AS 2016 3275
AS 2016 3275
Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)
Modifica del 23 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:
1 Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a poste- riori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui allʼallegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante am- monta a 2,79 centesimi.
Abrogato
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
1 RS 641.811
2016-0507 3275
O sul traffico pesante RU 2016
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 14)
Categorie di tassa
I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dellʼUE nonché i titoli dei regolamenti UNECE e i loro complementi sono elencati nell’allegato 2 OETV 2. I regolamenti UNECE possono essere consultati e ottenuti presso lʼufficio indicato all’articolo 3a capoverso 2 OETV.
1 Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)
1.1 Categoria di tassa 1
– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Norma A (OEA 23 dall’1.10.1993) con i seguenti valori limite: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh particolato ≤ 0,15 / particolato – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.
2 RS 741.41 3 Ordinanza del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425)
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1.2 Categoria di tassa 2
– EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 2005/55/CE nella versione originale – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06
1.3 Categoria di tassa 3
– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07 La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane clas- sificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.
2 Autoveicoli leggeri (peso totale 3,5 t)
2.1 Categoria di tassa 1
– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
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– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.
2.2 Categoria di tassa 2
– EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della di- rettiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione originale – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga
2.3 Categoria di tassa 3
– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2
O sul traffico pesante RU 2016
– Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06 La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane clas- sificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.