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AS 2016 3591

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Traduzione1

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Concluso a Vienna il 20 settembre 2012 Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20162 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 15 luglio 2016 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2016

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato che il Consiglio d’Europa è stato istituito nell’intento di rinserrare ulteriormente l’unione tra i suoi membri; nell’intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità; viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19573 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i tre protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98, STCE n. 209), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 19754, il 17 marzo 19785 e il 10 novembre 20106; ritenendo auspicabile aggiornare alcune norme della Convenzione e completarla sotto certi aspetti alla luce degli avvenuti sviluppi della collaborazione internazio- nale in materia penale dopo l’entrata in vigore della Convenzione e dei suoi proto- colli addizionali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Prescrizione L’articolo 10 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Prescrizione 1 L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente.

RS 0.353.14

1 Dal testo originale francese (RO 2016 3591).

2 RU 2016 3581 3 RS 0.353.1 4 RS 0.353.11 5 RS 0.353.12 6 RS 0.353.13

2015-0303 3591

Quarto Prot. add. alla Conv. europea di estradizione RU 2016

2 L’estradizione non potrà essere rifiutata facendo valere che l’azione o la pena sono prescritte secondo la legislazione dello Stato richiesto.

3 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 2: a) se la domanda di estradizione si fonda su reati sui quali ha giurisdizione in virtù del proprio diritto penale; e/o b) se la sua legislazione interna vieta espressamente l’estradizione nel caso in cui l’azione o la pena è prescritta secondo tale legislazione. 4 Per stabilire se l’azione o la pena è prescritta secondo la propria legislazione, ogni Parte che abbia espresso una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo prenderà in considerazione, conformemente alla propria legislazione, ogni atto o fatto intervenuto nella Parte richiedente la cui natura comporta l’interruzione o la sospensione della prescrizione per la Parte richiesta.»

Art. 2 Domanda e atti a sostegno

1 L’articolo 12 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti:

«Domanda e atti a sostegno 1 La domanda sarà espressa per iscritto. Essa sarà presentata dal ministero di giusti- zia o qualsiasi altra autorità competente della Parte richiedente al ministero di giusti- zia o qualsiasi altra autorità competente della Parte richiesta. Ogni Parte che intenda designare un’autorità competente diversa dal ministero di giustizia notificherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la propria autorità competente al mo- mento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e in seguito ogni ulteriore cambiamento concernente tale autorità.

2 A sostegno della domanda, sarà prodotto:

a) la copia di una decisione esecutiva di condanna o di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato nelle forme prescritte nella legge dalla Parte richiedente; b) un esposto dei fatti per i quali l’estradizione è domandata. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione legale e il riferimento alle di- sposizioni legali loro applicabili, comprese le norme concernenti la prescri- zione, saranno indicati il più esattamente possibile; e c) una copia delle disposizioni legali applicabili o, se ciò fosse impossibile, una dichiarazione sul diritto applicabile, come anche il segnalamento il più pre- ciso possibile dell’individuo reclamato e qualsiasi altra informazione atta a determinare la sua identità, la sua cittadinanza e il luogo in cui si trova.» 2 L’articolo 5 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione è inapplicabile tra le Parti al presente Protocollo.

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Art. 3 Regola della specialità L’articolo 14 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Regola della specialità 1 L’individuo che è stato consegnato non sarà né arrestato, né perseguito, né giudica- to, né condannato, né detenuto in vista dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla consegna che non sia quello avente motivato l’estradizione, salvo nei casi seguenti: a) se la Parte che l’ha consegnato vi acconsente. Una domanda sarà presentata a tale scopo, corredata degli atti previsti nell’articolo 12 e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato. Questo consenso sarà dato quando il reato per il quale è chiesto implica l’obbligo dell’estradizione conformemente alla presente Convenzione. La decisione sarà presa quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non è in grado di rispettare il ter- mine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione; b) se, avendo avuto la possibilità di farlo, l’individuo estradato non ha lasciato nei 30 giorni successivi alla sua liberazione definitiva il territorio della Parte alla quale è stato rilasciato o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.

