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AS 2016 3227

Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

Ordinanza sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF

Modifica del 7 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 20141 sulle finanze e sulla contabilità nel settore dei PF è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 2a Liberalità vincolate a condizioni Se la destinazione di una liberalità (eredità, legato o donazione) vincolata a condi- zioni non può più essere realizzata, il servizio competente per l’amministrazione dei mezzi decide sul loro impiego.

II L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

7 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 414.123

2016-0554 3227

Finanze e contabilità nel settore dei PF. O RU 2016

Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 e 16 cpv. 5)

Specifiche IPSAS riguardanti il consolidamento dei conti annuali nel settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca N. IPSAS Specifiche

35, 36, 37, 38 1. Le partecipazioni a persone giuridiche sono integrate e pubbli- cate nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consi- glio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da un totale di bilancio di 5,0 milioni di franchi (per le unità controllate: IPSAS 35) o da una quota di capitale proprio di 2,0 milioni di franchi (per unità sulle quali è esercitata un’influenza importan- te: IPSAS 36; per unità controllate congiuntamente: IPSAS 37). Per le persone giuridiche che non soddisfano i criteri menzio- nati, il numero complessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell’allegato.

2. Le partecipazioni a società semplici sono integrate e pubblicate

nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca a partire da una cifra d’affari annua di 0,5 milioni di franchi o da un totale di bilancio di 5 milioni di franchi. Per le altre società semplici, ad eccezio- ne delle società semplici che eseguono mandati di ricerca con- giunti (cooperazioni nell’ambito della ricerca), il numero com- plessivo e il totale delle somme di bilancio sono da indicare nell’allegato.

3. Le partecipazioni che superano i valori soglia di cui ai numeri 1

e 2 per due anni consecutivi devono essere integrate e pubblica- te l’anno successivo nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca.

4. Le partecipazioni che sono state integrate e pubblicate almeno

una volta nei conti annuali consolidati del settore dei PF, del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca devono conti- nuare a essere integrate e pubblicate nei conti annuali anche nel caso in cui siano inferiori a tali valori soglia.

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