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AS 2016 3583

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Traduzione1

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20162 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 15 luglio 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato che il Consiglio d’Europa è stato istituito nell’intento di rinserrare ulteriormente l’unione tra i suoi membri; nell’intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità; viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19573 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettiva- mente il 15 ottobre 19754 e il 17 marzo 19785; ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell’intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l’individuo ricercato vi acconsente, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obbligo di estradizione in procedura semplificata Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi accon- sentano.

RS 0.353.13

1 Dal testo originale francese (RO 2016 3583).

2 RU 2016 3581 3 RS 0.353.1 4 RS 0.353.11 5 RS 0.353.12

2015-0302 3583

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Art. 2 Avvio della procedura 1 Se nei confronti dell’individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell’articolo 16 della Convenzione, l’estradizione ai sensi del- l’articolo 1 del presente Protocollo non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti di cui all’articolo 12 della Convenzione. Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 – 5 del presente Protocollo e della decisione definitiva in merito all’estradizione secondo la procedura semplificata, la Parte richiesta considera sufficienti le seguenti informazioni, comunicate dalla Parte richiedente: a) l’identità della persona ricercata, compresa la sua cittadinanza per quanto nota; b) l’autorità che richiede l’arresto; c) l’esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l’individuo è ricercato ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione; d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva, con indicazione della par- te eventualmente già eseguita; e) le informazioni concernenti la prescrizione e la sua interruzione; f) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell’individuo ricercato; g) nella misura del possibile, le conseguenze del reato; h) se l’estradizione è richiesta ai fini dell’esecuzione di una sentenza definitiva, l’indicazione se è stata pronunciata in contumacia. 2 In deroga al paragrafo 1, se le informazioni fornite in virtù dello stesso paragrafo non sono sufficienti per potersi pronunciare sull’estradizione, la Parte richiesta può richiedere informazioni complementari. 3 Se la Parte richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l’articolo 12 della Convenzione, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis.

Art. 3 Obbligo di informare l’interessato Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione è arrestato in virtù dell’articolo 16 della Convenzione, l’autorità competente della Parte richiesta lo informa al più presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui è oggetto e alla possibilità di procedere all’estradizione con proce- dura semplificata in virtù del presente Protocollo.

Art. 4 Consenso all’estradizione 1 Il consenso dell’individuo ricercato e, se del caso, la sua espressa rinuncia a bene- ficiare della regola della specialità devono essere manifestati dinanzi alle autorità

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giudiziarie competenti della Parte richiesta, conformemente al diritto interno di quest’ultima. 2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure affinché il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano manifestati in modo tale da comprovare che l’individuo interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. A tal fine, l’individuo ricercato ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se necessario, la Parte richiesta prov- vede affinché l’individuo ricercato sia assistito da un interprete. 3 Il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono messi a verbale conformemente al diritto interno della Parte richiesta. 4 Fatto salvo il paragrafo 5, il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al para- grafo 1 sono irrevocabili. 5 Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifi- ca, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento suc- cessivo, qualsiasi Stato può dichiarare che il consenso e, se del caso, la rinuncia all’applicazione della regola della specialità possono essere revocati. Il consenso è revocabile fintanto che la decisione della Parte richiesta in merito all’estradizione secondo la procedura semplificata non sia divenuta definitiva. In tal caso, l’intervallo compreso tra la notificazione del consenso e la revoca non è computato nel calcolo dei termini previsti dall’articolo 16 paragrafo 4 della Convenzione. La rinuncia all’applicazione della regola della specialità può essere revocata fino alla consegna dell’individuo interessato. La revoca del consenso all’estradizione o della rinuncia all’applicazione della regola della specialità è dichiarata nelle forme previ- ste dal diritto della Parte richiesta e immediatamente notificata alla Parte richiedente.

Art. 5 Rinuncia all’applicazione della regola della specialità Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento succes- sivo, ogni Stato può dichiarare inapplicabili le regole previste all’articolo 14 della Convenzione se, conformemente all’articolo 4 del presente Protocollo, l’individuo da esso estradato: a) acconsente all’estradizione; o b) avendo acconsentito all’estradizione, rinuncia espressamente all’applica- zione della regola della specialità.

Art. 6 Notificazioni in caso di arresto provvisorio 1 Affinché la Parte richiedente possa, se del caso, presentare una domanda di estra- dizione secondo l’articolo 12 della Convenzione, la Parte richiesta le comunica al più presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’arresto provvisorio, se l’individuo ricercato ha acconsentito all’estradizione.

