AS 2016 3455
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Modifica del 26 settembre 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), ordina:
I
1 L’appendice 1 è modificata secondo la versione qui annessa.
2 L’appendice 3 è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
26 settembre 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
1 RS 741.621
2016-1622 3455
Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2016
Appendice 1 (art. 5 cpv. 1)
Disposizioni che si applicano soltanto ai trasporti nazionali
Titolo prima del n. 1.1.3, n. 1.1.3.1.1–1.1.3.1.3, n. 1.1.3.6 lett. a, b e d, n. 1.1.3.6.10 lett. a–c ed e, n. 1.1.3.7.1, n. 1.1.3.7.2, n. 1.1.3.8, titolo prima del n. 1.3.3, n. 1.3.3, 1.6.1.5, 1.6.3.21–1.6.3.28, 1.6.4.10, 1.6.5.7, 1.6.14.1, titolo prima del cap. 4.1, n. 4.1.1.17, 4.1.1.19, 4.1.1.22, 4.1.4.1, cap. 4.2, n. 4.8.2, parte 5, cap. 6.8, n. 6.10.1.2.2, titolo prima del n. 6.10.4.1, n. 6.10.4.1, cap. 6.14 osservazione, n. 6.14.1.1, 6.14.3, 6.14.4, titolo prima del n. 7.4.1, n. 7.4.1, titolo prima del n. 7.5.2, 7.5.2.2 lett. d ed e, titolo prima del n. 8.1.2.1.d, n. 8.1.2.1.d, titolo prima del n. 8.2.1, n. 8.2.1.10.1, 8.2.1.10.3, 8.2.1.11, cap. 8.4 nonché parte 9.
Parte 1 Disposizioni generali2 Capitolo 1.1 Campo d’applicazione e applicabilità 1.1.3.1.1 L’esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettera a ADR si applica soltanto alle quantità massime ammesse per unità di trasporto indi- cate nella tabella A. Nella tabella A, per «quantità massima ammessa per unità di traspor- to» s’intende: – per gli oggetti: la massa lorda in kg; – per gli oggetti della classe 1: la massa netta in kg della materia esplosiva; – per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione: la massa netta in kg; – per le materie liquide: la quantità totale di merci pericolose con- tenute, in litri; – per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione: la capa- cità in acqua del recipiente, in litri. 1.1.3.1.2 L’esenzione di cui alla sottosezione 1.1.3.1 lettera b ADR non si applica a macchinari o dispositivi contenenti materie radioattive. 1.1.3.1.3 Gli imballaggi elencati nella sottosezione 1.1.3.1 lettera c ADR, inclusi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi di capacità superiore a 450 litri, devono essere conformi alle disposizioni concernenti l’imballaggio, il controllo, l’approvazione e la marcatura di cui alle parti 4 e 6 ADR.
2 La struttura della presente appendice rispecchia quella dell’ADR (RS 0.741.621).
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1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
a. Nel caso di trasporti per i quali valgono le esenzioni di cui alla sottosezione 1.1.3.6 ADR, non trovano applicazione le seguenti disposizioni: – l’assicurazione responsabilità civile aumentata, – le disposizioni relative alla sosta e al parcheggio della pre- sente appendice; vanno rispettate le limitazioni del traffico (art. 13). b. Esenzioni per il trasporto di container-cisterna di cantiere Il trasporto di al massimo 1150 l di carburante diesel (N° ONU 1202) in container-cisterna di cantiere, con una capacità massima del serbatoio di 1210 litri, che soddisfano le prescrizioni del capitolo 6.14 della presente appendice, sottostà alle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6.2 ADR concernente i colli. La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo 5.3 dell’ADR. I veicoli destinati al loro trasporto non devono essere marcati. In galleria, per i container-cisterna di cantiere valgono le stesse limitazioni applicate alle unità di trasporto soggette all’obbligo di segnalazione. d. Applicazione delle prescrizioni del capitolo 1.10 ADR alle merci della classe 1 Per i titolari di permessi di brillamento o d’uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 dell’ordinanza del 27 novembre
20003 sugli esplosivi) le prescrizioni del capitolo 1.10 ADR non
si applicano alle materie e agli oggetti esplosivi menzionati al primo lemma del punto 1.1.3.6.2 ADR. 1.1.3.6.10 Le imprese che effettuano revisioni di impianti di stoccaggio con liquidi pericolosi per l’ambiente acquatico possono trasportare le ci- sterne vuote, non ripulite, usate come contenitori durante gli inter- venti alle cisterne stazionarie, in deroga alle prescrizioni della pre- sente ordinanza come segue: a. Cisterne e veicoli Le cisterne non sono soggette né alle prescrizioni sull’uso di cui ai capitoli 4.3 e 4.4 ADR né alle disposizioni concernenti la costruzione, l’equipaggiamento, l’approvazione del prototipo, il controllo e la marcatura di cui ai capitoli 6.8 e 6.9 ADR. I veicoli non sottostanno alle prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli della parte 9 ADR. b. Placcatura I due lati e ogni estremità delle cisterne devono essere muniti di placche secondo il capitolo 5.3 ADR. Se le placche così apposte