2 Tuttavia, la Parte richiedente potrà:

a) procedere ad accertamenti che non implicano una restrizione della libertà individuale dell’individuo interessato; b) adottare le misure necessarie a interrompere la prescrizione conformemente alla sua legislazione, compreso il ricorso a una procedura per contumacia; c) adottare le misure necessarie in vista di un eventuale rinvio dal territorio.

3 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che in deroga al paragrafo 1 una Parte richie- dente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se ha presentato la domanda di consenso prevista al para- grafo 1 lettera a e se: a) contestualmente alla domanda di consenso prevista al paragrafo 1 lettera a o successivamente, notifica la data a partire dalla quale intende applicare tale restrizione; e b) l’autorità competente della Parte richiesta conferma espressamente la rice- zione di tale notificazione. La Parte richiesta potrà dichiararsi contraria a questa restrizione in qualsiasi momen- to e in tal caso la Parte richiedente sarà tenuta a mettere fine immediatamente alla restrizione, e, se del caso, a rilasciare l’estradato.

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4 Se la qualificazione data al fatto incriminato è modificata nel corso della procedu- ra, l’individuo estradato sarà perseguito e giudicato soltanto nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato nuovamente qualificato permettono l’estradizione.»

Art. 4 Riestradizione a uno Stato terzo Il testo dell’articolo 15 della Convenzione diviene il paragrafo 1 del medesimo articolo ed è completato con un paragrafo 2 dal tenore seguente: «2 La Parte richiesta deciderà in merito al consenso previsto al paragrafo 1 quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezio- ne della domanda di consenso e, se del caso, degli atti di cui all’articolo 12 paragra- fo 2. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, la Parte richiesta ne informa la Parte richiedente indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione.»

Art. 5 Transito L’articolo 21 della Convenzione è sostituito dalle disposizioni seguenti: «Transito 1 Il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti sarà consentito, previa presentazione di una domanda di transito, alla condizione che non si tratti di un reato considerato dalla Parte richiesta del transito come rivestente natura politica o pura- mente militare nel senso degli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

2 La richiesta di transito conterrà le informazioni seguenti:

a) l’identità dell’estradando, compresa la sua cittadinanza per quanto nota; b) l’autorità che richiede il transito; c) l’esistenza di un mandato d’arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l’individuo deve essere estradato; d) la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva; e) una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell’estradando. 3 In caso di atterraggio fortuito, la Parte richiedente certificherà immediatamente l’esistenza di uno degli atti di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a. Tale notifica- zione conseguirà gli stessi effetti della domanda d’arresto provvisorio nel senso dell’articolo 16 e la Parte richiedente trasmetterà una domanda di transito alla Parte sul cui territorio è avvenuto l’atterraggio. 4 Il transito d’un cittadino, nel senso dell’articolo 6, del Paese richiesto del transito potrà essere rifiutato.

5 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva

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il diritto di consentire il transito di un individuo soltanto alle stesse condizioni che per l’estradizione o a talune di esse. 6 L’individuo richiesto non sarà estradato attraverso un territorio nel quale vi sarebbe ragione per ritenere che la sua vita o la sua libertà può essere minacciata per motivo della sua razza, religione o cittadinanza o delle sue opinioni politiche.»

Art. 6 Canali e mezzi di comunicazione La Convenzione è completata con le seguenti disposizioni: «Canali e mezzi di comunicazione 1 Per l’applicazione della Convenzione, le notificazioni possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di garantirne l’autenticità. In tutti i casi, la Parte interessata deve essere in grado di fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti origi- nali o una copia certificata conforme. 2 Il ricorso all’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o alla via diplomatica non è escluso.

3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che per le notificazioni previste all’articolo 12 e all’articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione si riserva il diritto di richiedere l’originale o una copia certificata conforme della domanda e degli atti a sostegno.»

