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AS 2016 3329

Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)

Modifica del 16 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva 1 La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:

Art. 10 lett. a Abrogata

Art. 12 Contingente doganale

1 Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.

2 La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata.

Art. 13 e 14 Abrogati

1 RS 916.121.10

2016-1140 3329

Importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura. O RU 2016

Art. 18a cpv. 2

2 Ilcontingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti

seguenti:

Parte del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

20 000 piante 6 febbraio–31 dicembre

20 000 piante 6 marzo–31 dicembre

10 000 piante 6 novembre–31 dicembre

10 000 piante 4 dicembre–31 dicembre

Art. 19 UFAG L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modi- fiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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