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AS 2016 3415

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l'imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein

(RU 2012 4147; RS 0.641.295.142.1)

Art. 12

Invece di: Le decisioni prese in ultima istanza da un tribunale del Liechtenstein in merito a prescrizioni materiali concernenti la legislazione in materia di IVA possono essere impugnate con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale svizzero, entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione. La procedura è disciplinata dal diritto svizzero. Sono eccettuate dall’impugnazione le decisioni di diritto penale in materia fiscale.

Leggasi: Le decisioni prese in ultima istanza da un tribunale del Liechtenstein in merito a prescrizioni materiali concernenti la legislazione in materia di IVA possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale svizzero, entro il termine di 30 giorni dalla loro notificazione. La procedura è disci- plinata dal diritto svizzero. Sono eccettuate dall’impugnazione le decisioni di diritto penale in materia fiscale.

11 ottobre 2016 Cancelleria federale

2016-2578 3415

Acc. con il Liechtenstein relativo al Trattato concernente l’imposta RU 2016 sul valore aggiunto nel Principato del Liechtenstein. Correzione

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