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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell'involucro edilizio con certificato federale di formazione pratica
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio con certificato federale di formazione pratica (CFP)
del 21 ottobre 2016
51919 Addetta alle impermeabilizzazioni CFP / Addetto alle
impermeabilizzazioni CFP Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA Praticienne en étanchéité AFP / Praticien en étanchéité AFP
51920 Addetta alla copertura di tetti CFP / Addetto alla copertura
di tetti CFP Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA Praticienne en couverture AFP / Praticien en couverture AFP
51921 Addetta alla costruzione di facciate CFP / Addetto alla costruzione
di facciate CFP Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA Praticienne en façades AFP / Praticien en façades AFP
51922 Addetta alla costruzione di ponteggi CFP / Addetto alla
costruzione di ponteggi CFP Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA Praticienne en échafaudage AFP / Praticien en échafaudage AFP
51923 Addetta al montaggio di avvolgibili CFP / Addetto al montaggio
di avvolgibili CFP Storenmontagepraktikerin EBA / Storenmontagepraktiker EBA Praticienne en stores AFP / Praticien en stores AFP
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr);
RS 412.101.222.25
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale I professionisti del campo professionale dell’involucro edilizio di livello CFP svol- gono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti: a. svolgono semplici lavori all’involucro edilizio. In particolare, sulla base di istruzioni isolano e impermeabilizzano facciate, tetti piatti e a falde e opere di ingegneria civile, come ponti e gallerie. Inoltre, montano in gruppo pon- teggi e sistemi avvolgibili; b. vantano una buona abilità pratica e tecnica e solide competenze specialisti- che nella relativa professione; c. danno prova di elevata autonomia e flessibilità e si distinguono per lo spirito di squadra e l’orientamento alla clientela. Tengono conto tramite misure adeguate degli aspetti relativi alla protezione dell’ambiente, all’efficienza energetica e delle risorse, all’ecologia edilizia, alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura due anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
3 RS 822.115
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Art. 4 Competenze operative
1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative (CCO), le
competenze operative qui elencate: a. attuazione di disposizioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell’ambiente (CCO 1):
1. valutare i pericoli sul posto di lavoro e prendere provvedimenti,
2. garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
3. utilizzare in modo sicuro ed ecologico materiali pericolosi,
4. caricare, trasportare e stoccare materiali, apparecchi e macchine in
modo sicuro,
5. utilizzare e smaltire i materiali nel rispetto dell’ambiente;
b. applicazione di strati e sistemi sull’involucro edilizio (CCO 2):
1. valutare l’utilità e la funzione delle parti dell’involucro edilizio,
2. illustrare le interfacce dei diversi sistemi dell’involucro edilizio,
3. realizzare metodi costruttivi efficienti a livello energetico sulla base di
istruzioni,
4. motivare i requisiti dei sistemi per la produzione di energia.
2 Inoltre,per gli addetti alle impermeabilizzazioni la formazione prevede, nel
seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate: posa di sistemi di impermeabilizzazione (CCO 3):
1. valutare le caratteristiche della base;
2. eseguire lavori di impermeabilizzazione;
3. applicare strati di protezione e di finitura;
4. documentare i lavori e redigere rapporti;
5. abbozzare e disegnare forme e superfici;
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
3 Inoltre, per gli addetti alla copertura di tetti la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate: posa di sistemi per tetti (CCO 3):
1. utilizzare le varianti di posa e di fissaggio;
2. eseguire lavori di copertura dei tetti;
3. montare e coprire elementi di montaggio;
4. documentare i lavori e redigere rapporti;
5. abbozzare e disegnare forme e superfici;
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
4 Inoltre,per gli addetti alla costruzione di facciate la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate:
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
posa di sistemi di costruzione per facciate (CCO 3):
1. utilizzare le varianti di posa e di fissaggio;
2. eseguire lavori sulle facciate;
3. applicare complementi ed elementi di montaggio;
4. documentare i lavori e redigere rapporti;
5. abbozzare e disegnare forme e superfici;
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
5 Inoltre, per gli addetti alla costruzione di ponteggi la formazione prevede, nel seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate: montaggio e smontaggio di sistemi di ponteggio (CCO 3):
1. valutare le caratteristiche della base;
2. montare e smontare strutture modulari;
3. montare e smontare montacarichi;
4. documentare i lavori e redigere rapporti;
5. abbozzare e disegnare forme e superfici;
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
6 Inoltre,per gli addetti al montaggio di avvolgibili la formazione prevede nel
seguente campo di competenze operative, le competenze operative qui elencate: montaggio di sistemi avvolgibili (CCO 3):
1. utilizzare varianti di montaggio e di fissaggio;
2. montare sistemi avvolgibili;
3. montare componenti elettrici dei sistemi;
4. documentare i lavori e redigere rapporti;
5. abbozzare e disegnare forme e superfici;
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma- zione e considerate nelle procedure di qualificazione.
