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Regolamento sull'organizzazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Regolamento sull’organizzazione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull’organizzazione dell’INSAI)

del 10 giugno 2016 Approvato dal Consiglio federale il 12 ottobre 2016

Il consiglio dell’INSAI, visto l’articolo 63 capoverso 5 lettera b della legge federale del 20 marzo 1981 1 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), stabilisce:

Sezione 1: Consiglio dell’INSAI

Art. 1 Ruolo del consiglio dell’INSAI Il consiglio dell’INSAI è l’organo supremo dell’Istituto nazionale svizzero di assicu- razione contro gli infortuni (INSAI).

Art. 2 Compiti del consiglio dell’INSAI 1 Il consiglio dell’INSAI svolge i compiti di cui all’articolo 63 capoverso 5 lettere a– f e h LAINF.

2 Il consiglio dell’INSAI è inoltre incaricato in particolare di:

a. nominare il comitato del consiglio dell’INSAI e le commissioni; b. emanare il suo regolamento e quelli del comitato del consiglio dell’INSAI e delle commissioni; c. fare proposte al Consiglio federale secondo l’articolo 88 capoverso 2 LAINF relative alla determinazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali; d. prendere decisioni sull’accettazione o sul rifiuto di domande di risarcimento danni e sui regressi nell’ambito della responsabilità (art. 78 della LF del 6 ott. 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e art. 7

RS 832.207

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della LF del 14 mar. 19583 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali), per quanto il consi- glio dell’INSAI o uno dei suoi membri sia reso responsabile del danno; e. adottare il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell’INSAI e trasmetterlo per approvazione al Consiglio federale; f. decidere la rete di agenzie tenendo conto delle esigenze aziendali e organiz- zative nonché della situazione geografica e linguistica nella Svizzera.

Art. 3 Nomina del comitato del consiglio dell’INSAI e delle commissioni 1 Il consiglio dell’INSAI nomina il comitato del consiglio dell’INSAI. La durata del mandato del comitato del consiglio dell’INSAI corrisponde a quella del consiglio dell’INSAI.

2 Il consiglio dell’INSAI costituisce le seguenti commissioni:

a. una commissione di controllo delle finanze; b. una commissione di controllo degli immobili; c. una commissione per l'assicurazione militare.

3 Accanto ai rappresentanti della Confederazione, nel comitato del consiglio

dell’INSAI e nelle commissioni di cui al capoverso 2 sono rappresentati paritetica- mente i partner sociali. Per la composizione del comitato e delle commissioni, il consiglio dell’INSAI tiene conto delle attitudini professionali dei membri. 4 In caso di bisogno il consiglio dell’INSAI può costituire altre commissioni. Nel decidere la composizione delle commissioni provvede affinché siano prese in consi- derazione le attitudini professionali dei membri e siano rappresentati sia la Confe- derazione sia i partner sociali. 5 Per l’esame preliminare di taluni affari, il consiglio dell’INSAI, il comitato del consiglio dell’INSAI e le commissioni possono costituire commissioni speciali.

Art. 4 Compiti del comitato del consiglio dell’INSAI 1 Il comitato del consiglio dell’INSAI svolge i compiti enumerati all’articolo 63 capoverso 5 lettere g e i–m LAINF. 2 Il comitato del consiglio dell’INSAI prepara tutti gli affari di competenza del consiglio dell’INSAI e formula proposte. 3 Il comitato del consiglio dell’INSAI statuisce sugli oggetti che gli sono affidati, in maniera generale o nel caso particolare, dal consiglio dell’INSAI.

3 RS 170.32

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Art. 5 Compiti delle commissioni

1 La commissione di controllo delle finanze è incaricata di:

a. valutare la situazione finanziaria dell’INSAI e la tenuta dei conti; b. esaminare i conti annuali e i conti separati dell’INSAI; c. emanare, su proposta della direzione, direttive sulla tenuta dei conti.

2 La commissione di controllo degli immobili è incaricata di:

a. valutare e approvare la dimensione strategica dell'ambito degli investimenti immobiliari diretti; b. fungere da organo tecnico e consultivo per il comitato del consiglio dell’INSAI.

3 La commissione per l’assicurazione militare vigila, su mandato del consiglio

dell’INSAI, sull’esercizio dell’assicurazione militare.

Art. 6 Convocazione delle riunioni 1 Il consiglio dell’INSAI, il comitato del consiglio dell’INSAI e le commissioni si riuniscono su convocazione dei loro presidenti ogni qualvolta gli affari lo esigono.

2 Se almeno cinque membri del consiglio dell'INSAI o due membri del comitato del

consiglio dell'INSAI o di una commissione chiedono al presidente di tenere una riunione con domanda scritta e motivata, la convocazione della riunione è general- mente inviata entro due settimane. 3 Dopo un rinnovo totale del consiglio dell’INSAI, spetta al membro più anziano in ufficio - al decano se ve ne fossero diversi - convocare la prima riunione e dirigere l’elezione del presidente per il nuovo periodo amministrativo.

Art. 7 Quorum, votazioni ed elezioni

1 Il consiglio dell’INSAI, il comitato del consiglio dell’INSAI e le commissioni

deliberano validamente se è presente la maggioranza dei rispettivi membri. 2 Nelle votazioni decide la maggioranza dei voti; in caso di parità, quello del presi- dente conta il doppio. 3 Per le elezioni fa stato, nel primo scrutinio, la maggioranza assoluta e, nel secondo, quella relativa; in caso di parità nel secondo scrutinio, il presidente procede a un’estrazione a sorte. 4 Le schede bianche o nulle non sono prese in considerazione per la determinazione della maggioranza.

Art. 8 Decisioni mediante circolazione degli atti

1 Il consiglio dell’INSAI, il comitato del consiglio dell’INSAI e le commissioni

possono, su ordine dei loro presidenti, prendere decisioni mediante circolazione degli atti.

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2 La decisione presa mediante circolazione degli atti viene considerata nulla e

l’oggetto in questione va trattato in seduta se almeno dieci membri del consiglio dell’INSAI o un membro del comitato del consiglio dell’INSAI o di una commis- sione si oppongono per iscritto all’approvazione delle proposte.

Sezione 2: Direzione

Art. 9 Ruolo e organizzazione

1 La direzione si suddivide in una presidenza e in altri dipartimenti.

2 I membri della direzione partecipano alle sedute del consiglio dell’INSAI e del comitato del consiglio dell’INSAI.

Art. 10 Compiti Oltre ai compiti di cui all’articolo 64 LAINF, la direzione è incaricata in particolare di: a. elaborare rapporti e documenti da sottoporre al consiglio dell’INSAI, al comitato del consiglio dell’INSAI e alle commissioni nonché attuare le loro decisioni; b. decidere in merito a tutte le questioni e misure che lo scopo dell’INSAI e la gestione uniforme degli affari esigono; sono fatte salve le attribuzioni del consiglio dell’INSAI, del comitato del consiglio dell’INSAI e delle commis- sioni; c. concludere contratti di collaborazione con assicuratori privati e altri assicu- ratori che svolgono compiti di diritto pubblico, con organismi dell’assicu- razione contro gli infortuni e con altre organizzazioni attive nel settore della salute o della sicurezza sul lavoro; l’organo superiore deve essere informato preliminarmente sulla conclusione di contratti importanti; d. disciplinare la competenza locale, l’organizzazione e i compiti delle agenzie.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di altri atti normativi Il regolamento del 14 giugno 20024 sull’organizzazione dell’INSAI è abrogato.

4 RU 2003 278

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Art. 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

10 giugno 2016 Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Markus Dürr Il segretario, Marc Epelbaum

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