AS 2016 363
Decisione n. 2/2015 del Consiglio recante modifica dell'appendice dell'allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 2/2015 del Consiglio recante modifica dell’appendice dell’allegato Q (Trasporto aereo) della Convenzione
Adottata il 17 giugno 2015 Entrata in vigore per la Svizzera il 17 giugno 2015
Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione2 per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera da un lato e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro; considerato l’articolo 53(3) della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare l’appendice dell’allegato Q della Convenzione; considerata la raccomandazione, espressa dal Comitato del Trasporto aereo nel suo rapporto al Consiglio, di modificare l’appendice dell’allegato Q della Convenzione, rif. 15-1114, decide:
1) L’appendice dell’allegato Q della Convenzione è modificata come segue: a) Il seguente testo è soppresso al punto 3 (Sicurezza aerea): «N. 94/56 Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fon- damentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile (art. 1–13).
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.632.31
3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e
0.946.526.81
2015-3403 363
Conv. AELS. Dec. n. 2/2015 RU 2016
N. 593/2007 Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007 (CE) n. 488/2005 re- lativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. N. 287/2008 Regolamento della Commissione del 28 marzo 2008 relativo alla proroga del periodo di validità di cui all’articolo 2quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1702/2003. N. 1356/2008 Regolamento della Commissione del 23 dicembre 2008 che modifica il rego- lamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea. N. 494/2012 Regolamento della Commissione dell'11 giugno 2012 che modifica il rego- lamento (CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agen- zia europea per la sicurezza aerea. N. 659/2013 Regolamento di esecuzione della Commissione del 10 luglio 2013 recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comuni- tario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità.»
b) Al punto 3 (Sicurezza aerea), dopo il riferimento al regolamento di esecu- zione (UE) n. 628/2013 della Commissione, sono inseriti i seguenti riferi- menti: «N. 70/2014 Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione del 27 gennaio 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’avia- zione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento euro- peo e del Consiglio. N. 245/2014 Regolamento della Commissione del 13 marzo 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le proce- dure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile. N. 996/2010 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue:
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Negli articoli 18 paragrafo 5 e 19 paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo «Considerato che il Liechtenstein e la Svizzera hanno una base di dati comune ai sensi della direttiva 2003/42/CE, i dati pertinenti trasmessi dal Liechtenstein sono integrati nel repertorio centrale con quelli trasmessi dalla Svizzera». N. 368/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione del 10 aprile 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comuni- tario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comu- nità. N. 69/2014 Regolamento della Commissione del 27 gennaio 2014 che modifica il rego- lamento (UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certifi- cazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione. N. 379/2014 Regolamento della Commissione del 7 aprile 2014 recante modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. N. 2012/780/UE Decisione della Commissione del 5 dicembre 2012 sui diritti d’accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle rispo- ste ricevute stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la pre- venzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. N. 319/2014 Regolamento della Commissione del 27 marzo relativo ai diritti e agli onora- ri riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il rego- lamento (CE) n. 593/2007. Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: Nell’articolo 3 paragrafo 5, dopo il termine «l’Unione» è inserita l’espres- sione «o uno Stato membro dell’AELS». c) Al punto 4 (Protezione della navigazione aerea), dopo il riferimento alla decisione di esecuzione 7275/2013 della Commissione è inserito il seguente testo:
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«N. 278/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione del 19 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarifica- zione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’uso dei dispositivi di rile- vamento di tracce di esplosivi. N. 687/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarifi- cazione, l’armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, l’equivalenza delle norme di sicurezza e misure di sicurezza delle merci e della posta. N. 1200/2014 Decisione di esecuzione della Commissione del 5 marzo 2014, che modifica la decisione C(2010)774 della Commissione che stabilisce disposizioni par- ticolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicu- rezza dell’aviazione civile, in relazione al trasporto di merci e di posta. N. 1635/2014 Decisione di esecuzione della Commissione del 17 marzo 2014, che modifi- ca la decisione C(2010)774 della Commissione per quanto riguarda la chiari- ficazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’utilizzo di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi. N. 3870/2014 Decisione di esecuzione della Commissione del 17 giugno 2014, che modifi- ca la decisione C(2010)774 della Commissione per quanto riguarda la chiari- ficazione, l’armonizzazione e la semplificazione dell’utilizzo di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi. N. 4054/2014 Decisione di esecuzione della Commissione del 20 giugno 2014, recante modifica della decisione C(2010)774 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione delle misure di sicurezza aerea e per quanto riguarda il trasporto aereo di merci e posta trasportate nell’Unione.»
