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AS 2016 3491

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

Traduzione1

Modifiche del regolamento d’esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015 Entrate in vigore il 1° luglio 2016

Tabella delle modifiche2 Regola 9.2 Regola 26bis.3 Regola 48.2 Regola 82quater.1 Regola 92.2 Regola 94.1 Regola 94.1bis Regola 94.1ter Regola 94.2 Regola 94.2bis Regola 94.3

1 Dal testo originale francese (RO 2016 3491).

2 Le modifiche delle regole 9, 26bis, 48, 82quater, 92 e 94 entreranno in vigore il 1° luglio 2016 e si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade il 1° luglio 2016 o in data successiva. Le modifiche della regola 82 quater si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade prima del 1° luglio 2016 nel caso in cui l’evento a cui si fa riferimento nella regola 82quater.1(a) modificata si verifichi il 1° luglio 2016 o in data successiva. Le modifiche della regola 92.2(d) si applicheranno alla corrispondenza ricevuta dall’Ufficio internazionale il 1° luglio 2016 o in data successiva concernente le domande internazionali la cui data di deposito è antecedente al 1° luglio 2016, nelle condizioni pre- vista al momento della pubblicazione delle istruzioni amministrative adottate con riferi- mento a tale regola.

2016-2532 3491

Trattato di cooperazione in materia di brevetti. RE RU 2016

Modifiche3

Regola 9 Espressioni, ecc., da non utilizzare

9.1 [Nessuna modifica]

9.2 Osservazioni concernenti le irregolarità

L’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare e l’Ufficio internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1 e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volontà. In tal caso l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Amministrazione competente incaricata della ricerca supplementare e l’Ufficio internazionale, a seconda dei casi, saranno informati di quanto proposto.

9.3 [Nessuna modifica]

Regola 26bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26bis.1 e 26bis.2 [Nessuna modifica] 26bis.3 Ripristino del diritto di priorità da parte dell’Ufficio ricevente da a) a e) [Nessuna modifica] f) L’Ufficio ricevente ha la facoltà di esigere che una dichiarazione o altra pro- va a sostegno dell’esposizione dei motivi di cui al paragrafo b)ii) sia presen- tata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. g) [Nessuna modifica] h) L’Ufficio ricevente dovrà sollecitamente: i) [nessuna modifica] ii) [nessuna modifica] iii) notificare al depositante e all’Ufficio internazionale la propria decisione e il criterio di ripristino su cui si è basata tale decisione; iv) fatto salvo il paragrafo hbis), trasmettere all’Ufficio internazionale tutti i documenti ricevuti dal depositante in relazione alla richiesta di cui al paragrafo a) (compresa una copia della richiesta stessa, eventuali espo- sizioni dei motivi di cui al paragrafo b)ii) ed eventuali dichiarazioni o altre prove di cui al paragrafo f)). hbis) Su richiesta motivata da parte del depositante o in base ad una sua decisio- ne, l’Ufficio ricevente non trasmette i documenti ricevuti, o parte di essi, re- lativi alla richiesta di cui al paragrafo a) se accerta che: i) il documento in questione o parte di esso non ha evidentemente lo sco- po di informare il pubblico sulla domanda internazionale;

3 Il testo seguente riporta il testo modificato per ogni regola alla quale sono state applicate delle modifiche. Laddove queste regole non sono state modificate, appare l’indicazione «[Nessuna modifica]».

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ii) la pubblicazione o l’accesso pubblico a tale documento o parte di esso pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente in relazione all’accesso al documento in questione o a parte di esso. Quando l’Ufficio ricevente decide di non trasmettere documenti o parte di essi all’Ufficio internazionale, deve informare lo stesso di conseguenza. i) e j) [Nessuna modifica].

Regola 48 Pubblicazione internazionale

48.1 [Nessuna modifica]

48.2 Contenuto

a) [Nessuna modifica] b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende: da i) a vi) [Nessuna modifica] vii) laddove applicabile, un’indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga informazioni riguardanti una richiesta ai sensi della regola 26bis.3 di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell’Uffi- cio ricevente circa tale richiesta. viii) [soppresso] da c) a k) [Nessuna modifica] l) su richiesta motivata da parte del depositante ricevuta dall’Ufficio interna- zionale prima del completamento della preparazione tecnica della pubblica- zione internazionale, l’Ufficio internazionale esclude dalla pubblicazione una determinata informazione se accerta che: i) tale informazione non ha evidentemente lo scopo di informare il pub- blico sulla domanda internazionale; ii) la pubblicazione di tale informazione pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l’accesso a tale informazione. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis alla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presenta- ta in base al presente paragrafo. m) Quando l’Ufficio ricevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale, l’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l’Ufficio internazionale accerta la presenza di informazioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo l), l’Ufficio o l’Amministrazione in questione può proporre al depositante di richiederne l’esclusione dalla pubblicazione inter- nazionale conformemente al paragrafo l).

