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AS 2016 3407

Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

Modifica del 16 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo è modificata come segue:

Art. 1 Monitoraggio del mercato 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitorag- gio del mercato. 2 Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio. 3 Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.

Art. 2 cpv. 1 lett. f

1 Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

f. mezzi di produzione agricoli.

1 RS 942.31

2016-1143 3407

Monitoraggio del mercato nel settore agricolo. O RU 2016

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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