piante specificate che non sono state coltivate per il loro intero ciclo di vita in vitro; è vietato il trasferimento all’esterno delle zone delimitate di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi del paragrafo IV.
VIIa Trasferimento di piante specificate che sono state coltivate in vitro 1 Le piante specificate che sono state coltivate per il loro intero ciclo di vita in vitro e per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata stabilita ai sensi del paragrafo IV possono essere trasferite all’esterno della zona delimitata soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 2-5. 2 Le piante specificate di cui al capoverso 1 sono state coltivate da un’azienda e in un sito in cui sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a. l’azienda è omologata conformemente all’articolo 30 OPV e il sito è notifi- cato al SFF ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 lettera b OPV; b. il sito è riconosciuto dal SFF come sito indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità delle pertinenti norme internazionali per le mi- sure fitosanitarie; c. il sito è dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo spe- cificato da parte dei suoi vettori; d. il sito è oggetto annualmente di almeno due controlli ufficiali effettuati in periodi idonei; e. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscon- trati nel sito né sintomi dell’organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato. 3 Le piante specificate di cui al capoverso 1 sono state coltivate in un contenitore trasparente in condizioni sterili e soddisfano una delle seguenti condizioni:
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a. sono state ottenute da semi; b. sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascor- so tutta la vita in una zona indenne dall’organismo specificato e sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l’assenza di tale organismo; c. sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno trascor- so tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2 e sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l’assenza dell’organismo specificato. 4 Le piante specificate di cui al capoverso 1 sono trasportate in contenitori trasparen- ti in condizioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell’organismo specificato tramite i suoi vettori. 5 Le piante sono scortate da un passaporto fitosanitario rilasciato conformemente all’articolo 34 OPV.
XV Importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi in cui l’organismo speci- ficato è notoriamente presente 3 Se le piante specificate non sono state coltivate per il loro intero ciclo di vita in vitro e sono originarie di una zona in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementa- re» le seguenti indicazioni: 3bis Se le piante specificate sono state coltivate per il loro intero ciclo di vita in vitro e sono originarie di una zona in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» le seguenti indicazioni: a. le piante specificate sono state coltivate in uno o più siti che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 4bis; b. l’organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Paese terzo interes- sato ha comunicato per scritto all’UFAG o alla Commissione europea l’elenco dei suddetti siti in cui è indicata anche la loro ubicazione all’interno del Paese; c. le piante specificate sono state trasportate in contenitori trasparenti in condi- zioni sterili, escludendo così la possibilità di infezione dell’organismo speci- ficato tramite i suoi vettori; d. le piante specificate soddisfano una delle condizioni seguenti:
1. sono state ottenute da semi,
2. sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno
trascorso tutta la vita in una zona indenne dall’organismo specificato e che sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l’assenza di tale organismo,
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3. sono state riprodotte, in condizioni sterili, da piante madri che hanno
trascorso tutta la vita in un sito che soddisfa le condizioni di cui al ca- poverso 4 e sono state sottoposte ad analisi che hanno dimostrato l’assenza dell’organismo specificato. Il certificato fitosanitario di cui al capoverso 1 lettera a deve indicare nella rubrica «Luogo d’origine» il sito di cui alla lettera a del presente capoverso. 4bis Il sito di cui al capoverso 3bis lettera a deve soddisfare tutte le condizioni se- guenti: a. essere riconosciuto dall’autorità nazionale per la protezione dei vegetali co- me indenne dall’organismo specificato e dai suoi vettori in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b. essere dotato di protezione fisica contro l’introduzione dell’organismo speci- ficato da parte dei suoi vettori; c. essere oggetto annualmente di almeno due controlli ufficiali effettuati in pe- riodi idonei; d. per tutto il periodo di crescita delle piante specificate non sono stati riscon- trati nel sito né sintomi dell’organismo specificato né suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, le analisi effettuate hanno confermato l’assenza dell’organismo specificato.