Art. 7 Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali 1 I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpreta- ti ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo. 2 Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l’applicazione dell’arti- colo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Conven- zione e gli accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 8 Composizione amichevole La Convenzione è completata con la seguente disposizione: «Composizione amichevole Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d’Europa sarà tenuto al corrente dell’esecuzione della Convenzione e dei suoi protocolli addizionali e facili- terà, per quanto necessario, la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dalla loro interpretazione ed esecuzione.»

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Art. 9 Firma ed entrata in vigore

1 Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio

d’Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l’hanno firmata. Esso è sottopo- sto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contem- poraneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo stru- mento di ratifica, accettazione o approvazione. 3 Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del depo- sito.

Art. 10 Adesione

1 Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente

Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

2 L’adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il

Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 3 Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 11 Applicazione temporale Il presente Protocollo si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore del Protocollo tra le Parti interessate.

Art. 12 Applicazione territoriale

1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio

strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo. 2 Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichia- razione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il

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ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 13 Dichiarazioni e riserve

1 Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei

suoi protocolli addizionali e che non è modificata dal presente Protocollo si appli- cherà anche a quest’ultimo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contra- ria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o dei suoi proto- colli addizionali. 2 Le riserve e le dichiarazioni emesse da uno Stato sulle disposizioni della Conven- zione ma modificate dal presente Protocollo non si applicheranno nelle relazioni tra la Parti aderenti al presente Protocollo.

3 Sul presente Protocollo non può essere emessa alcuna riserva, salvo le riserve

previste all’articolo 10 paragrafo 3 e all’articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione nella forma modificata dal presente Protocollo e quelle previste all’articolo 6 para- grafo 3 del presente Protocollo. Il principio di reciprocità può essere applicato per tutte le riserve. 4 Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, una riserva o una dichiarazione da esso formulata conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indiriz- zata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

Art. 14 Denuncia 1 Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Proto- collo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. 2 La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3 La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente

Protocollo.

Art. 15 Notificazioni Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione; c) ogni data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 9 e 10;

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d) ogni riserva formulata in applicazione dell’articolo 10 paragrafo 3 e dell’articolo 21 paragrafo 5 della Convenzione, così come modificati dal presente Protocollo, nonché dell’articolo 6 paragrafo 3 del presente Proto- collo e ogni ritiro di tali riserve; e) ogni dichiarazione emessa in virtù dell’articolo 12 paragrafo 1 e dell’arti- colo 14 paragrafo 3 della Convenzione, così come modificata dal presente Protocollo, nonché dell’articolo 12 del presente Protocollo e ogni ritiro di tali dichiarazioni; f) ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 14 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto; g) ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al pre- sente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il 20 settembre 2012, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consi- glio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia certi- ficata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e agli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 28 luglio 2016 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore

Albania 14 agosto 2013 1° giugno 2014 Austria 1° febbraio 2016 1° giugno 2016 Lettonia* 24 febbraio 2014 1° giugno 2014 Regno Unito* 23 settembre 2014 1° gennaio 2015 Serbia 10 gennaio 2014 1° giugno 2014 Slovenia* 3 giugno 2015 1° ottobre 2015 Svizzera* 15 luglio 2016 1° novembre 2016 Turchia* 11 luglio 2016 1° novembre 2016 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi originali possono essere consultati sul sito www.untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la DDIP/DFAE, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Riserve e dichiarazioni Svizzera Dichiarazione secondo l’articolo 3 paragrafo 3 del Quarto Protocollo addizionale, in virtù del suo articolo 3 In deroga all’articolo 14 della Convenzione, la Parte richiedente che abbia rilasciato una dichiarazione di identico tenore può limitare la libertà di un individuo estradato se, contestualmente al provvedimento di privazione della libertà o successivamente, presenta alla Svizzera una domanda complementare secondo il paragrafo 1 lettera a e la Svizzera ne conferma espressamente la ricezione. Riserva secondo l’articolo 6 paragrafo 3 del Quarto Protocollo addizionale, in virtù del suo articolo 13 La Svizzera si riserva il diritto di richiedere l’originale o una copia autentica della domanda e degli atti a sostegno di cui all’articolo 12 e all’articolo 14 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.

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