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3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in
formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: a. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente lavori che implicano una forte esposizione al rumore o alle vibra- zioni; b. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute (sostanze) contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici o da una delle seguenti frasi H se- condo la versione del regolamento (CE) n. 1272/20085 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti chimici: R42/H334, R43/H317; c. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare; d. lavori ad altezze pericolose; e. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione o di malattia; f. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani; g. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente lavori in condizioni di caldo o freddo estremo o di forte umidità.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di forma- zione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 6 RS 813.11
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Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale 1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 720 lezio- ni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno Totale
a. Conoscenze professionali – campi di competenze operative interprofessionali 200 40 240 (CCO 1 e 2) – campo di competenze operative specifico della – 160 160 professione (CCO 3) Totale 200 200 400 b. Cultura generale 120 120 240 c. Educazione fisica 40 40 80 Totale delle lezioni 360 360 720
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
7 RS 412.101.241
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono da 20 a 22 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 6–7 corsi come segue:
Professioni
Addetto alle impermeabiliz- Addetto alla costruzione di Addetto alla costruzione di Addetto alla copertura di Addetto al montaggio di
zazioni tetti/in facciate/in ponteggi avvolgibili
Anno Corsi Campi di competenze operative (CCO) Durata
1 Corso 1 CCO 1 interprofessionale 3 3 3 3 3
Corso 2.1 CCO 2 interprofessionale 3 3 3 3 3 Corso 2.2 CCO 2 interprofessionale 3 3 3 3 3 Corso 3.1 CCO 3 specifico della prof. 5 5 4 3 3 Corso 3.2 CCO 3 specifico della prof. 2 n. gg. 14 14 13 12 14
2 Corso 4 CCO 3 specifico della prof. 3 3 3
Corso 5 CCO 3 specifico della prof. 5 5 4 4 3 Corso 6 CCO 3 specifico della prof. 5 5 n. gg. 8 8 7 9 8 Totale CCO 1+2 interprofessionale 9 9 9 9 9 Totale CCO 3 specifico della prof. 13 13 11 12 16 n. gg. 22 22 20 21 22
3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3 Al piano di formazione sono allegati:
a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione; b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute.
Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità nel campo professionale dell’involucro edilizio e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di policostruttore e almeno due anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di asfaltista, copritetto, costruttore di facciate, costruttore di tetti piatti, montatore di ponteggi o montatore di avvolgibili e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo professionale dell’involucro edilizio di livello AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; e. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda
1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori cia-
scuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certi- ficato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione. 4 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una
volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma- zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità canto- nale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo
della professione prescelta, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo
indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione: a. «lavoro pratico»
1. sotto forma di lavoro pratico prestabilito per addetti alle impermeabiliz-
zazioni, addetti alla copertura di tetti, addetti alla costruzione di facciate e addetti al montaggio di avvolgibili della durata di 12 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di es- sere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le compe- tenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponde- razioni:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Campo di competenze operative 1 (interprofessionale) 50 %
Campo di competenze operative 2 (interprofessionale)
2 Campo di competenze operative 3 (specifico della profes- 50 %
sione)
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
2. sotto forma di lavoro pratico individuale per addetti alla costruzione di
ponteggi della durata di 24–120 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti pondera- zioni:
Voce Descrizione Ponderazione
1 Esecuzione e risultato del lavoro 60 %
2 Documentazione 10 %
3 Presentazione 10 %
4 Colloquio professionale 20 %
b. «conoscenze professionali», della durata di due ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professio- nale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» com- prende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:
Voce Campi di competenze operative Tipo di Pondera- esame/Durata zione
scritto
1 Campo di competenze operative 1 (interprofessionale) 60 min. 50 %
Campo di competenze operative 2 (interprofessionale)
2 Campo di competenze operative 3 (specifico della prof.) 60 min. 50 %
c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
8 RS 412.101.241
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale. 3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali. 4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 15 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento.
Art. 19 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.
Art. 20 Caso particolare 1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale. 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue il certificato federale di formazione pratica (CFP).
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
2 Il certificato federale di formazione pratica conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto nella professione appresa: a. «Addetta alle impermeabilizzazioni CFP»/«Addetto alle impermeabilizza- zioni CFP»; b. «Addetta alla copertura di tetti CFP»/«Addetto alla copertura di tetti CFP»; c. «Addetta alla costruzione di facciate CFP»/«Addetto alla costruzione di facciate CFP»; d. «Addetta alla costruzione di ponteggi CFP»/«Addetto alla costruzione di ponteggi CFP»; e. «Addetta al montaggio di avvolgibili CFP»/«Addetto al montaggio di avvol- gibili CFP». 3 Se il certificato federale di formazione pratica stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio è composta da: a. da cinque a sette rappresentanti del Verein Polybau; b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.
2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 Tutte le professioni del campo professionale dell’involucro edilizio sono rappre- sentate.
4 La Commissione si autocostituisce.
5 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli appren- dimenti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni esecutive concernenti le procedure di qualificazione.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 È responsabile dei corsi interaziendali il Verein Polybau.
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can- toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi intera- ziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni 1È abrogata l’ordinanza della SEFRI dell’8 novembre 20079 sulla formazione professionale di base Addetta alle policostruzioni/Addetto alle policostruzioni con certificato federale di formazione pratica (CFP). 2 È revocata l’approvazione del piano di formazione Addetta alle policostruzioni/ Addetto alle policostruzioni dell’8 novembre 2007.
Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di addetto alle policostruzioni prima del 1° gennaio 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore. 2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per addetto alle polico- struzioni entro il 31 dicembre 2020 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
9 RU 2007 7039
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Art. 26 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.
21 ottobre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente
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