XVI Controlli ufficiali al momento dell’importazione 2 Nel caso di piante specificate originarie di un Paese terzo in cui l’organismo speci- ficato non è presente o di una zona di cui al paragrafo XV capoverso 2, il servizio ufficiale competente svolge le seguenti verifiche: 3 Nel caso di piante specificate originarie di una zona in cui l’organismo specificato è notoriamente presente, il servizio ufficiale competente svolge le seguenti verifiche: 5 Il capoverso 4 non si applica alle piante specificate che non sono state coltivate per l’intero ciclo di vita in vitro e sono state trasportate in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
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Appendice I della sezione 4 Appendice I della sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie fastidiosa dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa) Nerium oleander L.
Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie multiplex dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa subsp. multiplex) Acer pseudoplatanus L Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome villosa (Poiret) Link Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Polygala myrtifolia L. Prunus cerasifera Ehrh. Quercus suber L. Rosa x floribunda
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Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L.
Elenco delle piante notoriamente sensibili alla sottospecie pauca dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa subsp. pauca) Acacia saligna (Labill.) Wendl. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Cistus creticus L. Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Nerium oleander L. Olea europaea L. Phillyrea latifolia L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium (L.) L. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Rhamnus alaternus L. Rosmarinus officinalis L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.
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Elenco delle piante notoriamente sensibili a più sottospecie dell’organismo specificato («piante ospiti» di Xylella fastidiosa) Coffea
Appendice II della sezione 4 Appendice II della sezione 4 Elenco delle piante notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell’organismo specificato («piante specificate») Acacia longifolia (Andrews) Willd. Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl. Acer Aesculus Agrostis gigantea Roth Albizia julibrissin Durazz. Alnus rhombifolia Nutt. Alternanthera tenella Colla Amaranthus blitoides S. Watson Ambrosia acanthicarpa Hook. Ambrosia Ampelopsis arborea (L.) Koehne Ampelopsis cordata Michx. Artemisia arborescens L. Artemisia douglasiana Hook. Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson Asparagus acutifolius L. Avena fatua L. Baccharis halimifolia L. Baccharis pilularis DC. Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Bidens pilosa L. Brachiaria decumbens (Stapf) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. Brassica Bromus diandrus Roth Callicarpa americana L.
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Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Carex Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch Cassia tora (L.) Roxb. Catharanthus Celastrus orbiculata Thunb. Celtis occidentalis L. Cenchrus echinatus L. Cercis canadensis L. Cercis occidentalis Torr. Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene Chenopodium quinoa Willd. Chionanthus Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura Cistus creticus L. Citrus Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash Coffea Commelina benghalensis L. Conium maculatum L. Convolvulus arvensis L. Conyza canadensis (L.) Cronquist Cornus florida L. Coronilla valentina L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cyperus eragrostis Lam. Cyperus esculentus L. Cytisus racemosus Broom Cytisus scoparius (L.) Link Datura wrightii Regel Digitaria horizontalis Willd. Digitaria insularis (L.) Ekman Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
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Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Dodonaea viscosa Jacq. Duranta erecta L. Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Encelia farinosa A. Gray ex Torr. Eriochloa contracta Hitchc. Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalyptus globulus Labill. Eugenia myrtifolia Sims Euphorbia hirta L. Euphorbia terracina L. Fagopyrum esculentum Moench Fagus crenata Blume Ficus carica L. Fragaria vesca L. Fraxinus americana L. Fraxinus dipetala Hook. & Arn. Fraxinus latifolia Benth. Fraxinus pennsylvanica Marshall Fuchsia magellanica Lam. Genista ephedroides DC. Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson Geranium dissectum L. Ginkgo biloba L. Gleditsia triacanthos L. Grevillea juniperina L. Hebe Hedera helix L. Helianthus annuus L. Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker
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Hibiscus syriacus L. Hordeum murinum L. Hydrangea paniculata Siebold Ilex vomitoria Sol. ex Aiton Ipomoea purpurea (L.) Roth Iva annua L. Jacaranda mimosifolia D. Don Juglans Juniperus ashei J. Buchholz Koelreuteria bipinnata Franch. Lactuca serriola L. Lagerstroemia indica L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula dentata L. Lavandula stoechas L. Ligustrum lucidum L. Lippia nodiflora (L.) Greene Liquidambar styraciflua L. Liriodendron tulipifera L. Lolium perenne L. Lonicera japonica (L.) Thunb. Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner Lupinus villosus Willd. Magnolia grandiflora L. Malva Marrubium vulgare L. Medicago polymorpha L. Medicago sativa L. Melilotus Melissa officinalis L. Metrosideros excelsa Sol. ex Gaer Modiola caroliniana (L.) G. Don
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Montia linearis (Hook.) Greene Morus Myoporum insulare R. Br. Myrtus communis L. Nandina domestica Murray Neptunia lutea (Leavenw.) Benth. Nerium oleander L. Nicotiana glauca Graham Olea europaea L. Origanum majorana L. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch Paspalum dilatatum Poir. Pelargonium graveolens L’Hér Persea americana Mill. Phoenix reclinata Jacq. Phoenix roebelenii O’Brien Pinus taeda L. Pistacia vera L. Plantago lanceolata L. Platanus Pluchea odorata (L.) Cass. Poa annua L. Polygala x grandiflora nana Polygala myrtifolia L. Polygonum arenastrum Boreau Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre Polygonum persicaria Gray Populus fremontii S. Watson Portulaca Prunus Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai Quercus Ranunculus repens L. Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.