3 RS 941.411
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non sono visibili all’esterno del veicolo portante, occorre appor- ne altre anche su entrambe le fiancate e sulla parte posteriore del veicolo. Se il veicolo portante è un rimorchio, quest’ultimo deve essere munito di placca anche sulla parte anteriore. c. Pannelli arancioni Sulla parte anteriore e posteriore del veicolo portante deve essere apposto un pannello di segnalazione arancione senza numero d’identificazione del pericolo secondo il punto 5.3.2.1.1 ADR. Si può rinunciare alla marcatura del veicolo portante o del rimorchio qualora non venga trasportata alcuna cisterna. e. Formazione Il conducente del veicolo è esentato dalla formazione di cui alla sezione 8.2.1. ADR. Tutte le altre prescrizioni della presente ordinanza rimangono appli- cabili.
1.1.3.7 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici)
1.1.3.7.1 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose identificabili In deroga alle disposizioni dell’ADR relative all’imballaggio, all’imballaggio in comune, all’etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose identi- ficabili possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento alle seguenti condizioni: a. un esperto autorizzato dalle autorità competenti deve esaminare e classificare questi rifiuti secondo le caratteristiche di pericolo- sità, tenendo conto delle misure in caso di incidente o evento imprevisto. Se non è possibile classificare con certezza una ma- teria, l’esperto attribuisce una classe provvisoria, una designa- zione ufficiale di trasporto e un numero ONU sulla base delle in- formazioni in possesso dello speditore. A tale scopo applica i criteri di classificazione di cui al capitolo 2.2 ADR e i principi secondo i punti 2.1.3.5.2–2.1.3.5.4 ADR. La classificazione deve tenere in considerazione il pericolo preponderante; è ammesso il ricorso a una rubrica n.a.s. adatta; b. l’esperto deve imballare i rifiuti in appositi recipienti di raccolta. La marcatura e l’etichettatura dei singoli imballaggi non sono necessarie qualora i recipienti di raccolta siano già etichettati e marcati; c. l’esperto impartisce le istruzioni del caso al conducente; d. il documento di trasporto deve riportare la dicitura «Trasporto secondo il punto 1.1.3.7.1 SDR». Non è necessario indicare la denominazione tecnica secondo la sottosezione 3.1.2.8 ADR, mentre le informazioni di cui al punto 5.4.1.1.1 lettera e ADR si
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possono limitare alla quantità lorda e al numero di recipienti di raccolta. 1.1.3.7.2 Rifiuti domestici contenenti merci pericolose non identificabili In deroga alle disposizioni dell’ADR relative all’imballaggio, all’imballaggio in comune, all’etichettatura, alla marcatura e alla classificazione, i rifiuti domestici contenenti merci pericolose che non possono essere classificate dall’esperto secondo 1.1.3.7.1 lettera a, possono essere trasportati dai centri di raccolta agli impianti di smaltimento, alle seguenti condizioni: a. i rifiuti possono essere trasportati in quantità non superiore a
50 kg o l per unità di trasporto in colli che soddisfano i requisiti
di prova del gruppo di imballaggio II; b. se i colli sono imballati come imballaggio interno di un ulteriore imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di prova del gruppo di imballaggio II, la quantità per unità di trasporto può essere aumentata fino a 300 kg o l; c. i colli devono recare le etichette di pericolo secondo i modelli 3, 6.1, 8 e 9 nonché la scritta, apposta in modo durevole e in luogo ben visibile, «Merce pericolosa non identificata»; d. si deve portare con sé un documento di accompagnamento con- tenente almeno le seguenti indicazioni: – la dicitura: «Trasporto secondo 1.1.3.7.2 SDR»; – il nome e l’indirizzo dello o degli speditori; – il nome e l’indirizzo del o dei destinatari; – il numero e il peso dei colli.
