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AS 2016 3433

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 10 ottobre 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 72 dell’ordinanza dell’8 giugno 20123 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore l’11 ottobre 2016 alle ore 18.004.

10 ottobre 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indi- rizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera 3 RS 946.231.172.7 4 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2016-2613 3433

Provvedimenti nei confronti della Siria. O RU 2016

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