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n) Quando l’Ufficio internazionale ha escluso informazioni dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l) e tali informazioni sono conte- nute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l’Ufficio ri- cevente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca supplementare o l’Amministrazione inca- ricata dell’esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale ne in- forma prontamente l’Ufficio o l’Amministrazione in questione. da 48.3 a 48.6 [Nessuna modifica]

Regola 82quater Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini 82quater.1 Giustificazione dei ritardi nell’osservanza di termini a) Ogni parte interessata può produrre la prova che un termine previsto nel Re- golamento d’esecuzione per l’espletamento di un atto nei confronti dell’Ufficio ricevente, all’Amministrazione incaricata della ricerca interna- zionale, all’Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale o all’Ufficio internazionale, non è stato osservato per causa di guerra, rivolu- zione, disordini civili, sciopero, catastrofe naturale, indisponibilità generale dei servizi di comunicazione elettronica o per altri motivi analoghi, nella lo- calità in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua resi- denza e che le misure necessarie sono state adottate non appena ciò è stato ragionevolmente possibile. b) [Nessuna modifica] c) [Nessuna modifica]

Regola 92 Corrispondenza

92.1 [Nessuna modifica]

92.2 Lingue

Da a) a c) [Nessuna modifica] d) Ogni lettera indirizzata dal depositante all’Ufficio internazionale deve essere redatta in francese, inglese o in un’altra lingua di pubblicazione autorizzata dalle istruzioni amministrative. e) [Nessuna modifica]

92.3 e 92.4 [Nessuna modifica]

Regola 94 Accesso agli archivi

94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio internazionale

a) [Nessuna modifica]

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b) L’Ufficio internazionale, su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima del- la pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo l’articolo 38 e i paragrafi dal d) al g), rilascia copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi. Il rilascio delle copie può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) [Nessuna modifica] d) L’Ufficio internazionale non consente l’accesso alle informazioni contenute nei propri archivi che sono state escluse dalla pubblicazione in virtù della regola 48.2 l) e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi ad eventuali richieste depositate in virtù di tale regola. e) Su richiesta motivata da parte del depositante, l’Ufficio internazionale non consente l’accesso alle informazioni e ai documenti contenuti nei propri ar- chivi relativi alla suddetta richiesta se accerta che: i) tali informazioni non hanno evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; ii) la pubblicazione di tali informazioni pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l’accesso a tali informazioni. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis alla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presenta- ta in base al presente paragrafo. f) Quando l’Ufficio internazionale ha escluso l’accesso da parte del pubblico alle informazioni di cui ai paragrafi d) o e) e tali informazioni sono contenu- te negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l’Ufficio rice- vente, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l’Ammi- nistrazione incaricata della ricerca supplementare o l’Amministrazione inca- ricata dell’esame preliminare internazionale, l’Ufficio internazionale deve informarne prontamente l’Ufficio o l’Amministrazione in questione. g) L’Ufficio internazionale non consente l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi redatti ad uso esclusivo interno dell’Ufficio internazionale. 94.1bis Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio ricevente a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositan- te, l’Ufficio ricevente può consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rim- borso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione interna- zionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l’Ufficio ricevente può consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L’Ufficio ricevente non consente l’accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stato informato dall’Ufficio internaziona-

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le che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla rego- la 94.1.d) o e). 94.1ter Accesso agli archivi giacenti presso l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositan- te, l’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di do- cumenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione interna- zionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l’Am- ministrazione incaricata della ricerca internazionale può consentire l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L’Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non consente l’accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall’Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblica- zione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha ac- cesso conformemente alla regola 94.1.d) o e). d) I paragrafi da a) a c) si applicano mutatis mutandis all’Amministrazione in- caricata della ricerca supplementare.

94.2 Accesso agli archivi giacenti presso l’Amministrazione incaricata

dell’esame preliminare internazionale a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositan- te, l’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale con- sente l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta degli Uffici eletti, ma non prima della stesura del rapporto di esame preliminare internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l’Ammini- strazione incaricata dell’esame preliminare internazionale consente l’accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L’Amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale non consente l’accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle qua- li è stata informata dall’Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e). 94.2bis Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio designato Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio designato autorizza l’accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l’accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazio-

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nale per ciò che riguarda l’accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all’articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.

94.3 Accesso agli archivi giacenti presso l’Ufficio eletto

Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio eletto autorizza l’accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l’accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale, incluso qualsiasi documento concernente l’esame preliminare inter- nazionale, contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazionale per ciò che riguarda l’accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all’articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio.

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