1.1.3.8 Riconsegna dei fuochi pirotecnici
Per le esenzioni secondo la sottosezione 1.1.3.6 ADR e SDR è determinante la quantità riportata nel documento di trasporto anche per la riconsegna di fuochi pirotecnici. Il documento di trasporto deve contenere l’indicazione «Riconsegna di fuochi pirotecnici secondo 1.1.3.8 SDR». Per la riconsegna dei fuochi pirotecnici dei N° ONU 0335, 0336 e
0337 dai negozi di vendita al dettaglio ai fornitori vale una delle due
seguenti disposizioni: a. come massa netta totale dei contenuti di materia esplosiva, in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.1 lettera a ADR, si può riportare il valore del documento di trasporto della conse- gna o la massa lorda dei colli; b. i fuochi pirotecnici possono essere trasportati in deroga alle pre- scrizioni dell’ADR secondo la classificazione «N° ONU 0335»; in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.4.1.2.1 lettera a ADR, per tutte le materie e gli oggetti si può riportare come
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massa netta totale il valore del documento di trasporto della con- segna o la massa lorda dei colli.
Capitolo 1.3 Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose
1.3.3 Documentazione
La documentazione dettagliata relativa alla formazione ricevuta ai sensi del capitolo 1.3 ADR deve essere conservata per almeno
5 anni.
Capitolo 1.6 Misure transitorie
1.6.1.5 Le materie e gli oggetti possono essere trasportati fino al 30 giugno
2017 secondo le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2016.
1.6.3.21–1.6.3.26 Abrogati 1.6.3.27 Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto previste per il trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi della sezione 1.2.1 ADR, costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le Norme EMPA4 in vigore fino al 31 dicembre 1998, ma che non soddisfano le disposizioni del capito- lo 6.10 ADR applicabili dal 1° gennaio 1999, possono continuare a essere utilizzate. Queste attrezzature sottostanno alle prescrizioni tecniche delle Norme EMPA, eccezion fatta per le prescrizioni che riguardano gli intervalli fra i controlli periodici. Esse sono soggette alle frequenze dei controlli prescritte dalla sezione 6.10.4 ADR.
1.6.3.28 Abrogato
1.6.4 Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM 5
1.6.4.10 I container-cisterna che erano ammessi al trasporto di determinate
materie secondo le disposizioni previste al marginale 212 127 (5) dell’appendice B.1b della SDR in vigore fino al 31 dicembre 1987 nella versione del 1° maggio 19856 possono ancora essere utilizzati per il trasporto di queste materie come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) se soddisfano le seguenti disposizioni ADR: sezione 6.5.3 e sottosezioni 6.5.4.4, 6.5.4.5 e 6.5.5.1, ad ecce- zione di 6.5.5.1.5 e 6.5.5.1.6.
4 Norme EMPA del 31 ottobre 1989.
5 CGEM: Container per gas a elementi multipli.
6 RU 1985 620
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1.6.5 Veicoli
1.6.5.7 In deroga alle osservazioni d) e g) della tabella della sezione 9.2.1
ADR, i veicoli che devono essere equipaggiati con dispositivi di fre- natura antibloccaggio e di rallentamento secondo la sottosezione
9.2.3.1 ADR non sottostanno a nessun obbligo di equipaggiamento
supplementare, a condizione che siano stati immatricolati per la pri- ma volta prima del 1° gennaio 1994.
