AS 2016 3781
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell'involucro edilizio con attestato federale di capacità
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio con attestato federale di capacità (AFC)
del 21 ottobre 2016
51914 Impermeabilizzatrice AFC / Impermeabilizzatore AFC
Abdichterin EFZ / Abdichter EFZ Etancheuse CFC / Etancheur CFC
51915 Copritetto AFC
Dachdeckerin EFZ / Dachdecker EFZ Couvreuse CFC / Couvreur CFC
51916 Costruttrice di facciate AFC / Costruttore di facciate AFC
Fassadenbauerin EFZ / Fassadenbauer EFZ Façadière CFC / Façadièr CFC
51917 Costruttrice di ponteggi AFC / Costruttore di ponteggi AFC
Gerüstbauerin EFZ / Gerüstbauer EFZ Echafaudeuse CFC / Echafaudeur CFC
51918 Montatrice di avvolgibili AFC / Montatore di avvolgibili AFC
Storenmonteurin EFZ / Storenmonteur EFZ Storiste CFC
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia, visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:
RS 412.101.222.26
2016-1732 3781
Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
Sezione 1: Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale I professionisti del campo professionale dell’involucro edilizio di livello AFC svol- gono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti: a. costruiscono involucri edilizi. In particolare, isolano e impermeabilizzano facciate, tetti piatti e a falde e opere di ingegneria civile, come ponti e galle- rie. Montano ponteggi, coperture provvisorie, montacarichi e sistemi avvol- gibili; b. vantano ampie conoscenze di base in tutto il settore dell’involucro edilizio e solide competenze specialistiche nella relativa professione; c. danno prova di elevata autonomia e flessibilità e si distinguono per lo spirito di squadra e l’orientamento alla clientela. Sono in grado di risolvere proble- mi e svolgere compiti in maniera esaustiva e pragmatica. Tengono conto tramite misure adeguate degli aspetti relativi alla protezione dell’ambiente, all’efficienza energetica e delle risorse, all’ecologia edilizia, alla protezione della salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art. 2 Durata e inizio
1 La formazione professionale di base dura tre anni.
2 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.
Sezione 2: Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.
2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,
sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.
Art. 4 Competenze operative
1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative (CCO), le
competenze operative qui elencate:
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a. attuazione di disposizioni e misure per la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell’ambiente (CCO 1):
1. valutare i pericoli sul posto di lavoro e prendere provvedimenti,
2. garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute,
3. utilizzare in modo sicuro ed ecologico materiali pericolosi,
4. caricare, trasportare e stoccare materiali, apparecchi e macchine in
modo sicuro,
5. utilizzare e smaltire i materiali nel rispetto dell’ambiente;
b. applicazione di strati e sistemi sull’involucro edilizio (CCO 2):
1. valutare l’utilità e la funzione dell’involucro edilizio,
2. considerare le interfacce dei diversi sistemi dell’involucro edilizio,
3. realizzare metodi costruttivi efficienti a livello energetico,
4. considerare i requisiti dei sistemi per la produzione di energia.
2 Inoltre, per gli impermeabilizzatori la formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. pianificazione e preparazione dei lavori di impermeabilizzazione (CCO 3):
1. applicare norme, direttive e istruzioni di montaggio,
2. utilizzare i materiali conformemente alle loro caratteristiche e funzioni,
3. abbozzare, disegnare e calcolare forme e superfici,
4. definire le quantità di materiale necessarie per i diversi lavori,
5. allestire i cantieri e organizzare i lavori;
b. posa, manutenzione e riparazione dei diversi sistemi di impermeabilizza- zione (CCO 4):
1. valutare le caratteristiche della base e impiegare le diverse varianti di
posa e di fissaggio,
2. eseguire lavori di impermeabilizzazione,
3. applicare strati di protezione e di finitura, montare impianti solari e pre-
disporli per l’allaccio,
4. documentare i lavori e redigere rapporti,
5. valutare danni ed errori, correggerli ed eseguire la manutenzione,
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
3 Inoltre, per i copritetto la formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. pianificazione e preparazione dei lavori di copertura dei tetti (CCO 3):
1. applicare norme, direttive e istruzioni di montaggio,
2. utilizzare i materiali conformemente alle loro caratteristiche e funzioni,
3. abbozzare, disegnare e calcolare forme e superfici,
4. definire le quantità di materiale necessarie per i diversi lavori,
5. allestire i cantieri e organizzare i lavori;
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
b. posa, montaggio, manutenzione e riparazione di sistemi per la copertura dei tetti (CCO 4):
1. valutare le caratteristiche della base e impiegare le diverse varianti di
posa e di fissaggio,
2. eseguire lavori di copertura dei tetti,
3. montare e coprire elementi di montaggio, montare pannelli solari e pre-
disporli per l’allaccio,
4. documentare i lavori e redigere rapporti,
5. valutare danni ed errori, correggerli ed eseguire la manutenzione,
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
4 Inoltre, per i costruttori di facciate la formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. pianificazione e preparazione dei lavori di costruzione delle facciate (CCO 3):
1. applicare norme, direttive e istruzioni di montaggio,
2. utilizzare i materiali conformemente alle loro caratteristiche e funzioni,
3. abbozzare, disegnare e calcolare forme e superfici,
4. definire le quantità di materiale necessarie per i diversi lavori,
5. allestire i cantieri e organizzare i lavori;
b. posa, montaggio, manutenzione e riparazione di sistemi di costruzione delle facciate (CCO 4):