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Rhamnus alaternus L. Rhus Rosa californica Cham. & Schltdl. Rosa x floribunda Rosmarinus officinalis L. Rubus Rumex crispus L. Salix Salsola tragus L. Salvia apiana Jeps. Salvia mellifera Greene Sambucus Sapindus saponaria L. Schinus molle L. Senecio vulgaris L. Setaria magna Griseb. Silybum marianum (L.) Gaertn. Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. Sisymbrium irio L. Solanum americanum Mill. Solanum elaeagnifolium Cav. Solanum lycopersicum L. Solanum melongena L. Solidago fistulosa Mill. Solidago virgaurea L. Sonchus Sorghum Spartium junceum L. Spermacoce latifolia Aubl. Stellaria media (L.) Vill. Tillandsia usneoides (L.) L. Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene Trifolium repens L. Ulmus
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Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt. Urtica dioica L. Urtica urens L. Vaccinium Verbena litoralis Kunth Veronica Vicia faba L. Vicia sativa L. Vinca Vitis Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L. Xanthium spinosum L. Xanthium strumarium L.
Sezione 6 Sezione 6 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
I Oggetto La presente sezione stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari del Brasile, del Sudafrica e dell’Uruguay per impedire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa.
II Definizioni Ai fini della presente sezione si intende per: a. Phyllosticta citricarpa: l’organismo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, anche denominato Guignardia citricarpa Kiely a norma dell’OPV; b. frutti specificati: frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari del Brasile, del Sudafrica o dell’Uruguay.
III Importazione di frutti specificati diversi dai frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo
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1 In deroga all’allegato 4 parte A sezione I punto 16.4 lettere c e d OPV, i frutti specificati originari del Brasile, del Sudafrica o dell’Uruguay possono essere impor- tati soltanto conformemente ai paragrafi IV-VII della presente sezione; fanno ecce- zione i frutti destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.
2 Il capoverso 1 del presente paragrafo si applica fermo restando le esigenze
dell’allegato 4 parte A sezione I numeri 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 OPV.
IV Importazione di frutti specificati originari del Brasile I frutti specificati originari del Brasile possono essere importati soltanto se scortati dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV che indichi ufficialmente nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che nessun sintomo della presenza di Phyllosticta citricarpa è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
V Importazione di frutti specificati originari del Sudafrica e dell’Uruguay I frutti specificati originari del Sudafrica e dell’Uruguay devono essere scortati dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV che includa nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi: a. una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un’area di produzione sottoposta a trattamenti contro la Phyllosticta citricarpa ese- guiti al momento opportuno, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo; b. una dichiarazione attestante che è stato effettuato un adeguato controllo uffi- ciale nell’area di produzione durante il periodo di crescita e che nessun sin- tomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nel frutto specificato dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo; c. una dichiarazione attestante che è stato prelevato un campione, fra il mo- mento dell’arrivo e quello dell’imballaggio nell’impianto di imballaggio, di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, seleziona- to per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citri- carpa, e che tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni da tale organismo nocivo; d. nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», oltre alle dichiarazioni di cui alle lettere a, b e c: la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per la rilevazione di un’infezione la- tente ed è risultato indenne da Phyllosticta citricarpa.
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VI Esigenze relative alle ispezioni dei frutti specificati originari del Sudafrica e dell’Uruguay 1 I frutti specificati originari del Sudafrica e dell’Uruguay sono sottoposti a esame visivo al punto d’entrata dell’UE dall’organismo nazionale per la protezione dei vegetali dello Stato membro in questione o eventualmente dal SFF conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OPV. Tali ispezioni vengono effettuate su campioni di almeno 200 frutti di ciascuna specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a ogni eventuale sintomo di Phyllosticta citricar- pa. 2 Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni di cui al capoverso 1, la presenza dell’organismo nocivo deve essere confermata o esclusa da prove effettuate sui frutti che manifestano sintomi di infezione. 3 Se la presenza di Phyllosticta citricarpa è confermata, il lotto da cui è stato prele- vato il campione è sottoposto al rifiuto di ingresso, a prescindere dal fatto che l’ispezione abbia avuto luogo in Svizzera o nell’UE.
VII Esigenze relative alla rintracciabilità Ai fini della rintracciabilità, i frutti specificati possono essere importati soltanto se soddisfano le seguenti condizioni: a. l’area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipi al trattamento dei frutti specificati sono stati uffi- cialmente registrati a tal fine; b. per tutta la durata dei loro trasferimenti, dall’area di produzione al punto d’entrata nell’UE o eventualmente in Svizzera, i frutti specificati sono stati scortati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell’organismo naziona- le per la protezione dei vegetali; c. nel caso dei frutti specificati originari del Sudafrica e dell’Uruguay, oltre ai punti a e b, vengono conservate informazioni dettagliate sui trattamenti che hanno preceduto e seguito il raccolto.
VIII Importazione e trasferimento di frutti specificati destinati esclusivamente alla tra- sformazione industriale in succo 1 In deroga all’allegato 4 parte A sezione I numero 16.4 lettera d OPV, i frutti speci- ficati destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo possono essere importati e trasferiti all’interno della Svizzera o dell’UE soltanto conforme- mente ai paragrafi IX-XVII della presente sezione.
2 Il capoverso 1 del presente paragrafo si applica fermo restando le esigenze
dell’allegato 4 parte A sezione I numeri 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 OPV.
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IX Certificati fitosanitari 1 I frutti specificati sono scortati dal certificato fitosanitario, di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV, che include nella rubrica «Dichiarazione supplementare» i seguenti elementi: a. una dichiarazione attestante che i frutti specificati sono originari di un’area di produzione sottoposta a idonei trattamenti contro Phyllosticta citricarpa eseguiti al momento opportuno; b. una dichiarazione attestante che è stato effettuato un adeguato esame visivo ufficiale al momento dell’imballaggio e che nessun sintomo di Phyllosticta citricarpa è stato individuato nei frutti specificati raccolti nell’area di produ- zione durante tale ispezione; c. la menzione «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione industriale in succo». 2 Il certificato fitosanitario riporta i numeri di identificazione dei contenitori e i numeri unici delle etichette sugli imballaggi individuali di cui al paragrafo XVII.
X Esigenze relative alla rintracciabilità e al trasferimento dei frutti specificati all’interno del Paese di origine Ai fini della rintracciabilità, i frutti specificati possono essere importati soltanto se provengono da un luogo di produzione ufficialmente registrato e se vi è una registra- zione ufficiale del trasferimento di tali frutti dal luogo di produzione al punto di esportazione verso la Svizzera o l’UE. Il codice dell’unità di produzione registrata deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all’articolo 11 e all’allegato 7 OPV nella rubrica «Dichiarazione supplementare».
XI Punti d’entrata dei frutti specificati 1 I frutti specificati che giungono in Svizzera per via diversa da quella aerea sono importati attraverso punti d’entrata nell’UE concordati con il Paese membro in cui si trovano tali punti d’entrata. 2 Il SFF comunica con sufficiente anticipo alla Commissione e ai Paesi terzi interes- sati i punti d’entrata designati, unitamente al nome e all’indirizzo del servizio uffi- ciale di ogni punto d’entrata.