1.6.14 Container-cisterna di cantiere
1.6.14.1 I container-cisterna di cantiere costruiti prima del 1° gennaio 2013,
ma che non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6.14.2 della pre- sente appendice concernenti il collare possono continuare a essere utilizzati fino al successivo controllo periodico. I container-cisterna di cantiere dotati prima del 1° gennaio 2013 di un collare che supera di meno di 25 mm gli elementi più alti da pro- teggere possono continuare a essere utilizzati senza limitazioni. I container-cisterna di cantiere sprovvisti di dispositivo tagliafiamma e presa di terra, costruiti prima del 1° gennaio 2013, possono essere utilizzati fino al prossimo esame periodico anche per carburante die- sel di cui alle disposizioni speciali 640K e 640L (punto di infiamma- bilità ≤ 60 °C).
Parte 4 Utilizzazione di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi, compresi i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e i grandi imballaggi
4.1.1.17 Abrogato
4.1.1.19 Abrogato
4.1.1.22 Trasporto di imballaggi cominciati
Nel caso di trasporti a cui fa riferimento la sottosezione 7.5.2.2, nota a pié di pagina a dell’ADR, le materie esplosive ammesse a fini di brillamento secondo l’ordinanza del 27 novembre 20007 sugli esplo- sivi, che si trovano in imballaggi cominciati, devono essere traspor- tate in recipienti chiusi secondo l’allegato 11.2 della precitata ordi- nanza. I recipienti devono essere omologati in base al capitolo 6.1 ADR e autorizzati per il trasporto di questi esplosivi. Le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6, nota 3 ADR, devono essere rispettate.
7 RS 941.411
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4.1.4 Lista delle istruzioni d’imballaggio
4.1.4.1 Istruzioni concernenti l’uso degli imballaggi (esclusi i contenitori
intermedi per il trasporto alla rinfusa [IBC] e i grandi imballaggi)
P 200 Istruzione d’imballaggio P 200
Esami periodici (9) I recipienti per i gas dei codici di classificazione 1A e 1O utilizzati dai sommozzatori devono essere sottoposti ogni due anni e mezzo a un’ispezione visiva e ogni cinque anni a un esame periodico completo.
Capitolo 4.2 Uso delle cisterne mobili e dei container per gas ad elementi multipli (CGEM) Abrogato
Capitolo 4.8 Uso dei container-cisterna di cantiere
4.8.2 Volume utile
Il volume utile massimo indicato del 95 % della capacità non può essere superato, anche quando non è raggiunto il grado di riempi- mento ammesso di cui alla sottosezione 4.3.2.2 ADR.
Parte 5 Capitolo 5.4 Documentazione
5.4.1 Documento di trasporto per le merci pericolose e
informazioni relative
5.4.1.4 Forma e lingua
5.4.1.4.1 Nel caso di trasporti effettuati all’interno di un Cantone in cui l’italiano sia la sola lingua ufficiale, la stesura del documento di tra- sporto si può limitare alla lingua italiana.
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Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), di grandi imballaggi e di cisterne Capitolo 6.8 Abrogato
Capitolo 6.10 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del tipo, ai controlli e alla marcatura delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto
6.10.1 In generale
6.10.1.2 Campo di applicazione
6.10.1.2.2 Le Norme tecniche del 31 ottobre 1989 del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca per cisterne operanti sotto vuoto si applicano solo ai serbatoi d’aspirazione e di mandata costruiti prima del 31 dicembre 1998.
6.10.4 Controlli
6.10.4.1 Le cisterne operanti sotto vuoto di cui al punto 6.10.1.2.2 della
presente appendice sono sottoposte alle frequenze di controlli perio- dici previsti alla sezione 6.10.4 ADR.
Capitolo 6.14 Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del prototipo e ai controlli dei container-cisterna di cantiere Nota Abrogata
6.14.1 In generale
6.14.1.1 Definizioni
Container-cisterna di cantiere: Contenitori di carburanti utilizzati per le opera- zioni di rifornimento delle macchine per un periodo di tempo limitato. Indipendentemente dalle loro dimensioni, ven- gono considerati come container-cisterna o ci- sterne fisse secondo il capitolo 6.8 ADR.
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I container-cisterna di cantiere sono composti da una cisterna interna e da un recipiente di raccolta chiuso (cisterna esterna). Un container-cisterna o una cisterna fissa che soddisfi integralmente le prescrizioni del capitolo
6.8 ADR non è considerato container-cisterna di
cantiere. Volume utile: Livello di riempimento massimo ammesso indicato in modo permanente.
