AS 2016 3441
AS 2016 3441
Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)
Modifica del 13 ottobre 2016
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l’articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; visto l'articolo 11 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI), ordina:
I Gli allegati 1 e 2 della OITE-PT-DFI sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 ottobre 20163.
13 ottobre 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi
3 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2016-2662 3441
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2016 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 1 (art. 1)
Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate
N. 8 e 82
Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
8. Decisione Concerne soltanto il testo tedesco
93/196/CEE 82. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del esecuzione (UE) 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti 2016/759 di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l’introduzione nell’Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE, GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793, GU L 274 del 11.10.2016, pag. 48.
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2016 nel traffico con Paesi terzi. O del DFI
Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie
N. 2
2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina
Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute soltanto se rispondono ai requisiti definiti nell’articolo 1 della decisione
4 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1782, GU L 272 del 7.10.2016, pag. 90.
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