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AS 2016 3653

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Gestrice della cura di tessili / Gestore della cura di tessili con attestato federale di capacità

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Gestrice della cura di tessili / Gestore della cura di tessili con attestato federale di capacità (AFC)

del 18 ottobre 2016

80607 Gestrice della cura di tessili AFC/Gestore della cura di tessili AFC

Fachfrau Textilpflege EFZ/Fachmann Textilpflege EFZ Gestionnaire en entretien des textiles CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e orientamenti 1 I gestori della cura di tessili di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comporta- menti: a. conoscono bene i processi nel settore della lavanderia a secco e ad acqua e in quello della lavanderia artigianale/industriale; b. svolgono colloqui con clienti privati e industriali, individuano le esigenze e offrono una consulenza in linea con le aspettative e consona al destinatario avvalendosi delle conoscenze professionali acquisite;

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c. esaminano e smistano i tessili. Tengono in considerazione le istruzioni di lavaggio, il colore, la confezione e il tipo di tessile al fine di preparare i cari- chi; d. scelgono il trattamento più adeguato per i tessili e il metodo di smacchiatura; e. sono attenti al loro aspetto e osservano, per ogni fase lavorativa, i principi di igiene personale e aziendale, di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute per loro stessi e per i terzi; f. rispettano le disposizioni specifiche sull’utilizzo sostenibile dell’energia e delle risorse, nonché sulla protezione dell’ambiente. 2 La formazione di gestore della cura di tessili di livello AFC prevede i seguenti orientamenti: a. lavanderia a secco e ad acqua; b. lavanderia artigianale/industriale. 3 L’orientamento viene definito dall’azienda di tirocinio prima dell’inizio della formazione professionale di base. Viene riportato nel contratto di tirocinio.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura tre anni.

2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competen- ze operative qui elencate: a. elaborazione degli ordini dei clienti:

1. prendere in consegna i tessili e consigliare i clienti,

2. preparare i tessili in base alle disposizioni aziendali,

3. accogliere e trattare i reclami;

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b. preparazione dei carichi:

1. registrare ed etichettare i tessili,

2. esaminare la merce,

3. smistare i tessili e preparare i carichi;

c. trattamento dei tessili:

1. impiegare e verificare le tecniche procedurali e meccaniche,

2. lavare i tessili con le procedure e gli impianti adeguati,

3. lavare a secco o ad acqua i tessili con le procedure e gli impianti ade-

guati,

4. smacchiare i tessili con le procedure adeguate;

d. rifinitura dei tessili:

1. rifinire i tessili con le procedure e gli impianti adeguati,

2. eseguire il controllo della qualità in base alle disposizioni aziendali.

2 Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a ed e delle competenze operative b.1, b.3, c.1 e c.4 è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Per quanto riguarda le competenze operative rimanenti, vale quanto segue: a. le competenze operative b.2 e c.3 sono obbligatorie per l’orientamento La- vanderia a secco e ad acqua; b. la competenza operativa c.2 è obbligatoria per l’orientamento Lavanderia artigianale/industriale.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazio- ne e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in

formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:

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a. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente:

1. lavori in condizioni di sovrappressione,

2. lavori che espongono al freddo o al caldo o a un’umidità eccessivi;

b. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute con- trassegnati con la seguente frase R secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 o la seguente frase H secondo la versione del regolamento (CE) n. 1272/20085 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno

20156 sui prodotti chimici:

può provocare il cancro (designazione «K» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R40 / H351, R45 / H350); c. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare; d. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infortunio, di malattia o d’intossicazione; e. cernita di materiale vecchio, come carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli; f. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di forma- zione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate a settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857. 5 Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 6 RS 813.11

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Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080

lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale

a. Conoscenze professionali – elaborazione degli ordini dei clienti 20 20 30 70 – Preparazione dei carichi 40 40 40 120 – Trattamento dei tessili 120 120 110 350 – Rifinitura dei tessili 20 20 20 60 Totale conoscenze professionali 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 13 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti cono ripartiti in sette corsi come segue:

Anno Corsi Campo di competenze operative/comp. operative/obiettivi di valutazione Durata

1. Corso 1 Obiettivo di valutazione «riconoscere le situazioni di pericolo e 1 giorno attuare le misure» 1. Corso 2 Competenza operativa «lavare i tessili con le procedure e gli 1 giorno impianti adeguati» per le persone in formazione dell’orientamento lavanderia a secco e ad acqua; Competenza operativa «lavare a secco o ad acqua i tessili con le procedure e gli impianti adeguati» per le persone in formazione dell’orientamento lavanderia industriale/artigianale

1. Corso 3 Obiettivo di valutazione «garantire l’igiene personale e 2 giorni

aziendale»

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Anno Corsi Campo di competenze operative/comp. operative/obiettivi di valutazione Durata

2. Corso 4 Competenza operativa «eseguire la smacchiatura dei tessili» 2 giorni 2. Corso 5 Obiettivo di valutazione «utilizzare in modo professionale le 2 giorni sostanze chimiche» 2. Corso 6 Obiettivo di valutazione «effettuare i controlli e la manutenzione 2 giorni degli impianti»

3. Corso 7 Obiettivo di valutazione «programmare e manovrare gli 3 giorni

impianti»

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e determi- na quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

3 Al piano di formazione sono allegati:

a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione; b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute. Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

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a. attestato federale di capacità di gestore della cura di tessili AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di addetto alla cura di tessili AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di addetto alla cura di tessili qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del gestore della cura di tessili AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegna- mento; e. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

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Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per scritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per scritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del

gestore della cura di tessili AFC, e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

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Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nelle procedure di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo

indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 12 ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione

dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,

4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Elaborazione degli ordini dei clienti 10 %

2 Preparazione dei carichi 10 %

3 Trattamento dei tessili 50 %

4 Rifinitura dei tessili 30 %

b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. l’esame del campo di qualificazione «conoscenze professionali» avvie-

ne in forma scritta e comprende i campi di competenze operative sot- toelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce Campi di competenze operative Durata Ponderazione

1 Elaborazione degli ordini dei clienti 15 Min. 10 %

2 Preparazione dei carichi 15 Min. 10 %

2 Trattamento dei tessili 90 Min. 50 %

2 Rifinitura dei tessili 60 Min. 30 %

c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

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Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale. 3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali. 4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento professionale: 20 per cento.

Art. 19 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

professionale, rimane valida la nota relativa all’insegnamento professionale conse- guita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professio- nale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.

Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale. 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 40 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

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Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «gestrice della cura di tessili AFC»/«gestore della cura di tessili AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei gestori della cura dei tessili AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei gestori della cura dei tessili AFC è composta da: a. 4–5 rappresentanti dell’Associazione svizzera degli specialisti per il tratta- mento dei tessili ASTT; b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.

2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 Gli orientamenti devono essere rappresentati.

4 La Commissione si autocostituisce.

5 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati la rendano necessaria; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario;

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d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera degli specialisti per il trattamento dei tessili ASTT. 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di un’approvazione 1È abrogata l’ordinanza della SEFRI dell’11 settembre 20079 sulla formazione professionale di base Addetta alla cura di tessili/Addetto alla cura di tessili con attestato federale di capacità (AFC). 2 È revocata l’approvazione del piano di formazione Addetta alla cura di tessili / Addetto alla cura di tessili dell’11 settembre 2007.

Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alla cura di tessili prima del 1° gennaio 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore. 2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alla cura di tessili AFC entro il 31 dicembre 2021, viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

9 RU 2007 7029

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Art. 26 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

18 ottobre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI: Josef Widmer, Direttore supplente

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