1. valutare le caratteristiche della base e impiegare le diverse varianti di
posa e di fissaggio,
2. eseguire lavori sulle facciate,
3. applicare complementi ed elementi di montaggio, montare impianti
solari e predisporli per l’allaccio,
4. documentare i lavori e redigere rapporti,
5. valutare danni ed errori, correggerli ed eseguire la manutenzione,
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
5 Inoltre, per i costruttori di ponteggi la formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. pianificazione e preparazione dei lavori di costruzione dei ponteggi (CCO 3):
1. applicare norme, direttive e istruzioni di montaggio e d’uso,
2. utilizzare i sistemi di ponteggio conformemente alle loro caratteristiche
e funzioni,
3. abbozzare, disegnare e calcolare forme e superfici,
4. definire le quantità di materiale necessarie per i diversi lavori,
5. allestire i cantieri e organizzare i lavori;
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
b. montaggio, smontaggio e manutenzione di sistemi di ponteggio (CCO 4):
1. valutare le caratteristiche della base e impiegare le diverse varianti di
montaggio e di fissaggio,
2. montare e smontare strutture modulari,
3. montare e smontare ponteggi speciali e montacarichi,
4. documentare i lavori e redigere rapporti,
5. valutare e correggere danni ed errori,
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
6 Inoltre, per i montatori di avvolgibili la formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competenze operative qui elencate: a. pianificazione e preparazione di sistemi avvolgibili (CCO 3):
1. applicare norme, direttive e istruzioni di montaggio,
2. utilizzare i materiali conformemente alle loro caratteristiche e funzioni,
3. abbozzare, disegnare e calcolare forme e superfici,
4. definire le quantità di materiale necessarie per i diversi lavori,
5. allestire i cantieri e organizzare i lavori,
6. pianificare i componenti elettrici ed elettronici del sistema;
b. montaggio, smontaggio e riparazione di sistemi avvolgibili (CCO 4):
1. valutare le caratteristiche della base e impiegare le diverse varianti di
montaggio e di fissaggio,
2. montare sistemi avvolgibili,
3. montare i componenti elettrici del sistema e programmare i comandi
elettronici,
4. documentare i lavori e redigere rapporti,
5. valutare danni ed errori, correggerli ed eseguire la manutenzione,
6. stoccare i materiali ed eseguire la manutenzione degli attrezzi.
Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma- zione e considerate nelle procedure di qualificazione.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.
4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in
formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: a. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente lavori che implicano una forte esposizione al rumore o alle vibra- zioni; b. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute (sostanze) contrassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici o da una delle seguenti frasi H se- condo la versione del regolamento (CE) n. 1272/20085 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti chimici: R42 / H334, R43 / H317; c. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare; d. lavori ad altezze pericolose; e. lavori che comportano un notevole pericolo d’incendio, di esplosione o di malattia; f. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani; g. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente lavori in condizioni di caldo o freddo estremo o di forte umidità.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di forma- zione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 6 RS 813.11
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
Art. 7 Scuola professionale
1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080
lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:
Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno Totale
a. Conoscenze professionali – campi di competenze operative inter- 200 100 – 300 professionali (CCO 1 e 2) – campi di competenze operative speci- – 100 200 300 fici della professione (CCO 3 e 4) Totale 200 200 200 600 b. Cultura generale 120 120 120 360 c. Educazione fisica 40 40 40 120 Totale delle lezioni 360 360 360 1080
2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative.
3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del
27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
6 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
7 RS 412.101.241
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
Art. 8 Corsi interaziendali
1 I corsi interaziendali comprendono da 30 a 37 giornate di otto ore.
2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 8–10 corsi per ogni professione come segue:
Professioni
Impermeabilizzatore Costruttore di facciate Costruttore di ponteggi Montatore di avvolgibili Corpitetto
Anno Corsi Campi di competenze operative (CCO) Durata
1 Corso 1 CCO 1 interprofessionale 3 3 3 3 3
Corso 2.1 CCO 2 interprofessionale 3 3 3 3 3 Corso 2.2 CCO 2 interprofessionale 3 3 3 3 3 Corso 3.1 CCO 3+4 specifico della prof. 5 5 4 3 3 Corso 3.2 CCO 3+4 specifico della prof. 2 n. gg. 14 14 13 12 14
2 Corso 4 CCO 3+4 specifico della prof. 3 3 3
Corso 5 CCO 3+4 specifico della prof. 5 5 4 4 3 Corso 6 CCO 3+4 specifico della prof. 5 5 n. gg. 8 8 7 9 8
3 Corso 7 CCO 3+4 specifico della prof. 5 5 4 5 5
Corso 8 CCO 3+4 specifico della prof. 2 3 4 4 5 Corso 9 CCO 3+4 specifico della prof. 2 4 5 Corso 10 CCO 3+4 specifico della prof. 1 n. gg. 10 8 12 9 15 Totale CCO 1+2 interprofessionale 9 9 9 9 9 Totale CCO 3+4 specifico della prof. 23 21 23 21 31 n. gg. 32 30 32 30 37 3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
Sezione 5: Piano di formazione
Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
2 Il piano di formazione:
a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1. il profilo professionale,
2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3. il livello richiesto per la professione;
b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.
