AS 2016 3751
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Liutaia/Liutaio con attestato federale di capacità (AFC)
del 25 ottobre 2016
54213 Liutaia AFC/Liutaio AFC
Geigenbauerin EFZ/Geigenbauer EFZ Luthier CFC/Luthière CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale I liutai di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistin- guono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti: a. si occupano principalmente della famiglia degli strumenti ad arco, ovvero di violini, viole e violoncelli e, in base alla specializzazione dell’atelier, anche di contrabbassi e altri strumenti ad arco tenendo conto del loro valore stori- co-culturale;
RS 412.101.222.24
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b. fabbricano a mano o con l’aiuto di macchinari un intero strumento ad arco o i suoi componenti; c. eseguono lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco; d. utilizzano in maniera appropriata gli attrezzi tipici dei liutai per la lavora- zione del legno e altri materiali impiegati nel settore; e. consigliano i clienti per quanto riguarda la manutenzione, la riparazione, l’acquisto e il noleggio degli strumenti ad arco e dei relativi accessori; f. sono in grado di suonare uno strumento ad arco e quindi di valutarne la qua- lità acustica e tecnica.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura quattro anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. preparazione e pianificazione dei lavori:
1. allestire la postazione di lavoro,
2. pianificare la costruzione, la riparazione e il restauro di uno strumento,
3. documentare gli strumenti e gli archetti,
4. selezionare e acquistare il materiale,
5. costruire attrezzi e utensili speciali,
6. consigliare i clienti in maniera competente,
7. attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione
dell’ambiente;
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b. costruzione di strumenti ad arco:
1. sgrossare il legno,
2. costruire l’intera fascia,
3. costruire il fondo e la tavola,
4. costruire il manico, la chiocciola, la tastiera e il capotasto,
5. assemblare lo strumento,
6. rifinire le superfici,
7. rendere lo strumento pronto per suonare,
8. suonare lo strumento e regolarlo;
c. esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco:
1. eseguire lavori di manutenzione,
2. sciogliere gli incollaggi,
3. fissare i pezzi danneggiati,
4. integrare i pezzi danneggiati,
5. sostituire i pezzi danneggiati,
6. pulire e ritoccare le rifiniture delle superfici;
d. esecuzione di lavori sugli archetti:
1. eseguire lavori di manutenzione,
2. eseguire semplici riparazioni.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma- zione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in
formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate:
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a. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute con- trassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio
20054 sui prodotti chimici o da una delle seguenti frasi H secondo la ver-
sione del regolamento (CE) n. 1272/20085 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti chimici:
1. può provocare sensibilizzazione per inalazione (designazione «S»
secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R42 / H334),
2. può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (designazione
«S» secondo la lista «Valori limite d’esposizione sui posti di lavoro»; R43 / H317); b. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare; c. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione o di malattia.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di forma- zione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,75 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 6 RS 813.11
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Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1840
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale
a. Conoscenze professionali – Preparazione e pianificazione dei lavori 140 140 150 140 570 – Costruzione di strumenti ad arco 150 150 180 150 630 Esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco Esecuzione di lavori sugli archetti Totale conoscenze professionali 290 290 330 290 1200 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 40 40 40 40 160 Totale delle lezioni 450 450 490 450 1840
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono 41 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in cinque corsi come segue:
Anno Corso Campi di competenze operative/Competenze operative Durata
1 Corso 1 Strumenti
– allestire la postazione di lavoro – costruire attrezzi e utensili speciali – attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente 2 giorni
7 RS 412.101.241
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Anno Corso Campi di competenze operative/Competenze operative Durata
1 Corso 2 Macchinari
– allestire la postazione di lavoro – sgrossare il legno – attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente 4 giorni 24 Corso 3 Documentazione – pianificare la costruzione, la riparazione e il restauro di uno strumento – documentare gli strumenti e gli archetti 5 giorni 2+3 Corso 4 Riparazione agli archetti – eseguire lavori di manutenzione – eseguire semplici riparazioni – attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente 5 giorni 3+4 Corso 5 Riparazione e restauro – preparazione e pianificazione dei lavori – esecuzione di lavori di manutenzione e di riparazione di strumenti ad arco – attuare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dell’ambiente 25 giorni
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali. 4 Le date dei corsi e la loro ripartizione vengono stabilite dall’Associazione svizzera dei liutai e archettai (SVGB).
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; c. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato.
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3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribu- zione.
Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di liutaio AFC e almeno cinque anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di liutaio qualificato e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente; d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda
persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
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Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una
volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.
Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dei corsi 2, 3, 4 e 5.
2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel
calcolo della nota dei luoghi di formazione.
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Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione profes- sionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. ha svolto almeno cinque anni di tale esperienza professionale nel campo
del liutaio AFC, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo
indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di
20 ore. Vale quanto segue:
1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della
formazione professionale di base,
2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere
le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione
dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative
sottoelencati con le seguenti ponderazioni:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Preparazione e pianificazione dei lavori 10 %
2 Costruzione di strumenti ad arco 40 %
3 Esecuzione di lavori di manutenzione e 40 %
di riparazione di strumenti ad arco Lavori sugli archetti
4 Colloquio professionale 10 %
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b. «cultura generale». A questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. nota relativa all’insegnamento professionale: 50 per cento; b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento. 4 Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze. 6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. cultura generale: 20 per cento; c. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.
Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
8 RS 412.101.241
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4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono i corsi 3 e 4, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione. 2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 80 per cento; b. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «liutaia AFC»/«liutaio AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei liutai AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione dei liutai AFC è composta da: a. 3–5 rappresentanti dell’Associazione svizzera dei liutai e archettai (SVGB); b. 2 rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.
2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
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4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecno- logici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.
Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali 1 È responsabile dei corsi interaziendali l’Associazione svizzera dei liutai e archettai (SVGB). 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogati: a. il regolamento del 21 dicembre 19939 concernente il tirocinio e l’esame fina- le di tirocinio Liutaio/Liutaia; b. il programma d’insegnamento professionale del 21 dicembre 199310 Liutaio/ Liutaia.
9 FF 2003 6163 10 FF 2003 6163
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Art. 26 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di liutaio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al masimo però entro il 31 dicembre 2022. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per liutaio entro il 31 dicembre 2022 vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2021.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
25 ottobre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente
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