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AS 2016 3813

Ordinanza dell'USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l'introduzione della peste aviaria

Ordinanza dell’USAV che istituisce misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria

dell’11 novembre 2016

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 122f capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE), ordina:

Art. 1 Scopo La presente ordinanza si prefigge di impedire l’introduzione della peste aviaria tra i volatili da cortile svizzeri.

Art. 2 Zone di controllo e di osservazione 1 Sono considerate zone di controllo le aree rivierasche di 1 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nell’allegato. 2 Sono considerate zone di osservazione le aree rivierasche di 3 km di larghezza che si estendono intorno alle acque e agli insiemi di acque elencati nell’allegato.

Art. 3 Misure nelle zone di controllo

1 Nelle zone di controllo si applicano le misure seguenti:

a. i volatili da cortile devono essere alimentati e abbeverati in luoghi non ac- cessibili agli uccelli selvatici; b. i palmipedi e gli struzioniformi devono essere tenuti separati dagli altri vola- tili da cortile; c. i bacini d’acqua prescritti per determinate specie di volatili da cortile per motivi legati alla protezione degli animali devono essere protetti sufficien- temente dall’intrusione di uccelli acquatici selvatici;

RS 916.403.1

2016-2999 3813

Misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria. RU 2016 O dell’USAV

d. nelle aziende detentrici di volatili le misure d’igiene devono essere applicate in caso di epizoozia3; e. i mercati, le esposizioni e le manifestazioni analoghe in cui sono presentati volatili sono vietati. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere adempiute, i volatili da cortile possono essere tenuti solo in pollai o in altri sistemi di stabulazio- ne chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l’intrusione di altri uccelli.

Art. 4 Sorveglianza nelle zone di controllo e di osservazione 1 Nelle zone di controllo e di osservazione tutti i detentori di più di 100 gallinacei hanno l’obbligo di registrare gli animali morti e sintomi particolari della malattia. 2 L’USAV può ordinare in tutte le aziende detentrici di volatili nelle zone di con- trollo e di osservazione un esame a campione per individuare eventuali virus dell’influenza A.

Art. 5 Misure di lotta ordinarie Per il rimanente, la lotta alla peste aviaria è retta dall’OFE.

Art. 6 Caratterizzazione dei prodotti avicoli 1 I prodotti di volatili da cortile che, in virtù dell’articolo 3 capoverso 2, non sono tenuti all’aperto ma in uno spazio esterno che adempie le esigenze di un sistema di stabulazione chiuso possono recare la denominazione «allevamento all’aperto». 2 Per il rimanente, la caratterizzazione dei prodotti avicoli provenienti dalle zone di controllo si basa sulle disposizioni determinanti della legislazione sulle derrate alimentari e sull’agricoltura.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 20164 e ha effetto sino al 31 gennaio 2017.

11 novembre 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.o. Prisca Grossenbacher

3 www.blv.admin.ch > Animali > Epizoozie > Panoramica delle epizoozie > Epizoozie altamente contagiose > Influenza aviaria (AI) 4 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Misure preventive destinate a impedire l’introduzione della peste aviaria. RU 2016 O dell’USAV

Allegato (art. 2)

Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi zone di controllo o di osservazione

1 Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi

zone di controllo Lago di Costanza (superiore e inferiore) Zone a monte del Reno dal Lago di Costanza fino al Comune di Widnau

2 Acque e insiemi di acque le cui aree rivierasche sono da considerarsi

zone di osservazione Lago di Costanza (superiore e inferiore) Zone a monte del Reno dal Lago di Costanza fino al Comune di Widnau Lago di Bienne Canale della Broye Lago di Ginevra Lago di Morat Lago di Neuchâtel Lago dei Quattro Cantoni Canale della Thielle Lago di Zurigo

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