3 Al piano di formazione sono allegati:
a. l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribuzione; b. le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la prote- zione della salute.
Sezione 6: Requisiti minimi per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda
Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità nel campo professionale dell’involucro edilizio e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di policostruttore e almeno due anni di espe- rienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di asfaltista, copritetto, costruttore di facciate, costruttore di tetti piatti, montatore di ponteggi o montatore di avvolgibili e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; d. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo professionale dell’involucro edilizio di livello AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
e. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità, di un certifi- cato federale di formazione pratica o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda
persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base. 5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svol- gono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.
Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una
volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della forma- zione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità canto- nale.
Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura gene- rale e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8: Procedure di qualificazione
Art. 15 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo
della professione prescelta, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 16 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.
Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale
1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo
indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione: a. «lavoro pratico»:
1. sotto forma di lavoro pratico prestabilito per impermeabilizzatori,
copritetto, costruttori di facciate e montatori di avvolgibili della durata di 12 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situa- zione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Il campo di qualificazione comprende le competenze operative e i relativi campi sottoelencati con le seguenti ponderazioni:
Voce Campi di competenze operative Ponderazione
1 Campo di competenze operative 1 (interprofessionale) 20 %
Campo di competenze operative 2 (interprofessionale)
2 Campo di competenze operative 3 20 %
(specifico della professione)
3 Campo di competenze operative 4 60 %
(specifico della professione)
2. sotto forma di lavoro pratico individuale per costruttori di ponteggi del-
la durata di 24-120 ore. L’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della docu- mentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali. Di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni:
Voce Descrizione Ponderazione
1 Esecuzione e risultato del lavoro 60 %
2 Documentazione 10 %
3 Presentazione 10 %
4 Colloquio professionale 20 %
b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame per questo cam- po di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende i campi di competenze operative e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:
Voce Campi di competenze operative Tipo di Pondera- esame/ zione Durata
scritto
1 Campo di competenze operative 1 (interprofessionale) 45 min. 25 %
Campo di competenze operative 2 (interprofessionale)
2 Campo di competenze operative 3 90 min. 50 %
(specifico della prof.)
3 Campo di competenze operative 4 45 min. 25 %
(specifico della prof.)
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.
2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma
delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata relativa all’insegnamento professionale. 3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento delle conoscenze professionali. 4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 15 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento.
Art. 19 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento
professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note.
Art. 20 Caso particolare 1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all’insegnamento professionale.
8 RS 412.101.241
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9: Attestazioni e titolo
Art. 21 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto nella professione appresa: a. «Impermeabilizzatrice AFC»/«Impermeabilizzatore AFC»; b. «Copritetto AFC»; c. «Costruttrice di facciate AFC»/«Costruttore di facciate AFC»; d. «Costruttrice di ponteggi AFC»/«Costruttore di ponteggi AFC»; e. «Montatrice di avvolgibili AFC»/«Montatore di avvolgibili AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di quali- ficazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all’insegnamento professionale.
Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione
Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della forma- zione delle professioni nel campo professionale dell’involucro edilizio è composta da: a. da cinque a sette rappresentanti del Verein Polybau; b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante della Confederazione e uno dei Cantoni.
2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
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Formazione professionale di base delle professioni nel campo professionale RU 2016
3 Tutte le professioni del campo professionale dell’involucro edilizio sono rappre- sentate.
4 La Commissione si autocostituisce.
5 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:
a. verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.
Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali
1 È responsabile dei corsi interaziendali il Verein Polybau.
2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Can- toni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi intera- ziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.
Sezione 11: Disposizioni finali
Art. 24 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni 1È abrogata l’ordinanza della SEFRI dell’8 novembre 20079 sulla formazione professionale di base Policostruttrice/Policostruttore con attestato federale di capa- cità (AFC).
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2 È revocata l’approvazione del piano di formazione Policostruttrice/Policostruttore dell’8 novembre 2007.
Art. 25 Disposizioni transitorie
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di policostruttore prima del
1° gennaio 2017 la portano a termine in base al diritto anteriore. 2 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per policostruttore entro il 31 dicembre 2021 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
Art. 26 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15–21) entrano in vigore il 1° gennaio 2020.
21 ottobre 2016 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer, Direttore supplente
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