AS 2016 3637
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 12 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 78 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. j 1 Hanno diritto a un’indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 LPers gli impie- gati: d. che hanno più di 40 anni o hanno lavorato per almeno dieci anni presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e il cui rapporto di lavoro è risolto a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni. 2 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le indennità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 4 LPers possono essere versate: j. Abrogata
Art. 79 cpv. 1bis 1bis Lʼindennità di cui all’articolo 78 capoverso 1 lettera d è disciplinata nell’alle- gato 3.
Art. 88a cpv. 4 Abrogato
Art. 104, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1 (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 I Dipartimenti si adoperano con tutti i loro mezzi affinché le misure di ristruttura- zione o riorganizzazione di unità amministrative o di settori di attività che prevedo-
1 RS 172.220.111.3
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no il licenziamento di uno o più impiegati o la trasformazione o soppressione di uno o più posti di lavoro siano attuate in modo economico e socialmente sostenibile.
Art. 104f Abrogato
Art. 105 Misure e prestazioni (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Per la protezione sociale degli impiegati in caso di ristrutturazioni e riorganizza- zioni possono essere previste in particolare le misure e le prestazioni seguenti: a. garanzie salariali nei limiti della presente ordinanza; b. collocamento esterno del personale; c. garanzia dello stipendio in caso di riduzione del tasso di occupazione per nove mesi al massimo. 2 In caso di attribuzione a un nuovo luogo di lavoro nell’ambito di ristrutturazioni e riorganizzazioni possono essere previste le misure e le prestazioni seguenti: a. partecipazione limitata alle spese del tragitto per recarsi al lavoro; b. partecipazione alle spese di trasloco; c. mantenimento dell’indennità di residenza attuale per due anni se quest’ulti- ma è superiore a quella del nuovo luogo di lavoro; d. riduzione graduale dell’indennità di residenza per quattro anni al massimo se l’indennità di residenza del nuovo luogo di lavoro è inferiore di sei o più zone. 3 Le misure e le prestazioni del piano sociale (art. 105d) sono applicabili per analo- gia al singolo caso se la presente ordinanza non prevede una regolamentazione specifica.
Art. 105a Pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni il pensionamento anticipato parziale o integrale è possibile se l’impiegato: a. ha compiuto il 60° anno d’età; b. ha lavorato ininterrottamente per almeno dieci anni presso le unità ammini- strative ai sensi dell’articolo 1; c. non può essere collocato in un altro posto ragionevolmente esigibile con lo stesso tasso di occupazione; d. non ha rifiutato altri posti ragionevolmente esigibili; e. non è malato e non è interessato da una procedura di accertamento dell’inva- lidità in corso o imminente.
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2 Inoltre, almeno una delle seguenti condizioni deve essere adempiuta:
a. il posto dell’impiegato è soppresso; b. il suo campo di attività subisce sensibili modifiche e per motivi oggettivi e personali l’introduzione a una nuova tecnica, in una nuova organizzazione o in un nuovo processo non è più ritenuta economica; c. il posto di un altro impiegato più giovane non deve essere soppresso a segui- to del suo pensionamento anticipato; d. deve essere introdotta una regolamentazione successiva sostenibile.
3 I pensionamenti anticipati sono concessi d’intesa con l’UFPER. Questa disposi-
zione non si applica al DDPS.
Art. 105b Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1 Se al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa tra 60 e 62 anni, l’impiegato percepisce la rendita di vecchiaia che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento al compimento del 63° anno d’età, nonché una rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro. 2 Se al momento del pensionamento anticipato ha almeno 63 anni, oltre alla rendita di vecchiaia regolamentare, l’impiegato percepisce la rendita transitoria interamente finanziata dal datore di lavoro. 3 Per motivi validi, in aggiunta al pensionamento anticipato parziale o integrale, il datore di lavoro può fornire le prestazioni seguenti: a. partecipazione ai costi per la continuazione della previdenza secondo l’articolo 88dbis capoverso 3; b. partecipazione al riscatto finalizzato all’aumento della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 32a RPIC2; c. assunzione completa o parziale dei contributi dovuti sul reddito conseguito in forma di rendita secondo l’articolo 28 dell’ordinanza del 31 ottobre 19473 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ma al massimo fino al rag- giungimento dell’età di pensionamento AVS; d. partecipazione più elevata al finanziamento della rendita transitoria rispetto a quanto previsto nell’allegato 1.
Art. 105c Finanziamento 1 Le misure e le prestazioni in caso di ristrutturazioni e riorganizzazioni sono finan- ziate dai Dipartimenti. 2 Le unità amministrative riservano i mezzi necessari per i riorientamenti professio- nali e la formazione continua.
2 RS 172.220.141.1 3 RS 831.101
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3 La parte della rendita di vecchiaia e della rendita transitoria che al momento del pensionamento anticipato non è finanziata sotto il profilo attuariale viene finanziata dal datore di lavoro tramite un credito centrale.
4 L’UFPER domanda i mezzi finanziari necessari per i pensionamenti anticipati
secondo l’articolo 105b capoversi 1 e 2 mediante preventivo.
5 I capoversi 3 e 4 non si applicano al DDPS.
Art. 105d Piano sociale (art. 31 cpv. 4 LPers) 1 In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro viene stabilito un piano sociale. 2 Il piano sociale è elaborato dall’UFPER d’intesa con le associazioni del personale.
3 Esso è firmato dal capo del DFF per conto del Consiglio federale e dalle associa- zioni del personale. 4 Le misure e le prestazioni previste dal piano sociale sono finanziate per analogia secondo l’articolo 105c.
Titolo prima dell’art. 106 Sezione 2: Prestazioni del datore di lavoro per la protezione sociale del personale in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa
Art. 106, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 1, frase introduttiva (art. 19 cpv. 4 LPers) 1 Il datore di lavoro può fornire le prestazioni di cui all’articolo 105 e 105b capo- verso 3 all’impiegato che ha compiuto il 60° anno d’età se:
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 3 secondo la versione qui annessa.
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2016.
12 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 3 (art. 79 cpv. 1bis)
Calcolo dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni 1 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di ristrutturazioni e riorga- nizzazioni l’indennità è calcolata secondo la seguente tabella:
Durata d’impiego in anni Indennità in stipendi mensili
0–9 Nessuna indennità 10–15 1 stipendio mensile 16–20 2 stipendi mensili 21–24 3 stipendi mensili superiore ai 25 4 stipendi mensili
Età Indennità in stipendi mensili
inferiore ai 40 anni Nessuna indennità 40–45 anni 1 stipendio mensile 46–50 anni 2 stipendi mensili 51–55 anni 3 stipendi mensili oltre i 55 anni 4 stipendi mensili
2 Le indennità corrispondenti alla durata d’impiego e all’età sono sommate.
3 In presenza di motivi validi, segnatamente situazioni sociali difficili, l’indennità di partenza calcolata secondo il capoverso 1 può essere aumentata al massimo a
12 stipendi mensili.
4 Le interruzioni della durata d’impiego non sono prese in considerazione, sempre che non superino la durata di tre anni. 5 Ai fini del calcolo degli anni d’età e d’impiego, gli anni interrotti sono arrotondati per eccesso.
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