2 Se laParte richiesta decide eccezionalmente di non procedere all’estradizione

nonostante il consenso dell’individuo ricercato, ne informa la Parte richiedente entro

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un termine che consenta a quest’ultima di presentare una domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni previsto all’articolo 16 della Convenzione.

Art. 7 Notificazione della decisione Se l’individuo ricercato ha acconsentito all’estradizione, la Parte richiesta notifica alla Parte richiedente la propria decisione in merito all’estradizione secondo la procedura semplificata entro 20 giorni dalla data in cui l’individuo ricercato ha espresso il proprio consenso.

Art. 8 Mezzi di comunicazione Le notificazioni previste dal presente Protocollo possono essere trasmesse sia per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di verificarne l’autenticità, sia per il tramite dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). In tutti i casi, la Parte interessata deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.

Art. 9 Consegna dell’estradato L’individuo estradato deve essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

Art. 10 Consenso dato dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 6 Se l’individuo ricercato ha dato il proprio consenso soltanto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto all’articolo 6 paragrafo 1 del presente Protocollo, e la Parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione prevista all’articolo 12 della Convenzione, essa procede secondo la procedura semplificata prevista nel presente Protocollo.

Art. 11 Transito Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all’articolo 21 della Con- venzione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo; b) la Parte a cui è chiesto di concedere il transito può richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.

Art. 12 Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali 1 I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpre- tati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le

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disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo. 2 Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l’applicazione dell’arti- colo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Conven- zione e gli accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 13 Composizione amichevole Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d’Europa sarà tenuto al corrente dell’esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall’interpretazione ed esecu- zione del presente Protocollo.

Art. 14 Firma ed entrata in vigore

1 Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio

d’Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l’hanno firmata. Esso è sottopo- sto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contem- poraneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo stru- mento di ratifica, accettazione o approvazione. 3 Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del depo- sito.

Art. 15 Adesione

1 Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente

Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

2 L’adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il

Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3 Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 16 Applicazione territoriale

1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

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2 Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichia- razione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, me- diante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 17 Dichiarazioni e riserve

1 Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei

suoi due protocolli addizionali si applicherà anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una dispo- sizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali.

2 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, l’articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo. Non sono ammesse altre riserve.

3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, formulare le dichiarazioni previste all’articolo 4 paragrafo 5 e all’articolo 5 del presente Protocollo. 4 Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, le riserve o dichiarazioni formulate conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione. 5 Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva sull’articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non può pretendere l’applicazione dello stesso paragrafo da un’altra Parte Contraente. Se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l’applicazione di questo paragrafo nella misura in cui l’ha accettato.

Art. 18 Denuncia 1 Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Proto- collo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

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2 La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3 La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente

Protocollo.

Art. 19 Notificazioni Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione; c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15; d) ogni dichiarazione emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 5, dell’articolo 5, dell’articolo 16 e dell’articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiara- zioni; e) ogni riserva formulata in applicazione dell’articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve; f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto; g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certi- ficata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 28 luglio 2016 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 9 settembre 2011 1° maggio 2012 Austria* 10 aprile 2015 1° agosto 2015 Azerbaigian* 8 gennaio 2014 1° maggio 2014 Bosnia e Erzegovina 1° dicembre 2014 1° aprile 2015 Cipro* 7 febbraio 2014 1° giugno 2014 Germania* 25 maggio 2016 1° settembre 2016 Lettonia* 26 gennaio 2012 1° maggio 2012 Macedonia* 21 novembre 2013 1° marzo 2014 Paesi Bassi* 6 luglio 2012 1° novembre 2012 Regno Unito 23 settembre 2014 1° gennaio 2015 Repubblica Ceca* 17 gennaio 2013 1° maggio 2013 Serbia 1° giugno 2011 1° maggio 2012 Slovenia* 11 aprile 2014 1° agosto 2014 Spagna* 18 dicembre 2014 1° aprile 2015 Svizzera* 15 luglio 2016 1° novembre 2016 Turchia* 11 luglio 2016 1 novembre 2016 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Dichiarazioni Svizzera Dichiarazione secondo l’articolo 4 paragrafo 5 del Terzo Protocollo addizionale, in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3 Il consenso all’estradizione secondo la procedura semplificata può essere revocato fintanto che l’Ufficio federale di giustizia non abbia autorizzato la consegna.

Dichiarazione secondo l’articolo 5 lettera b del Terzo Protocollo addizionale, in virtù del suo articolo 17 paragrafo 3 La regola della specialità secondo l’articolo 14 della Convenzione non si applica soltanto se l’individuo perseguito rinuncia espressamente alla sua applicazione.

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