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AS 2016 3451

legislation:jurisdiction:ch:AS 2016 3451

Legge federale sull’imposta preventiva (LIP)

Modifica del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 20151, decreta:

I La legge federale del 13 ottobre 19652 sull’imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. g ed i

1 Non sono soggetti all’imposta preventiva:

g. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche, sempre che:

1. l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

(FINMA) abbia approvato, secondo l’articolo 11 capo- verso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e

2. il prestito sia stato emesso tra il 1° gennaio 2013 e il

31 dicembre 2021; i. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:

1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o conver-

tito in capitale proprio nell’ambito di un piano di risana- mento ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,

2015-2073 3451

Imposta preventiva. LF RU 2016

2. ai fini dell’adempimento di esigenze prudenziali la

FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario: – per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell’emissione – per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell’emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e

3. il prestito obbligazionario sia emesso tra l’entrata in

vigore della modifica del 18 marzo 2016 della presente legge e il 31 dicembre 2021 oppure durante questo perio- do si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

II La legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. l e m

1 Non soggiacciono alla tassa:

l. i diritti di partecipazione a banche costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge dell’8 novembre

19345 sulle banche;

m. i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche costituiti o aumentati nell’ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra in vigore, se del caso retroattivamente, il 1° gennaio 2017.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

4 RS 641.10 5 RS 952.0

Imposta preventiva. LF RU 2016

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 luglio 20166. 2 Conformemente alla sua cifra III capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2016 Cancelleria federale

6 FF 2016 1783

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