XII Ispezioni ai punti d’entrata dei frutti specificati 1 I frutti specificati sono sottoposti a esame visivo da parte del servizio ufficiale competente del punto d’entrata nell’UE.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell’UFAG RU 2016
2 Qualora vengano individuati sintomi di Phyllosticta citricarpa durante le ispezioni nel punto d’entrata nell’UE, la presenza di tale organismo nocivo deve essere con- fermata o esclusa da prove. Se la presenza dell’organismo nocivo è confermata, il servizio ufficiale competente del punto d’entrata rifiuta l’importazione del lotto da cui è stato prelevato il campione.
XIII Esigenze relative agli importatori 1 Gli importatori dei frutti specificati comunicano i dettagli di ogni contenitore prima dell’arrivo al punto d’entrata al SFF ed eventualmente al servizio ufficiale compe- tente del Paese membro nel quale si trova il punto d’entrata. Tale comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: a. il volume dei frutti specificati; b. il numero di identificazione del contenitore; c. la data prevista d’importazione e il punto d’entrata previsto; d. i nomi, gli indirizzi e la sede delle aziende di cui al paragrafo XV. 2 Gli importatori comunicano ai servizi ufficiali competenti di cui al capoverso 1 qualsiasi modifica apportata alle informazioni elencate in tale capoverso non appena ne vengono a conoscenza e, in ogni caso, prima dell’arrivo della partita al punto d’entrata.
XIV Trasferimento dei frutti specificati dopo l’importazione 1 I frutti specificati non possono essere trasferiti in un luogo diverso dal quello di destinazione in Svizzera, salvo nel caso in cui i servizi ufficiali competenti accon- sentano a tale trasferimento. 2 Dopo l’esecuzione delle ispezioni di cui al paragrafo XII, i frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui al paragrafo XV o in un deposito di cui al paragrafo XVI. Qualsiasi trasferimento dei frutti specificati è effettuato sotto il controllo del servizio ufficiale competente del punto d’entrata nell’UE e del SFF.
XV Esigenze relative alla trasformazione dei frutti specificati 1 I frutti specificati sono trasformati in succo esclusivamente in aziende situate a nord delle Alpi. Le aziende devono essere ufficialmente registrate e riconosciute a tal fine dal SFF. 2 I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti esclusiva- mente in Svizzera a nord delle Alpi.
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3 I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante interramento profondo o utilizzati secondo un metodo approvato dal SFF e sotto il suo controllo, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa. 4 Il trasformatore tiene un registro dei frutti specificati lavorati e lo mette a disposi- zione del SFF. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati importati, i volumi dei rifiuti e sottoprodotti utilizzati o distrutti e informazioni dettagliate in merito al loro uso o alla loro distruzione.
XVI Esigenze relative allo stoccaggio dei frutti specificati 1 Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono imma- gazzinati in uno stabilimento riconosciuto e registrato a tal fine: a. dal servizio ufficiale competente dello Stato membro interessato se lo stabi- limento è situato nell’UE; b. dal SFF se lo stabilimento è situato in Svizzera.
2 I lotti di frutti specificati devono rimanere identificabili separatamente.
3 I frutti specificati vanno stoccati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione di Phyllosticta citricarpa.
XVII Esigenze relative ai contenitori, agli imballaggi e all’etichettatura al momento dell’importazione I frutti specificati possono essere importati in Svizzera soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. sono inseriti in singoli imballaggi in un contenitore; b. su ciascun contenitore e singolo imballaggio di cui alla lettera a è apposta un’etichetta recante le seguenti informazioni:
1. un numero univoco su ogni singolo imballaggio,
2. il peso netto dichiarato della frutta,
3. la menzione: «frutta destinata esclusivamente alla trasformazione indu-
striale in succo».
XVIII Resoconto e notifiche 1 Entro il 31 dicembre di ogni anno, il SFF stila un rapporto contenente informazioni sui quantitativi di frutti specificati importati a norma della presente sezione durante la stagione di importazione precedente, sul volume di frutta trasformata, sul volume di rifiuti e sottoprodotti distrutti nonché informazioni in merito al loro uso o alla loro distruzione. Ne trasmette una copia alla Commissione europea.
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2 Il SFF notifica immediatamente al Paese terzo interessato i casi confermati di
presenza di Phyllosticta citricarpa e parallelamente ne informa la Commissione europea.