6.14.3 Controlli e ispezioni
Si applica la norma EN 12972 (6.8.2.6.2 ADR), tranne il punto 5.12.3. La prova di pressione delle cisterne interne si effettua con una pres- sione idraulica di prova pari a 0,5 bar. Le cisterne esterne devono essere sottoposte a ispezione visiva.
6.14.4 Marcatura
La marcatura dei container-cisterna di cantiere si basa sul capitolo
5.3 dell’ADR.
Parte 7 Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione Capitolo 7.4 Disposizioni relative al trasporto in cisterne
7.4.1 Qualora per vincoli locali o caratteristiche morfologiche del territo-
rio il trasporto di carburante diesel, gasolio o gasolio da riscaldamen- to, soggetti alle disposizioni speciali 640L o 640M in base alla se- zione 3.2.1 tabella A ADR, non sia consentito con veicoli delle categorie N e O previste dalle norme UE, è ammesso dietro apposita autorizzazione dell’autorità cantonale se effettuato in cisterne su car- ri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g OETV 8) conformi a quanto previ- sto dalla sezione 9.1.2 della presente appendice.
8 RS 741.41
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Capitolo 7.5 Disposizioni concernenti le condizioni di carico, scarico e movimentazione
7.5.2 Divieti di carico in comune
7.5.2.2 Carico in comune di mezzi di innesco e materie esplosive sullo
stesso veicolo d. i mezzi di innesco devono essere sistemati sul pavimento del veicolo. Le materie e gli oggetti esplosivi devono essere sistema- ti nel baule nel caso di automobili, ovvero sul pianale nel caso di furgoni; e. non è necessaria una copia dell’approvazione del compartimento separato o del sistema speciale di contenimento di protezione ai sensi del punto 5.4.1.2.1 lettera d e della sottosezione 8.1.2.2 let- tera c ADR.
Parte 8 Prescrizioni relative agli equipaggi, all’equipaggiamento, all’esercizio dei veicoli e alla documentazione Capitolo 8.1 Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo 8.1.2.1.d) I documenti di cui alla sottosezione 1.10.1.4 ADR, che ogni membro dell’equipaggio deve recare con sé, devono essere certificati uffi- ciali.
Capitolo 8.2 Prescrizioni relative alla formazione dell’equipaggio del veicolo
8.2.1 Campo di applicazione e prescrizioni generali relative
alla formazione dei conducenti
8.2.1.10 Formazione speciale per i conducenti della classe 7
8.2.1.10.1 Ai conducenti di veicoli che trasportano le materie radioattive N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978 e da 3321 a 3333 si applica la sezione 8.2.1 dell’ADR. 8.2.1.10.3 I conducenti di veicoli che trasportano esclusivamente materie della classe 7, e questo unicamente all’interno della Svizzera, possono es- sere esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di base. Essi devono seguire un corso di radioprotezione e un corso di specia- lizzazione per il trasporto di materie radioattive e superarne gli esa- mi. Ciascuno di questi due corsi deve comprendere almeno 8 unità di insegnamento. La partecipazione al corso e il superamento dell’esame sono attestati mediante l’apposizione sul certificato di
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formazione SDR9 della dicitura «Trasporto di materie radioattive se- condo 8.2.1.10.3, appendice 1, SDR, valido unicamente per il tra- sporto in Svizzera». Il certificato è rinnovato per un periodo di cin- que anni se, nei dodici mesi precedenti la sua scadenza, il candidato ripete la formazione e supera l’esame.
8.2.1.11 Formazione dei conducenti titolari di abilitazione al brillamento
o all’utilizzazione I titolari di permessi di brillamento o d’uso che riportano le sigle FWB o HA (art. 51 e 52 dell’ordinanza del 27 novembre 2000 10 su- gli esplosivi) sono autorizzati a trasportare senza certificato di for- mazione ADR merci pericolose della classe 1. Quest’autorizzazione è tuttavia limitata agli esplosivi e agli oggetti pirotecnici indicati nei permessi rilasciati.
