AS 2016 3539
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica dell’11 ottobre 2016
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 4 capoverso 5 dell’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV), ordina:
I L’allegato 3 OEV è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.
11 ottobre 2016 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
1 RS 142.204
2016-2435 3539
Entrata e rilascio del visto. O RU 2016
Allegato 3 (art. 4 cpv. 4 lett. b)
Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto dall’ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno d’attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, o nel settore a luci rosse
Antigua e Barbuda Messico Argentina Micronesia Australia Nicaragua Bahamas Palau Barbados Panama Brasile Paraguay Canada Perù Cile Repubblica di Corea Colombia Saint Kitts e Nevis Costa Rica Saint Lucia Croazia Saint Vincent e Grenadine Dominica Samoa El Salvador Seicelle Emirati Arabi Uniti Stati Uniti d’America Grenada Timor-Leste Guatemala Tonga Honduras Trinidad e Tobago Hong Kong Tuvalu Isole Marshall Uruguay Israele Vanuatu Kiribati Venezuela Macao Maurizio
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