AS 2016 3445
AS 2016 3445
Ordinanza concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (Ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale, OIAF)
Modifica del 30 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 dicembre 20111 sull’informatica nell’Amministrazione federale è modificata come segue:
Inserire prima del titolo del capitolo 6
Art. 26a Rendere accessibili i dati ai fornitori esterni di prestazioni TIC 1 I dati che non sono accessibili a chiunque possono essere resi accessibili ai forni- tori esterni di prestazioni TIC alle seguenti condizioni: a. l’accesso è necessario per la fornitura della prestazione TIC; b. l’autorità responsabile dei dati vi ha acconsentito per scritto; c. sono stati presi adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l’ulteriore diffusione dei dati. 2 Se i dati sono resi accessibili dall’autorità responsabile dei dati, il consenso di cui al capoverso 1 lettera b è accordato dal suo superiore gerarchico diretto.
1 RS 172.010.58
2016-1817 3445
O sull’informatica nell’Amministrazione federale RU 2016
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.
30 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr