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AS 2016 3401

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del 16 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza BDTA del 26 ottobre 20111 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 1

2 Essa si applica per l’esecuzione:

a. della legislazione sulle epizoozie per quanto riguarda:

1. gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché

i bufali e i bisonti, ad eccezione degli animali di queste specie tenuti negli zoo,

Art. 3 cpv. 1 lett. e, 1bis nonché 2 lett. d 1 La storia dell’animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

e. per animali della specie bovina, bufali e bisonti: data e tipo delle variazioni d’effettivo giusta l’allegato 1 numero 1 lettere a–h nelle singole aziende de- tentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale; 1bis La completezza e la correttezza della storia di un animale della specie bovina, di un bufalo o di un bisonte sono indicate dallo stato della storia dell’animale. Se la storia dell’animale è completa e corretta, ottiene lo stato «OK». Se è incompleta o incorretta, ottiene lo stato «incorretto». Se le notifiche non pervengono entro il termine previsto a tal fine e il corrispondente termine d’invio, la storia dell’animale ottiene lo stato «provvisoriamente OK».

2 Leinformazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo

animale: d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti: tipo di utilizzazione;

1 RS 916.404.1

2016-1142 3401

Ordinanza BDTA RU 2016

Art. 4 cpv. 3 lett. b

3 I Cantoni notificano i seguenti dati e le rispettive mutazioni al gestore:

b. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentri- ci di tali animali: stato sanitario riguardo alla BVD degli animali e delle aziende detentrici.

Art. 5, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e 2 Dati concernenti animali della specie bovina, bufali e bisonti 1 Per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni: 2 Per animali della specie bovina, bufali e bisonti, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all’allegato 1 numero 1.

Art. 9 cpv. 1 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e 8b possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambia- mento dello scopo d’utilizzo negli equidi di cui all’allegato 1 numero 3 lettera f.

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 1 Dati per l’esecuzione della legislazione sull’agricoltura 1 Ogni anno il gestore deve calcolare o determinare i dati seguenti secondo le indica- zioni dell’UFAG sulla base dei dati di cui all’articolo 5 e salvarli nella banca dati: a. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per azienda detentrice di animali in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comunitari, calco- lati secondo gli articoli 36 e 37 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD); b. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per categoria e azienda detentrice di animali il 1° gennaio (giorno di riferimento delle aziende annuali) in aziende annuali; c. gli effettivi di animali della specie bovina e di bufali per categoria e azienda detentrice di animali il 25 luglio (giorno di riferimento dell’estivazione) in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari; d. l’evoluzione dell’effettivo di animali della specie bovina e di bufali per cate- goria e azienda detentrice di animali durante i periodi di calcolo di cui agli articoli 36 e 37 OPD in aziende annuali, d’estivazione e con pascoli comuni- tari.

2 RS 910.13

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Ordinanza BDTA RU 2016

Art. 11 cpv. 1 1 Le persone soggette all’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 5–8 e 8b e le persone incaricate ai sensi dell’articolo 9 possono chiedere al gestore, entro un anno dalla morte dell’animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e d

1 Chiunque può consultare i dati concernenti la propria persona nonché:

c. per animali della specie bovina, bufali e bisonti: lo stato sanitario riguardo alla BVD, lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singo- lo animale; d. per aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti: lo stato sanitario riguardo alla BVD di un’azienda detentrice.

Art. 13 Organi competenti nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti 1 Per svolgere i loro compiti, gli organi sottoelencati hanno accesso come segue ai dati di cui agli articoli 4–8 e 8b nonché a quelli registrati nella banca dati in base alle domande ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 2004 3 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale: a. l’UFAG può trattare i dati; b. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio fede- rale di statistica, l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, l’Ufficio federale del consumo, lʼAmministrazione federale delle dogane e lʼIstituto svizzero per gli agenti terapeutici possono acquisire i dati presso il gestore e utilizzarli; c. gli organi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono acquisire i dati presso il gestore e utilizzarli. 2 Gli organi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 14 cpv. 1 lett. d nonché 3 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti: storia e informazioni detta- gliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle azien- de detentrici di animali dei loro affiliati;

3 RS 916.407

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3 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 4–8 e 8b concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non lo abbiano vietato per scritto.

Art. 16 cpv. 1 lett. c n. 3 e 4 1 I detentori di animali possono ottenere dal gestore, consultare e utilizzare i seguenti dati: c. i seguenti dati riguardanti gli animali che si trovano o si sono trovati nella loro azienda detentrice di animali:

3. per animali della specie bovina, bufali e bisonti: lo stato sanitario

riguardo alla BVD,

4. per animali della specie bovina, bufali e bisonti: esito della classifica-

zione neutrale della qualità.

Art. 20 cpv. 3 e 6 3 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 5–8 e 8b nonché delle domande di cui all’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza del 10 novembre 20044 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli. 6 Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, a un bufalo o a un bisonte il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in questione.

Art. 21 cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4 1 Entro 15 giorni dal termine del rispettivo periodo di calcolo di cui all’articolo 36 OPD5, il gestore invia per via elettronica ai detentori di animali un elenco degli animali della specie bovina e dei bufali in loro possesso, comprese le indicazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettere a e b, nonché i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi del capoverso 3. 3 Per gli animali della specie bovina e i bufali, determina il tipo di utilizzazione della madre: 4 Mette a disposizione dei detentori di animali, degli organi competenti nonché di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all’articolo 13 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono effettuare le seguenti conversioni: a. l’effettivo di animali della specie bovina e di bufali per categoria di animali in unità di bestiame grosso; e

4 RS 916.407 5 RS 910.13

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b. per l’alpeggio e l’estivazione, l’effettivo di animali della specie bovina e di bufali per categoria di animali in carichi normali.

Art. 25 cpv. 2 2 Prepara i passaporti per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti destinati all’esportazione.

II L’allegato 1 è modificato come segue:

N. 1, titolo e frase introduttiva

1. Dati per animali della specie bovina, bufali e bisonti

Per animali della specie bovina, bufali e bisonti devono essere notificati i seguenti dati:

N. 3 lett. a n. 10 e b n. 11

3. Dati per gli equidi

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati: a. alla nascita di un animale:

10. statura finale dell’animale attesa (altezza al garrese fino a 148 cm o

superiore a 148 cm); b. all’importazione di un animale:

11. statura finale dell’animale attesa o effettiva (altezza al garrese fino a

148 cm o superiore a 148 cm);

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.

16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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