AS 2016 3179
Ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale
Ordinanza sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT)
del 7 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 55 e 57c capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione ordina:
Art. 1 Obbligo di coordinamento e cooperazione
1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e la Segreteria di Stato
dell’economia (SECO), nonché le altre unità amministrative aventi compiti federali di rilevanza territoriale s’informano reciprocamente su tali compiti e li armonizzano fra loro sul piano temporale, contenutistico e territoriale. Perseguono in tal modo uno sviluppo territoriale coerente.
2 Essi prendono di comune accordo le misure necessarie per adempiere i compiti e
riconoscere tempestivamente i conflitti di obiettivi, per analizzare e ponderare reciprocamente gli interessi. A tale scopo sfruttano le sinergie. 3 Per valutare progetti concreti, essi si avvalgono della procedura decisionale esi- stente. 4 Le misure, i programmi e le iniziative trasversali dal punto di vista tematico sono stabiliti congiuntamente dalle direzioni delle unità amministrative aventi compiti di rilevanza territoriale.
Art. 2 Consiglio per l’assetto del territorio: organizzazione 1 Il Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) è una commissione extraparla- mentare permanente.
2 I suoi membri sono nominati dal Consiglio federale.
RS 709.17 1 RS 172.010
2016-0803 3179
Coordinamento e cooperazione relativi ai compiti della Confederazione RU 2016 di rilevanza territoriale. O
3 Le direzioni dell’ARE e della SECO sono rappresentate nella commissione a titolo consultivo. Se necessario, possono essere rappresentate, parimenti a titolo consul- tivo, direzioni di altre unità amministrative aventi compiti d’incidenza territoriale.
4 L’ARE e la SECO gestiscono la segreteria tecnica del COTER.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli in una decisione istitutiva.
Art. 3 Consiglio per l’assetto del territorio: compiti
1 Il COTER offre la sua consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione
federale su questioni fondamentali di rilevanza territoriale e persegue uno sviluppo territoriale coerente. 2 Esso si occupa del riconoscimento precoce delle sfide territoriali e presenta al Consiglio federale e alle unità amministrative proposte su come sviluppare ulte- riormente, in modo coerente, le politiche di rilevanza territoriale. 3 Esso può sottoporre richieste alle unità amministrative e ai competenti dipartimenti aventi compiti di rilevanza territoriale. 4 Sottopone al Consiglio federale, nel corso di ogni legislatura, un rapporto sulle sfide dello sviluppo territoriale in Svizzera. 5 Promuove lo scambio di conoscenze tra l’Amministrazione e gli ambienti scienti- fici.
Art. 4 Conferenza sull’assetto del territorio: funzione e organizzazione 1 La Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio (CAT) è la piatta- forma di coordinamento e cooperazione per i compiti della Confederazione di rilevanza territoriale.
2 Nella CAT sono rappresentate tutte le unità amministrative aventi compiti di
rilevanza territoriale.
3 Queste unità amministrative nominano loro stesse i propri rappresentanti.
4 L’ARE e la SECO dirigono congiuntamente la CAT e gestiscono la segreteria
tecnica.
5 Per questioni specifiche, la CAT può istituire dei comitati.
6 La CAT e i comitati disciplinano in regolamenti interni i dettagli concernenti
l’organizzazione, gli obiettivi e i compiti.
Art. 5 Conferenza sull’assetto del territorio: compiti La CAT ha i seguenti compiti: a. assicura il coordinamento e la cooperazione per i compiti di rilevanza terri- toriale, nonché la discussione su questioni fondamentali di rilevanza terri- toriale;
Coordinamento e cooperazione relativi ai compiti della Confederazione RU 2016 di rilevanza territoriale. O
b. assicura che le informazioni sui compiti di rilevanza territoriale giungano tempestivamente a tutte le unità amministrative interessate; c. sostiene le unità amministrative competenti nel coordinamento e nella coo- perazione relativi ai compiti di rilevanza territoriale.
Art. 6 Valutazione e rapporto 1 L’ARE e la SECO verificano, in collaborazione con la CAT, le misure e gli sforzi nel settore del coordinamento e della cooperazione per i compiti di rilevanza terri- toriale. 2 In collaborazione con la CAT, essi riferiscono periodicamente al Consiglio fede- rale, a destinazione delle Camere federali, sui risultati di tale verifica.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 22 ottobre 19972 concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.
7 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RU 1997 2395, 1999 704, 2000 2624
Coordinamento e cooperazione relativi ai compiti della Confederazione RU 2016 di rilevanza territoriale. O