Capitolo 8.4 Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli
8.4.1 Sosta e parcheggio
8.4.1.1 Sosta e parcheggio in generale
La sosta volontaria e il parcheggio su strada pubblica di un veicolo che trasporta merci soggette alla presente ordinanza sono vietati, sal- vo per esigenze legate al trasporto stesso, quali il carico, lo scarico, il controllo del veicolo e del carico, l’approvvigionamento del condu- cente o la presenza di cattive condizioni atmosferiche. Nel limite del possibile, le soste volontarie e i parcheggi prolungati devono essere effettuati in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati.
8.4.1.2 Sosta e parcheggio di notte o in caso di scarsa visibilità
Quando, di notte o in caso di scarsa visibilità, un veicolo rimane fermo sulla carreggiata per il mancato funzionamento delle luci, de- vono essere collocati i segnali d’avvertimento di cui alla sezione
8.1.5 ADR davanti e dietro il veicolo a una distanza di 10 m. Inoltre,
secondo l’articolo 23 capoverso 2 ONC11, il segnale di veicolo fer- mo deve essere posto ad almeno 50 m di distanza.
8.4.1.3 Sosta e parcheggio di un veicolo che costituisce un particolare
pericolo Se la natura delle merci pericolose trasportate dal veicolo in sosta o in parcheggio comporta un particolare pericolo per gli altri utenti
9 Cfr. istruzioni dell’USTRA relative al materiale usato per il certificato di formazione SDR. 10 RS 941.411 11 RS 741.11
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della strada, in particolare in caso di spargimento sulla carreggiata di materie pericolose per i pedoni, gli animali o i veicoli, e se l’equi- paggio del veicolo non può rimediare rapidamente a questo pericolo, vanno avvertite immediatamente le autorità competenti più vicine. Inoltre, l’equipaggio del veicolo prenderà le misure prescritte nelle istruzioni alla sezione 5.4.3 ADR.
Parte 9 Prescrizioni relative alla costruzione e all’approvazione dei veicoli Capitolo 9.1 Campo di applicazione, definizioni e disposizioni per l’approvazione dei veicoli
9.1.2 Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT e
delle MEMU I carri a motore adibiti al trasporto di merci pericolose in cisterne di cui alla sezione 7.4.1 della presente appendice devono soddisfare le prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7 ADR, ad eccezione della se- zione 9.2.5 e della sottosezione 9.7.5.2. La conformità a tali disposi- zioni è attestata dal certificato di approvazione di cui alla sottose- zione 9.1.3.5 ADR, nel quale dovranno figurare al numero 7 la desi- gnazione del veicolo AT e al numero 11 la dicitura «Autorizzazione come veicolo AT secondo la sezione 7.4.1 appendice 1 SDR» non- ché la zona d’impiego ammessa.
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Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2016
Appendice 3 (art. 13 cpv. 1)
Lista delle merci pericolose sottoposte a disposizioni particolari relative al trasporto
Devono essere rispettate le prescrizioni più restrittive delle appendici 1 e 2.
N° ONU Nome e descrizione Classe Codice di Gruppo di Etichette Disposizione classifi- imbal- cazione laggio
3.1.2 ADR 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 ADR ADR ADR ADR
1017 CLORO 2 2TOC 2.3+5.1 Peso netto massimo
+8 ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1076 FOSGENE 2 2TC 2.3+8 Peso netto massimo
ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
1079 DIOSSIDO DI ZOLFO 2 2TC 2.3+8 Peso netto massimo
ammesso per ogni cassa mobile: 1000 kg
3375 NITRATO DI 5.1 O2 II 5.1 In caso di trasporto in
AMMONIO IN unità mobili per la fab- EMULSIONE, bricazione di esplosivi SOSPENSIONE o GEL, (Mobile Explosives liquido o solido, per la Manufacturing Units, fabbricazione degli MEMU) secondo 6.12 esplosivi da mina ADR in cisterne di acciaio: – non ammesso con capacità ≥ 1000 l; – ammesso con capa- cità < 1000 l, a con- dizione che il dispo- sitivo di aerazione sia a collo di cigno se- condo 6.12.4.4 ADR Materie e oggetti 1 In caso di trasporto con esplosivi MEMU: è necessaria l’autorizzazione dell’USTRA secondo 7.5.5.2.3 ADR
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