d) Al punto 5 (Gestione del traffico aereo), dopo il riferimento al regolamento di esecuzione n. 657/2013 della Commissione è inserito il seguente testo: «N. 1070/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo. N. 923/2012 Regolamento di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2012 che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servi-
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zi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010. N. 1191/2010 Regolamento della Commissione del 16 dicembre 2010 che modifica il rego- lamento (CE) n. 1794/2006 che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. N. 441/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione del 30 aprile 2014 che modi- fica il regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico euro- peo. N. 691/2010 Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un siste- ma di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005. N. 1216/2011 Decisione di esecuzione della Commissione del 24 novembre 2011 recante modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istitui- sce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. N. 176/2011 Regolamento della Commissione del 24 febbraio 2011 concernente le infor- mazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco fun- zionale di spazio aereo. N. 121/2011 Decisione della Commissione del 21 febbraio 2011 recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012–2014. N. 677/2011 Regolamento della Commissione del 7 luglio 2011 recante disposizioni det- tagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traf- fico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010. N. 1034/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione del 17 ottobre 2011 sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010.
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N. 1035/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione del 17 ottobre 2011 che sta- bilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, re- cante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010. N. 448/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione del 2 maggio 2014 che mo- difica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, aggiornando i riferimenti agli allegati della convenzione di Chicago. N. 1206/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2011 che stabilisce i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo. Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: Nell’allegato I è aggiunta l’espressione «Svizzera UIR». N. 1207/2011 Regolamento di esecuzione della Commissione del 22 novembre 2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo. N. 390/2013 Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 maggio 2013 che isti- tuisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le fun- zioni di rete. N. 391/2013 Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 maggio 2013 che isti- tuisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. N. 409/2013 Regolamento di esecuzione della Commissione del 3 maggio 2013 relativo alla definizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indica- zione di incentivi a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa. N. 132/2014 Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 marzo 2014 che stabili- sce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015–2019. N. 716/2014 Regolamento di esecuzione della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell’attuazione del pia- no generale di gestione del traffico aereo in Europa.»
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e) Al punto 5 (gestione del traffico aereo), dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 29/2009 della Commissione, sono inseriti i seguenti riferimenti: «Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: a) Nell’allegato I parte A è aggiunta l’espressione «Svizzera UIR». b) Nell’allegato I parte B è aggiunta l’espressione «Norvegia FIR a sud di 61° 30».»
f) Al punto 5 (gestione del traffico aereo), il testo che figura nel riferimento al regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito con il testo seguente: «Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: a) Nell’articolo 11, per l’Islanda il termine «comunitario» è da intendersi come «regionale o nazionale». b) Per l’Islanda, l’articolo 11 si applica a partire dal 1° gennaio 2015. c) Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.»
g) Al punto 5 (gestione del traffico aereo), il testo che figura nel riferimento al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito con il testo seguente: «Ai fini della Convenzione il testo del regolamento si intende modificato come segue: a) Per quanto concerne l’Islanda, l’articolo 9bis, paragrafo 2, lettera c si intende modificato come segue: «assicurano la coerenza con la rete europea delle rotte istituita in virtù dell’articolo 6 del regolamento sullo spazio aereo o con la rete delle rotte istituita nella regione ICAO NAT;» b) Per quanto concerne l’Islanda, l’articolo 9bis paragrafo 2, lettera i si intende modificato come segue: «facilitano la rispondenza con gli obiettivi di prestazione a livello regionale o nazionale.» c) Per quanto concerne l’Islanda, l’ultimo periodo dell’articolo 14 si intende modificato come segue: «Questo sistema è compatibile con l’articolo 15 della convenzione di Chicago del 1944 relativa all’aviazione civile internazionale4 e con il sistema tariffario di Eurocontrol per le tariffe di rotta o con l’accordo di finanziamento congiunto, amministrato dall’ICAO, per la regione nord- atlantica.» d) Per quanto concerne l’Islanda, l’espressione seguente è aggiunta alla fine del primo periodo dell’articolo 15 paragrafo 2 lettera b:
4 RS 0.748.0
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«o la regione nord-atlantica» e) Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.»
2) Questa decisione entra in vigore con effetto immediato. 3) Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.