Lexipedia

AS 2016 3275

AS 2016 3275

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 23 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:

1 Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a poste- riori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui allʼallegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante am- monta a 2,79 centesimi.

Abrogato

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

1 RS 641.811

2016-0507 3275

O sul traffico pesante RU 2016

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

O sul traffico pesante RU 2016

Allegato 1 (art. 14)

Categorie di tassa

I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dellʼUE nonché i titoli dei regolamenti UNECE e i loro complementi sono elencati nell’allegato 2 OETV 2. I regolamenti UNECE possono essere consultati e ottenuti presso lʼufficio indicato all’articolo 3a capoverso 2 OETV.

1 Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)

1.1 Categoria di tassa 1

– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Norma A (OEA 23 dall’1.10.1993) con i seguenti valori limite: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh particolato ≤ 0,15 / particolato – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas) – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

2 RS 741.41 3 Ordinanza del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425)

O sul traffico pesante RU 2016

1.2 Categoria di tassa 2

– EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 2005/55/CE nella versione originale – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06

1.3 Categoria di tassa 3

– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07 La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane clas- sificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.

2 Autoveicoli leggeri (peso totale  3,5 t)

2.1 Categoria di tassa 1

– EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti – EURO II / EURO 2 – EURO III / EURO 3 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE

O sul traffico pesante RU 2016

– Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

2.2 Categoria di tassa 2

– EURO IV / EURO 4 – EURO V / EURO 5 Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B – Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della di- rettiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti – Direttiva 2005/55/CE nella versione originale – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga

2.3 Categoria di tassa 3

– EURO VI / EURO 6 o successivi Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito: – Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2

O sul traffico pesante RU 2016

– Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011 – Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07 – Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06 La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane clas- sificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.

AS 2016 3275 | Lexipedia | Lexipedia